Imposte

Le fatture della partecipata richiedono la nota di variazione

Le Entrate a Telefisco risolvono il rebus delle fatture intestate erroneamente ai singoli appartenenti del Gruppo Iva di nuova costituzione. Serve attivarsi presso il fornitore per detrarre l’imposta

Anche se il Gruppo Iva è appena nato, il ricevimento di fatture intestate alla partecipata impone al Gruppo di chiedere l’emissione di una nota di variazione al fornitore per poter detrarre la relativa imposta.

Questo è uno dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate nel corso della edizione 2023 di Telefisco.

In effetti, in materia Iva le risposte fornite, anche se purtroppo sono portatrici di nuovi adempimenti per i contribuenti, forniscono finalmente una soluzione a temi che nel tempo erano stati anche su queste pagine numerose volte segnalate. Tra l’altro, come approfondito nell’articolo pubblicato a lato in questa pagina, viene affrontato il tema delle modalità con cui è necessario monitorare le operazioni con cui il contribuente trasferisce a se stesso i beni in un altro Stato membro. Inoltre, viene anche chiarito come deve essere gestito l’acquisto di autovetture dall’estero nel regime del margine.

Tornando però al tema della gestione delle fatture ricevute dal gruppo Iva all’inizio dell’anno di costituzione dello stesso si chiede di sapere come deve essere gestita la fattura emessa con indicazione della partita Iva errata.

In particolare, il tema, che a dire il vero pone non pochi problemi operativi ai contribuenti, riguarda la possibilità, per il Gruppo Iva di poter registrare nella propria contabilità le fatture che in fase di avvio del Gruppo, potremmo dire inevitabilmente, sono ricevute dalle singole Società partecipanti con l’indicazione della partita Iva di queste ultime, in luogo della partita Iva del gruppo.

Non è infrequente, infatti, che nei primi giorni dell’anno di avvio del nuovo Gruppo Iva, il nuovo soggetto riceva fatture intestate erroneamente alla partita Iva dei singoli componenti del Gruppo stesso.

La soluzione proposta nel quesito alle Entrate era quella di consentire al Gruppo di operare direttamente la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti, indicata nella fattura intestata al partecipante, senza richiedere la nota di variazione ovvero senza la necessità di dover emettere un’autofattura.

Questa interpretazione sarebbe in linea con i principi espressi dalla stessa Agenzia in caso di operazioni straordinarie che ritroviamo da ultimo nella risposta del 3 ottobre 2022 n. 484, in cui si prescinde dalla intestazione formale del documento. Peraltro questa soluzione sarebbe meramente formale, in quanto non reca alcun danno per l’erario, considerando che la fattura è sempre riferita alla specifica legal entity.

Ebbene, anche in questa sede l’agenzia delle Entrate ha ribadito quanto chiarito nella risposta ad interpello del 18 maggio 2020, n. 133, precisando che nel caso in cui il prestatore emette fattura nei confronti di un soggetto passivo appartenente a un Gruppo Iva indicando la partita Iva di tale soggetto in luogo di quella del gruppo, la fattura si ritiene emessa irregolarmente.

Pertanto il Gruppo Iva deve necessariamente attivarsi per la regolarizzazione della fattura, nel presupposto, da un lato, che la corretta indicazione della partita Iva del cessionario/committente rientra tra i requisiti richiesti dall’articolo 21, comma 2, lettera f), del Dpr 633/1972 ai fini della regolarità della fattura e, dall’altro, che il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione è individuato nel momento in cui, in capo al cessionario/committente, si verifica la duplice condizione dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui al citato articolo 21 del Dpr 633/1972.

Il tema, infatti, è delicato in quanto riguarda la possibilità di esercitare il diritto a detrazione da parte del Gruppo, quale soggetto di imposta autonomo. Al riguardo, l’orientamento di prassi amministrativa finora assunto è sempre stato sfavorevole alla detrazione nel caso in cui il Gruppo Iva riceva una fattura con errata indicazione della partita Iva.

Tuttavia, si ricorda che se il committente ha già regolarizzato mediante autofattura l’errata indicazione in fattura della sua partita Iva in luogo di quella del Gruppo Iva, senza preventivamente comunicare all’istante l’errore commesso, quest’ultimo non ha più necessità di emettere una nota di variazione di cui all’articolo 26 del Dpr 633/1972 per correggere, a sua volta il medesimo errore. In tale evenienza, infatti, è sufficiente che l’istante annoti sul registro Iva vendite che la regolarizzazione della fattura in argomento è avvenuta mediante emissione di autofattura da parte del committente, documento che deve essere conservato agli atti senza essere anch’esso annotato nel registro Iva vendite.

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