Adempimenti

Le detrazioni maggiorate per lavoro dipendente trovano spazio anche in Redditi persone fisiche

Per i pagamenti, appuntamento al 30 giugno 2021.Per chi paga dal primo al 30 luglio, scatta la maggiorazione dello 0,40%

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

La lunga stagione delle dichiarazioni annuali relative al 2020 è già iniziata. Dopo l’approvazione del modello Iva 2021 e del modello 730/2021, l’agenzia delle Entrate ha approvato ieri, 29 gennaio 2021, il modello Redditi 2021 persone fisiche, per il periodo d’imposta 2020.

Il nuovo modello imbarca le novità del 2020. Le novità più rilevanti sono le seguenti:

a. riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente; dal 1° luglio 2020 ai dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 28mila euro spetta il trattamento integrativo, mentre per quelli in possesso di un reddito complessivo da 28.001 a 40mila euro spetta un'ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito;
b.
detrazione per il “Superbonus” del 110%; per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazione del 110%, a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, effettuati su unità immobiliari residenziali;
c. detrazione per “Bonus facciate”; dal 1° gennaio 2020 è prevista una detrazione del 90% per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
d.
nuova casella “Codice Stato estero”; i contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell'agevolazione prevista per gli impatriati e per i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, devono indicare il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia.

Il modello Redditi 2021 deve essere presentato dal 2 maggio 2021 al 30 giugno 2021, se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale. Il modello può essere presentato entro il 30 novembre 2021, se la presentazione è effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente o se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla presentazione online. I versamenti a saldo per il 2020, che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto per il 2021, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2021, o entro il 30 luglio 2021.

I contribuenti che scelgono di eseguire i pagamenti, nel periodo dal 1° luglio al 30 luglio 2021, devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato, a seguito di rateazioni, prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro, trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di 12 euro, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (Irpef e addizionali).

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