Controlli e liti

Le operazioni sui dividendi non sono sempre elusive

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di Gianluca Boccalatte

Le operazioni di arbitraggio finanziario realizzate da un soggetto che esercita tale attività come core business non integrano un comportamento elusivo. A rilevarlo è la sentenza 1820/17/2014 della Ctp Milano (presidente Deodato, relatore Seregni).
L'oggetto del contendere riguarda alcune operazioni finanziarie ricondotte dal Fisco nell'ambito del divideng washing: il termine indica l'acquisto di partecipazioni in prossimità della data di stacco del dividendo e nella successiva cessione dei titoli dopo l'incasso degli utili. L'amministrazione finanziaria ha contestato un fenomeno elusivo/abusivo, animato dalla volontà di evitare l'applicazione della ritenuta in uscita sui dividendi pagati a società non residenti e a eludere l'indeducibilità delle minusvalenze su titoli a fronte di dividendi esclusi.
Nell'impugnazione dell'atto impositivo ricevuto, la ricorrente ha evidenziato come la propria attività tipica consista nell'arbitraggio finanziario, vale a dire nella ricerca di ottenere profitti attraverso i potenziali differenziali (cosiddetti spread) esistenti tra il prezzo delle azioni sottostanti sul mercato azionario e sul mercato dei derivati.
La società ha concluso che, trattandosi di operazioni rientranti nella propria normale operatività, non si può ipotizzare – come ha fatto l'ufficio – che siano state poste in essere con l'esclusivo o principale intento di ottenere un vantaggio fiscale.
La società ha, inoltre, evidenziato come l'ufficio abbia erroneamente assimilato le operazioni realizzate a quelle che prevedono l'accordo tra un soggetto estero che trasferisce le azioni italiane a un soggetto italiano in prossimità dello stacco del dividendo al fine di evitare l'applicazione della ritenuta, dividendo che gli viene retrocesso dal soggetto italiano attraverso il pagamento di differenziali delle operazioni di pronti contro termine.
La Ctp ha accolto il ricorso e ha delineato i contorni della figura dell'abuso del diritto che «è un principio generale, all'interno del quale si colloca, come specie, il concetto di elusione». Il collegio ha ricordato che l'abuso del diritto si configura unicamente quando, utilizzando una norma in modo capzioso, venga ottenuto un vantaggio fiscale indebito, vale a dire disapprovato dal sistema.
Così la Commissione di primo grado ha escluso in questo caso la sussistenza di un fenomeno abusivo, evidenziando come le operazioni di arbitraggio finanziario oggetto di contestazione costituiscano il core business dalla ricorrente, la quale ne ritrae i propri ricavi. E la sentenza conclude che «la circostanza che la ricorrente abbia compiuto le operazioni di arbitraggio finanziario nella "stagione dei dividendi" non rappresenta affatto - come invece sostenuto dall'ufficio - un primo importante indizio sulla strada della determinazione dell'elusione attraverso l'abuso del diritto».

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