Imposte

Le attività stagionali non includono tutti i picchi di produzione

La norma interpretativa della legge 203/24 dà spazio ai contratti collettivi. È necessaria una definizione specifica delle esigenze legate alla stagionalità

di Daniele Colombo

La disposizione interpretativa sulle attività stagionali introdotta dal Collegato lavoro (legge 203/2024, articolo 11) ha effetto retroattivo e si applica anche ai contratti collettivi sottoscritti su questa materia prima della sua entrata in vigore, il 12 gennaio 2025 (ad esempio il Ccnl del Turismo). Lo ha ribadito il ministero del Lavoro nella circolare 6 del 27 marzo 2025, che ha diffuso le prime istruzioni operative sulle nuove norme del Collegato (si veda anche Il Sole 24 Ore del 9 aprile)....