Le dieci regole per il ravvedimento
1. Chi può chiedere il perdono
I contribuenti, che omettono o eseguono tardivamente adempimenti o versamenti o commettono irregolarità nelle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta (modello 770), possono valersi del ravvedimento.
2. Sanzioni ridotte per chi si pente spontaneamente
I contribuenti che si “pentono” fruiscono delle riduzioni automatiche delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto di regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento -inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, eccetera - delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Insomma, il perdono deve essere spontaneo.
3. Il perdono per chi omette l'Unico 2014 “on line”
Le dichiarazioni sono considerate valide se presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, ferma restando l'applicazione delle sanzioni per il relativo ritardo. Le dichiarazioni presentate dopo 90 giorni si considerano omesse ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle somme dovute in base agli imponibili indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. Ad esempio, chi non presenta in via telematica entro il 30 settembre 2014, l'Unico 2014, può valersi del ravvedimento, in scadenza il 29 dicembre 2014.
4. Sanzioni per l'Unico 2014 presentato entro 90 giorni
I contribuenti che presentano Unico 2014 entro novanta giorni dalla scadenza del termine, per pagare le sanzioni relative alla tardiva presentazione, devono verificare quante sono le dichiarazioni, perché ad ogni dichiarazione corrisponde un'autonoma sanzione. Le sanzioni possono essere due. Si può fare l'esempio di una persona fisica che, non presentando l'Unico 2014 entro il 30 settembre 2014, lo presenta tardivamente in via telematica entro il 29 dicembre 2014. Entro la predetta data presenta perciò un modello Unico 2014, contenente le due dichiarazioni dei redditi e dell'Iva. Per la tardiva presentazione delle due dichiarazioni, tenuto conto che la sanzione applicabile è di 258 euro per ciascuna dichiarazione, ha diritto alla riduzione a un decimo del minimo di ciascuna sanzione. Deve quindi la sanzione minima di 25 euro, cioè un decimo di 258 euro, con troncamento dei decimali, per ogni dichiarazione presentata tardivamente, in totale 50 euro.
5. Ravvedimento “lungo” dei contribuenti di Unico
I contribuenti tenuti all'Unico 2014, sia persone fisiche, sia soggetti collettivi, con termine di presentazione in via telematica al 30 settembre 2014, che hanno omesso o versato tardivamente somme risultanti dalla dichiarazione relativa al 2012, Unico 2013, o degli acconti per il 2013, possono, entro la predetta data, valersi del ravvedimento spontaneo. Per questi contribuenti, il 30 settembre 2014, è scaduto anche il termine per presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori e omissioni commessi nella dichiarazione precedente Unico 2013.
6. Il modello Unico 2014 integrativo “on line”
I contribuenti che presenteranno l'Unico 2015 in via telematica, che devono rimediare a errori commessi nell'Unico 2014, devono presentare in via telematica la dichiarazione integrativa, Unico 2014, entro il 30 settembre 2015.
7. Per pagare si usa il modello F24
Tutti i contribuenti, comprese le persone fisiche senza partita Iva, usano il modello F24.
8. Compensabili anche le somme del perdono
Per i versamenti dovuti in seguito a ravvedimento, i contribuenti possono usare in compensazione i crediti indicati nelle dichiarazioni annuali, se non chiesti a rimborso; sono altresì compensabili i crediti previdenziali risultanti dalle denunce contributive o dalle dichiarazioni annuali, nonché i crediti spettanti al contribuente per nuove assunzioni, investimenti o altro.
9. Le regole sulla compensazione del credito Iva
Il credito annuale Iva relativo al 2013 può essere compensato per i versamenti da fare con il modello F24, per un importo complessivo non superiore a 5mila euro annui, a partire dal 1° gennaio 2014. La compensazione del credito annuale Iva per importi superiori a 5mila euro e fino a 15mila euro è possibile solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva 2014, per il 2013. Per usare crediti di ammontare superiore a 15.000 euro e fino a 700mila euro è invece necessario il visto di conformità.
10. Il perdono solo per i tributi
Il ravvedimento per gli omessi versamenti può riguardare solo i tributi, ma non i contributi o premi, anche se per i relativi pagamenti si usa il modello F24. Chi si ravvede deve versare con il modello F24 le somme dovute, più la sanzione, più gli interessi legali del 2,5% annuo fino al 31 dicembre 2013 e dell'1% annuo dal 1° gennaio 2014, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, fino al giorno di pagamento compreso.