Agevolazioni

Zone montane: disposizioni per il riconoscimento e la promozione
Legge 12 settembre 2025, n. 131 ( GU 19 settembre 2025, n. 218)

La legge, in vigore dal 20 settembre 2025, contiene disposizioni a favore del riconoscimento e della promozione delle zone montane. Tra queste, una serie di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, che scelgono di insediarsi stabilmente in Comuni di montagna. Gli incentivi sono destinati ad alcuni specifici settori strategici, come scuola, trasporti, connettività, servizi sanitari e attività economiche locali, oltre che per la tutela del territorio e degli eco-sistemi.

Con particolare riguardo ai quattro crediti d'imposta previsti dalla legge in esame, che in generale saranno utilizzabili in dichiarazione dei redditi e che mirano a incentivare lo sviluppo e il ripopolamento delle aree montane, essi spettano:

- al personale sanitario e scolastico, per l'acquisto con finanziamento o per la locazione dell'abitazione principale, localizzata nel Comune montano ove è prestata l'attività lavorativa, o in un Comune limitrofo. Dal 2025, è stato istituito un credito d'imposta per coprire in parte le spese di affitto o di acquisto di un'abitazione in questi Comuni. Il bonus è pari al 60% del canone di locazione annuale o dell'importo del finanziamento, fino a un massimo di 2.500 euro. Questo limite può salire al 75% e a 3.500 euro in Comuni con meno di 5.000 abitanti e con una minoranza linguistica storica (di cui alla legge 482/1999 come quella albanese, catalana, germanica, greca, slovena e croata, ecc.);

- ad agricoltori e silvicoltori di montagna, per favorire gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 volti all'implementazione dei servizi eco-sistemici ed ambientali. Viene riconosciuto un credito d'imposta del 10% sul valore degli investimenti effettuati nel suddetto periodo, con un limite di spesa complessivo di 4 milioni di euro annui. Il bonus può aumentare al 20% in Comuni con minoranze linguistiche storiche. Alla compensazione dei bonus non si applicano gli ordinari limiti annuali di 250.000 euro, per ciascun avente diritto (stabilito, per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU del modello Redditi, dall'articolo 1, comma 53, legge 244/2007) e di 2 milioni di euro complessivi (fissato dall'articolo 34, legge 388/2000);

- ai giovani imprenditori (sotto i 41 anni di età), per l'avvio (a partire dal 20 settembre 2025) di imprese e microimprese stabilite nei territori montani. Il credito d'imposta è riconosciuto per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi ed utilizzato in compensazione. L'agevolazione è calcolata sulla differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta calcolata con un'aliquota ridotta pari al 15% sul reddito d'impresa fino a 100.000 euro. Il valore massimo può arrivare a 150.000 euro in aree con minoranze linguistiche. Anche in questo caso, alla compensazione non si applicano i limiti annuali di 250.000 euro, per ciascun avente diritto, e di 2 milioni di euro complessivi;

- ai giovani contribuenti (sotto i 41 anni di età) che, a partire dal 20 settembre 2025, acquistano o ristrutturano con finanziamento (ipotecario o fondiario), immobili siti in Comuni montani agevolati, da adibire a propria abitazione principale (tax credit casa). Questi soggetti possono usufruire di un credito d'imposta. Il bonus non spetta per le abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di particolare pregio storico ed artistico, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il credito (nel limite complessivo, a decorrere dal 2025, di 16 milioni di euro annui) è commisurato agli interessi passivi pagati sul mutuo e viene riconosciuto per cinque periodi d'imposta comprensivi di quello nel corso del quale è acceso il finanziamento. I crediti d'imposta per il personale sanitario e scolastico e il tax credit casa non sono cumulabili tra loro. Inoltre, il bonus casa non è cumulabile con l'ordinaria detrazione prevista per gli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir.

Infine, la legge in esame delega il Governo affinché provveda alla riclassificazione dei Comuni montani e al riordino delle ulteriori agevolazioni previste in favore di dette aree. Nello specifico, il Governo è tenuto ad emanare, rispettivamente, entro 90 giorni ed entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge (20 settembre 2025) un decreto del presidente del Consiglio dei ministri e un decreto legislativo.

I criteri e le modalità di concessione degli incentivi fiscali, anche ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa stabilito, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito, saranno stabiliti con un apposito decreto ministeriale.

Agevolazioni

Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole: presentazione delle domande per ottenere il contributo
Comunicato ministero Imprese e Made in Italy ( GU 20 settembre 2025, n. 219)

Il comunicato richiama il decreto 4 settembre 2025, che apporta delle modifiche al decreto 2 maggio 2022 recante termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso al contributo per gli investimenti innovativi in favore delle imprese agricole.

Il decreto interviene sulla disciplina di concessione delle agevolazioni a seguito dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2023, del Regolamento Ue 14 dicembre 2022, n. 2022/2472 (Regolamento ABER II), pubblicato nella GUUE 21 dicembre 2022, n. L 327.

Immobili

Installazione di impianti negli edifici: regolamentazione delle attività
Dm Imprese e Made in Italy 17 luglio 2025, n. 130 ( GU 17 settembre 2025, n. 216)

Il regolamento in esame, che entrerà in vigore il 2 ottobre 2025, introduce delle modifiche al Dm Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di installazione di impianti all'interno degli edifici e di adempimenti del tecnico abilitato.

Le modifiche attengono, tra l'altro, agli obblighi di equipaggiamento digitale previsti dall'articolo 135-bis, comma 2-bis, Dpr 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia) introdotto dal Dlgs 207/2021 e modificato dal Dlgs 48/2024. La norma prevede che tutti gli edifici di nuova costruzione, per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015, debbano essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire. Inoltre, tutti gli edifici di nuova costruzione, per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015, debbono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire.

L'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall'etichetta necessaria di «edificio predisposto alla banda ultra larga», rilasciata da un tecnico abilitato per tali impianti su istanza del soggetto che ha richiesto il permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata. Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l'attestazione comunica, entro 90 giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata, i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (Sinfi).

Altre disposizioni del regolamento in esame attengono agli adempimenti del tecnico abilitato, che deve consultarsi con il progettista per inserire nel progetto dell'intervento i miglioramenti sopra descritti.

Redditi di impresa

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di agosto 2025
Provvedimento agenzia delle Entrate 26 settembre 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 26 settembre 2025)

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di agosto 2025. I valori indicati sono necessari ai fini dell’applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l’asterisco che vengono rilevate contro euro nell’ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Locazioni

Indice dei prezzi al consumo di luglio 2025
Comunicato Istat ( GU 25 settembre 2025, n. 223)

È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 2025, che si pubblicano ai sensi dell’articolo 81, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell’articolo 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

L’indice (121,8 su base 100 del 2015) segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente del +0,5%; 2) allo stesso mese dell’anno precedente del +1,5%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del +2,6%.

Diritto d’autore

Intelligenza artificiale: pubblicata la legge delega
Legge 23 settembre 2025 n. 132 ( GU 25 settembre 2025, n. 223)

La legge, in vigore dal 10 ottobre 2025, contiene disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

In particolare, sono fissati principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di IA, come pure disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore. Quanto a quest’ultimo aspetto, l’articolo 25 della legge dispone che le opere protette debbano essere di origine umana; sono tutelate anche le opere create con ausilio di IA, se frutto del lavoro critico ed intellettuale dell’autore.

Quanto alle professioni intellettuali, l’articolo 13 della legge prevede che l’uso dell’IA debba essere limitato a funzioni strumentali e di supporto, senza che l’AI sostituisca l’intelletto umano, che deve essere prevalente. Il professionista dovrà informare il cliente che, nella propria attività (ad esempio, per la redazione di un parere), ha utilizzato un sistema di generazione automatica. Insomma, va distinta la mera generazione automatica da una creazione assistita.

Il tutto, comunque, con l’obiettivo di garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’AI, conformemente al regolamento Ue 2024/1689 (AI Act).

Trattandosi di una legge delega, per il futuro si attendono i relativi provvedimenti attuativi.

Intrattenimenti

Biglietterie automatizzate: modifiche in merito alla vendita di titoli di accesso
Provvedimento agenzia delle Entrate 26 settembre 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 26 settembre 2025)

Il provvedimento in esame modifica il provvedimento agenzia delle Entrate 27 giugno 2019 in relazione alla vendita o a qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis e segg., legge 232/2016 (come introdotti dall’articolo 1, comma 1100, legge 145/2018) e del Dm Mef/Cultura 12 marzo 2018.

In particolare, il provvedimento interviene sulle modalità di identificazione, in fase di registrazione, dell’utente che vuole acquistare titoli di accesso attraverso reti di comunicazione elettronica, consentendo, altresì, per un periodo limitato di 120 giorni, di dichiarare che un sistema, che già sia stato riconosciuto idoneo dall’agenzia delle Entrate (provvedimenti agenzia delle Entrate 23 luglio 2001, 22 ottobre 2002 e 4 marzo 2008), è idoneo anche rispetto alle modifiche apportate dal provvedimento in esame, limitatamente al periodo di validità dell’idoneità già riconosciuta e alle modifiche introdotte al punto 4.3.

Nello specifico, le modifiche recate dal provvedimento consentono all’utente di concludere la fase di registrazione, finalizzata all’identificazione, utilizzando in alternativa ad una One Time Password (OTP) ricevuta tramite un sms, già prevista dalla normativa attuale, una OTP ricevuta attraverso una chiamata vocale analogica al numero di telefono cellulare dichiarato in fase di registrazione.

Il provvedimento dispone, altresì, il ricorso, per un periodo massimo di 120 giorni dalla sua pubblicazione, alla procedura semplificata al fine di dichiarare autonomamente l’idoneità alle modifiche ivi recate anche per i sistemi che sono già stati riconosciuti idonei dall’agenzia delle Entrate.

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