Imposte

Le imprese seguono il criterio di competenza

di Cristiano Dell’Oste e Giorgio Gavelli

Per i privati il concetto di «spesa sostenuta» si lega alla data di effettuazione del bonifico tracciato, così come per tutti i soggetti che seguono “la cassa” (esercenti arti e professioni, enti non commerciali).
Per le imprese, invece, comprese quelle minori che seguono un regime solo “improntato” alla cassa (circolare 24/E/2020), si segue il criterio di competenza, vale a dire l’articolo 109 del Tuir, ossia «la consegna o spedizione» per i beni mobili e «l’ultimazione della prestazione» per i servizi. Riteniamo che anche in questo caso debba essere riconosciuta efficacia ai Sal accettati e liquidati dal committente in via definitiva, in base all’articolo 1666 del Codice civile, così come da tempo l’Agenzia ha sostenuto per i crediti d’imposta sugli investimenti.
Ciò significa che le imprese devono fare riferimento ai “lavori realizzati” (nel senso di accettati e ultimati) indipendentemente dai movimenti finanziari. Nella inevitabile complessità che ciò comporta, tuttavia, il fatto che la competenza contabile sia meglio ancorata agli “step” di esecuzione dei lavori rispetto “alla cassa” potrebbe risultare di più facile gestione per gli uffici amministrativi, con meno rischi di pagamenti anticipati per accelerare il bonus.
Per spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese e dagli enti commerciali relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino. È questa, quindi, la data a cui fare riferimento per verificare se si è rispettato il termine per fruire dell’agevolazione, fermo restando che il condòmino non avrà diritto a fruire del bonus fino a quando non avrà versato al condominio quanto dovuto per i lavori.

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