Adempimenti

Le erogazioni liberali al Terzo settore entrano nel wealth management

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di Fabio Fiorentino e Francesco Nobili

Nel catalogo degli strumenti di pianificazione patrimoniale e wealth management entrano a pieno titolo anche le liberalità effettuate a favore degli enti del Terzo settore (Dlgs 117/2017, articoli 82 e 83). Sempre più spesso – a fronte di una volontà iniziale del cliente o nel contesto di una proposta di asset allocation – l’attività di gestori e consulenti deve considerare le ricadute fiscali delle liberalità a favore di soggetti iscritti negli specifici registri. Si tratta, peraltro, di misure che debuttano con le dichiarazioni dei redditi da presentare quest’anno e riferite all’anno d’imposta 2018.

A regime, questi benefici saranno riconosciuti per le donazioni agli enti iscritti nel Registro unico del terzo settore, che non è ancora operativo, non essendosi concluso l’iter previsto dall’articolo 53 del Codice. Nei giorni scorsi il ministero del Lavoro e Unioncamere hanno siglato una convenzione che affida la gestione informatica del Registro a Infocamere e che potrebbe imprimere una accelerazione alla sua istituzione. Le disposizioni degli articoli 82 e 83 si applicano comunque in via transitoria, a partire dalle donazioni effettuate nel periodo d’imposta 2018 ai seguenti soggetti:
le Onlus;
le organizzazioni di volontariato;
le associazioni di promozione sociale.

Per le persone fisiche è prevista una detrazione Irpef pari al 30% degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, per un ammontare complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30mila euro (l’importo è elevato al 35% se la liberalità è a favore di organizzazioni di volontariato). Le erogazioni liberali possono essere effettuate in denaro o in natura. Nel caso di erogazioni in denaro la detrazione è consentita a patto che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997 (bancomat, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

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In alternativa, è possibile dedurre (in questo caso anche da parte degli enti e delle società) la liberalità dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Se la deduzione è di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato (diminuito di tutte le deduzioni), è consentito dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

La scelta più vantaggiosa dipenderà da due fattori principali:
la tipologia del soggetto erogante (di fatto, chi gestisce il patrimonio con enti o società ha solo la chance della deduzione);
l’entità del reddito del soggetto erogante. In pratica, in presenza di aliquote Irpef elevate tende a convenire la deduzione (si vedano gli esempi).

Le due misure non sono cumulabili con le agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni (a titolo di detrazione o deduzione), per le stesse erogazioni.

Le norme del Codice del Terzo settore prevedono percentuali di detrazione (30-35%) più elevate rispetto, ad esempio, all’articolo 15, comma 1.1. del Tuir (che riconosce una detrazione del 26% per le erogazioni liberali in denaro effettuate tra l’altro a favore delle Onlus) e non contengono i limiti quantitativi di ammontare massimo deducibile, fissati invece dall’articolo 14, comma 1, del Dl 35/2005 (la cosiddetta legge «Più dai meno versi») che prevede una deduzione dal reddito complessivo nella misura massima di 70mila euro annui nel caso di liberalità a favore di alcune tipologie di enti, quali, ad esempio, fondazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento di determinate attività.

Una misura specifica è riconosciuta dall’articolo 83 del Codice a favore dei soci delle società di mutuo soccorso che operano nei settori citati dall’articolo 1 della legge 3818/1886, che possono detrarre il 19% dei contributi associativi versati (per un ammontare non superiore a 1.300 euro), per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, inabilità al lavoro o vecchiaia, o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

Le agevolazioni dell’articolo 83 del Codice si applicano a patto che l’ente dichiari la propria natura non commerciale al momento dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore. Le nuove misure si applicheranno, oltre che agli enti del Terzo settore non commerciali, anche ad altri enti del Terzo settore, a patto che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

È infine previsto che i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del Terzo settore non sono soggetti all’imposta di successione e donazione, né alle ipocatastali, se usati per svolgere l’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

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