Adempimenti

Le autocertificazioni rafforzano il visto sul 730

di Massimo D'Amico, Giorgio Gavelli e Adriano Perosa

Controllo dei documenti di spesa, effettuazione delle relative annotazioni quando necessarie e richiesta delle dichiarazioni sostitutive per i dati che il contribuente può autocertificare. In questo periodo, professionisti e Caf entrano nella fase calda della documentazione sottostante a detrazioni, deduzioni, ritenute e crediti d’imposta, indispensabile per il rilascio del visto di conformità in considerazione del carico di responsabilità che l’attestazione porta con sé per effetto del Dlgs 175/2014.

Quest’anno, tuttavia, gli operatori possono contare su un supporto molto utile e completo, costituito dalla circolare 7/E del 4 aprile 2017, che raccoglie (in oltre 320 pagine) i requisiti essenziali e la documentazione necessaria a fronte delle varie tipologie di spesa agevolate dal legislatore. Una sorta di “manuale di sopravvivenza” per il soggetto certificatore, scaturito dalla collaborazione tra le Entrate e la Consulta nazionale dei Caf, a cui può affidarsi anche il contribuente alle prese con la precompilata fai-da-te per ridurre al minimo gli errori di compilazione.

IL GRAFICO: Le voci da controllare nel modello 730

La difficoltà principale è mettere a sistema le varie informazioni, cercando, al di là delle singole detrazioni o deduzioni (spesso molto casistiche e fin troppo mirate), un comune denominatore circa la documentazione da predisporre e conservare. Uno dei pregi della circolare 7/E è quello di delineare, volta per volta, cosa deve necessariamente essere documentato da fonti esterne, e cosa, invece, può essere autocertificato dal contribuente con la dichiarazione sostitutiva, di cui la circolare fornisce in allegato i relativi format.

È questo un punto sostanziale perché le informazioni che possono o devono essere oggetto di autocertificazione svincolano il soggetto chiamato a rilasciare il visto di conformità da un rigido controllo documentale (si veda il grafico per alcuni degli oneri più frequenti). Coerentemente, in sede di controllo formale della dichiarazione, gli uffici dell’Agenzia potranno richiedere soltanto i documenti indicati, e la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive potrà avere effetto (anche penale) solo sul contribuente e mai sul responsabile dell’assistenza fiscale (Raf), sul Caf o sul professionista.

Premesso che devono essere distintamente documentate le ritenute subite, le detrazioni, le deduzioni e i crediti d’imposta spettanti, le dichiarazioni sostitutive assumono un ruolo decisivo per l’attestazione del rispetto delle condizioni soggettive poste alla base delle agevolazioni, condizioni che il soggetto che rilascia il visto spesso non potrebbe neppure verificare concretamente.

Altre situazioni, invece, possono essere rese efficaci con una semplice annotazione sul documento di spesa (si pensi al sostenimento, da parte di un solo genitore, di una spesa di istruzione intestata al figlio). Per le spese sanitarie, ad esempio, il contribuente può autonomamente dichiarare le specifiche patologie ed eventualmente il possesso delle certificazioni sulla disabilità riconosciuta dalla commissione medica. Tutte le altre informazioni necessarie ad individuare la tipologia di spesa (medicinali, dispositivi medici, prestazioni specialistiche) e la qualifica del soggetto che effettua la prestazione, devono essere individuabili sulle fatture, ricevute, prescrizioni medica o specifiche attestazioni. Mentre la ripartizione della spesa sostenuta per familiare fiscalmente a carico può essere semplicemente annotata sul documento intestato al familiare.

IL GRAFICO: Le voci da controllare nel modello 730

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©