Imposte

Le Entrate a Telefisco 2022: niente visto di conformità per il 110% in precompilata

Il chiarimento concede una chance anche per chi modifica gli importi inseriti dalle Entrate

di Luca De Stefani e Giorgio Gavelli

Il contribuente che intende detrarre il superbonus del 110% nei modelli 730 o Redditi precompilati, può presentarli direttamente senza il visto di conformità, anche se modifica gli importi già inseriti dall’agenzia delle Entrate, senza doversi avvalere quindi di un professionista abilitato (per Redditi o 730) o di un Caf (per il 730), ai fini dell’invio del modello con il nuovo visto di conformità previsto per i documenti del superbonus. Il chiarimento è arrivato dall’agenzia delle Entrate a Telefisco 2022, che ha anche confermato la detrazione al 110% del costo del visto del superbonus, anche se assorbito in quello eventuale dell’intero modello, tramite suddivisione dei due importi.

Visto di conformità

Anche ai fini della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi del superbonus del 110% e non solo ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, è necessario il rilascio del visto di conformità nel modello Redditi o nel 730, per i «pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021» agevolati con il criterio di cassa ovvero per le «fatture emesse» dal 12 novembre 2021 (a prescindere dal periodo di imputazione della spesa), per le imprese, le società e gli enti commerciali che solitamente applicano il criterio di competenza. Per la detrazione diretta in dichiarazioni dei redditi o nel 730 dei bonus edili diversi da quelli agevolati al 110%, invece, non è necessario né il visto di conformità né la nuova asseverazione di congruità delle spese.

Questo nuovo visto per il superbonus in dichiarazione non è necessario nei casi di dichiarazione presentata:

- «tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale»;

- ovvero «direttamente dal contribuente all’agenzia delle Entrate», attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’agenzia delle Entrate (modello 730 o modello Redditi) (relazione illustrativa al decreto Antifrodi e circolare del 29 novembre 2021, n. 16/E, paragrafo 1.1.1).

L’agenzia delle Entrate, a Telefisco 2022, ha chiarito che anche se il contribuente modifica i dati relativi alle spese ammesse al superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata (730 o Redditi) potrà continuare a presentare ugualmente la dichiarazione direttamente, senza doversi rivolgere a un professionista abilitato o a un Caf, ai fini dell’apposizione del consueto visto di conformità del 730 (il quale assorbirebbe quello specifico per i documenti del superbonus) ovvero di quello del modello Redditi.

Detrazione al 110% del visto

Questo nuovo visto non va richiesto in relazione all’intera dichiarazione in cui la detrazione è indicata, ma può riferirsi solo ai dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus. Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti, come, ad esempio:

- se presenta il modello 730 a un Caf o a un professionista abilitato;

- se desidera utilizzare in compensazione i crediti Irpef (e relative addizionali) derivanti dal modello Redditi per importi superiori a 5mila euro annui.

Quest’ultimo visto sull’intera dichiarazione Redditi ovvero sul 730 assorbe quello specifico per il superbonus del 110% (circolare del 29 novembre 2021, n. 16/E, paragrafo 1.1.1 e faq delle Entrate del 22 novembre 2021, n. 4).

È detraibile al 110% anche il costo per il rilascio del visto di conformità obbligatorio per la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi per il superbonus. L’agenzia delle Entrate ha chiarito che anche se l’apposizione del visto di conformità per il 110% viene assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione (ad esempio, credito da compensare superiore a 5mila euro), è comunque possibile per il contribuente farsi «separatamente evidenziare» nell’ambito della spesa sostenuta a tale titolo la quota relativa al solo «visto superbonus», che diverrà quindi detraibile al 110% seppure a partire dall’anno successivo rispetto a quello di sostenimento delle spese indicate in dichiarazione.

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