Adempimenti

Le dichiarazioni rettificative oltre il 30 settembre non bloccano sempre l’aiuto perequativo

Il contributo fa i conti con la necessità di modifiche ai modelli trasmessi entro il termine anticipato

di Gabriele Ferlito

L’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi presentata entro il 30 settembre per “prenotare” la richiesta del contributo a fondo perduto perequativo si riflette anche sull’aiuto? Dopo la corsa per l’invio di Redditi, non è così raro trovarsi - oggi - ad affrontare questa domanda.

Sul punto non ci sono ancora chiarimenti ufficiali ma una lettura delle norme può condurre a una soluzione spesso favorevole al contribuente, senza bloccare l’aiuto.

Il termine del 30 settembre
Tra le varie misure di sostegno all’economia, il decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021, articolo 1, commi 16-27) ha previsto il contributo a fondo perduto perequativo, basato sul peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale ancora da definire da parte del ministero dell’Economia.

L’accesso a questo contributo è stato condizionato alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre 2021 (termine inizialmente fissato al 10 settembre), quindi in anticipo rispetto al termine ordinario del 30 novembre. L’anticipazione dell’adempimento dichiarativo è probabilmente finalizzata a consentire alle Entrate di “mappare” il numero di contribuenti interessati al sostegno, così che le percentuali di calcolo possano essere stabilite tenendo conto dei fondi stanziati per tale misura (4 miliardi di euro). Sono quindi molti i contribuenti che hanno anticipato la presentazione del modello dichiarativo entro il 30 settembre per non perdere la chance di accedere a questa ulteriore agevolazione.

La rettifica dei dati errati
In diversi casi, tuttavia, ci si trova adesso nella necessità di modificare alcuni dati erroneamente indicati in dichiarazione.

Ciò pone il dubbio su come vanno considerate le eventuali dichiarazioni rettificative presentate oltre il 30 settembre 2021 e se ciò può impattare sulla possibilità di richiedere e ottenere il contributo perequativo.

Allo stato, sulla questione non si registrano chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate, che con tutta probabilità verranno forniti una volta rese disponibili le regole attuative della misura. Si può allora tentare di formularsi alcune ipotesi.

Gli effetti sulle domande
Anzitutto, non sembra sostenibile che l’eventuale presentazione di una dichiarazione in rettifica (entro il termine ordinario del 30 novembre, ma anche oltre) possa comportare la non spettanza del contributo perequativo, impedendo la presentazione dell’istanza (se la rettifica avviene prima dell’apertura della procedura) o la successiva erogazione delle somme (se la rettifica avviene dopo la presentazione della domanda).

Tale conclusione è ricavabile dallo stesso articolo 1 (comma 24), secondo cui «l’istanza per il riconoscimento del contributo può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021 (poi 30 settembre 2021, ndr)». Sembra quindi che, una volta assolto l’obbligo di presentare in anticipo la dichiarazione, la possibilità di richiedere il contributo non possa essere messa in discussione.

Per quanto riguarda l’impatto delle modifiche sulla richiesta di contributo, non dovrebbero anzitutto assumere alcuna rilevanza le modifiche che non incidono sul risultato economico dell’esercizio. Si pensi alle modifiche riguardanti il quadro RU che contiene il riepilogo dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali. Oppure al quadro RS nella parte in cui contiene il prospetto degli aiuti di stato fruiti.

Diverso il discorso se le modifiche toccano dati che influiscono sulla quantificazione del risultato economico di esercizio e, in definitiva, sull’importo del contributo. Ma qui possono aprirsi diversi scenari, variabili anche in base al momento della rettifica in rapporto alla richiesta di contributo.

Ad esempio, è chiaro che se la rettifica avviene quando ormai il contributo è stato erogato, il contribuente che avrà percepito un contributo maggiore del dovuto dovrà restituire la differenza (con sanzioni ed interessi), con modalità analoghe a quelle già chiarite dalle Entrate in occasione dei precedenti contributi a fondo perduto.

Di contro, il contribuente che si accorge di avere chiesto un contributo inferiore al dovuto potrebbe non essere più in tempo per presentare una nuova domanda.

Se invece la rettifica avviene quando ancora non è stata inoltrata l’istanza, appare fuor di dubbio che il contribuente dovrà inviare la richiesta con l’inserimento dei dati aggiornati. Ma ciò potrebbe sollevare problematiche nella fase della verifica automatizzata da parte dell’agenzia delle Entrate, se quest’ultima si affiderà, per il controllo dei dati inseriti dai contribuenti, alle sole dichiarazioni inoltrate entro il 30 settembre, senza considerare le correzioni successive.

Insomma, le questioni sul tavolo sono molte, pertanto si auspica che le Entrate possano fare chiarezza al riguardo in tempi brevi.

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