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Le donazioni in natura anti-Covid trovano anche la detrazione Iva

La conversione del decreto liquidità ha risolto una lacuna per l’agevolazione prevista dal Dl 18/2020

Detraibili ai fini Iva gli acquisti dei beni in natura ceduti a titolo gratuito per finalità di contrasto all’emergenza Covid. Con la conversione in legge del Dl liquidità (Dl 23/2020, convertito in legge 40/2020) è stato aggiunto un nuovo comma 3-bis all’articolo 66 del Dl Cura Italia, che già aveva introdotto una specifica disciplina agevolativa sotto forma di detrazioni/deduzioni per le erogazioni liberali effettuate in questa fase. La misura da ultimo approvata riguarda il trattamento Iva delle cessioni gratuite di beni in natura, che sono state tra i principali strumenti di solidarietà utilizzati negli ultimi mesi, specie a seguito delle chiusure di imprese ed esercizi commerciali in occasione del lockdown.

In origine, l’articolo 66 non prevedeva un meccanismo di disapplicazione dell’imposta per tali operazioni ma l’agenzia delle Entrate (circolare 8/E del 2020) aveva ammesso la possibilità di estendere il trattamento previsto dall’articolo 6, comma 15, legge 133/1999 (legge richiamata all’interno dell’articolo 66), che assimila le cessioni gratuite di beni alla loro distruzione, escludendo l’applicazione dell’Iva in uscita e mantenendo in capo al donante il diritto alla detrazione. Tale disposizione, tuttavia, secondo la lettura fornita dall’Amministrazione finanziaria, non troverebbe applicazione a tutte le donazioni previste dall’articolo 66 ma solo a quelle che presentano i requisiti oggettivi e soggettivi del citato articolo 6 (ossia cessioni gratuite di prodotti alimentari e prodotti farmaceutici non più commercializzati o non commercializzabili, effettuate nei confronti di enti pubblici, di enti privati senza scopo di lucro che realizzano attività d’interesse generale, nonché nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 10, n. 12 ,del Dpr 633/72).

Per agevolare ancora di più le erogazioni nel periodo emergenziale, il nuovo comma 3-bis fa un passo ulteriore. Ferma restando l’applicabilità del regime di cui alla legge 133/1999, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale si considerano effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione ai fini della detrazione prevista dall’articolo 19 del Dpr 633/1972. Ciò significa possibilità di portare in detrazione anche il costo di acquisto di beni che non costituiscono oggetto dell’attività d’impresa. Si pensi ad esempio alle molte realtà profit che hanno donato mascherine o altri dispositivi di produzione individuale, non rientranti nella propria attività produttiva. L’agevolazione riguarda tutti i soggetti passivi Iva e, come gli altri incentivi dell’articolo 66, riguarda solo le erogazioni effettuate nell’anno 2020 finalizzate al contenimento/gestione dell’emergenza Covid.

La nuova agevolazione si pone come alternativa a quelle previste dalla legge antisprechi (L. 166/2016) e dalla riforma del Terzo settore (articolo 83 del Dlgs 117/2017) sempre in relazione alle donazioni in natura. Sarà quindi importante verificare a monte il regime più vantaggioso, a seconda di molteplici fattori, quali la tipologia di beni erogati, le finalità dell’erogazione, i soggetti beneficiari e il soggetto sovventore.

Così, ad esempio, i donatori imprese potranno valutare convenienti le misure della legge 166/2016 laddove oggetto dell’erogazione siano beni inclusi nel paniere specificamente individuato dalla legge (generi alimentari invenduti o prossimi alla scadenza, medicinali ed altri beni non idonei alla commercializzazione o non più commercializzati come prodotti per la cura/igiene della persona e della casa, integratori alimentari, prodotti di cartoleria/cancelleria, libri, prodotti tessili, abbigliamento, mobili e complementi di arredo, giocattoli, materiali per l’edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, elettrodomestici a uso civile e industriale, nonché personal computer, televisori, tablet, e-reader e altri dispositivi elettronici). In tal caso, ai fini Iva le operazioni di cessione sono assimilate alla distruzione dei prodotti: non si applica quindi l’imposta sulle merci in uscita ed è riconosciuta la detrazione di quella assolta a monte.

Per i donatori persone fisiche, invece, potrebbero entrare in gioco le agevolazioni della riforma del Terzo settore, attualmente applicabili solo alle donazioni rivolte ad Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps). Gli incentivi sono in parte simili a quelli previsti dall’articolo 66, con alcune differenze sul quantum. Quest’ultimo prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 30% dell’erogazione, per un massimo di 30mila euro. L’articolo 83 del Dlgs 117/2017, in più, contempla una percentuale di detrazione più alta (35%) se beneficiario dell’erogazione è una Odv e consente di optare per una deduzione dal reddito complessivo netto nel limite del 10%del reddito complessivo dichiarato (più conveniente in caso di aliquote marginali Irpef particolarmente elevate).