LE PAROLE DEL NO PROFIT/Accesso ai bonus per le erogazioni liberali con tempistiche diverse
Per gli enti del Terzo settore accesso alle agevolazioni per le erogazioni liberali con tempistiche diverse. Se beneficiari della donazione sono Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) è possibile per il donante fruire delle detrazioni e deduzioni previste all’articolo 83 del Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017) già a partire dal 1° gennaio 2018. Da valutare, invece, l’accesso ai benefici fiscali da parte degli altri enti non profit che si iscriveranno nel nuovo registro unico nazionale (Runts).
Due le possibili soluzioni interpretative per individuare il momento in cui dovrebbe scattare l’applicazione generalizzata di queste agevolazioni: se – come sembra emergere dal tenore letterale dell’articolo 104, commi 1 e 2 del Cts – dal periodo di imposta successivo al rilascio dell’autorizzazione europea; oppure, come sembra più ragionevole – ed in linea con un’interpretazione sistematica delle norme (articolo 104, comma 1 e 2, 101, comma 10, del Cts) – dall’iscrizione al Runts. La questione non è di poco conto e dalla sua soluzione potrebbe dipendere il timing di ingresso al Terzo settore per gli enti attualmente privi delle qualifiche di Onlus, Odv e Aps.
A ben vedere, i dubbi principali derivano dall’articolo 104, comma 1 e 2 del Cts secondo cui «le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell’articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2», alle Onlus, alle Odv e alle Aps iscritte negli appositi registri; mentre al comma 2 si precisa che: «salvo quanto previsto dal comma 1», «le disposizioni del titolo X ... si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea ..., e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto registro».
Sembrerebbe, in altre parole, che fino alla citata autorizzazione le agevolazioni dell’articolo 83 (così come quelle delle altre disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2018 riguardino solo gli enti iscritti ai registri Onlus, Odv e Aps all’entrata in vigore del Cts. Dovendosi, invece, per gli altri enti attendere il via libera europeo.
Tuttavia, non può non rilevarsi come l’articolo 83 del Cts (e le ulteriori agevolazioni sulle imposte indirette) non rientri tra le disposizioni fiscali sottoposte al vaglio comunitario. Di conseguenza, sarebbe decisamente più corretto sostenere che, per la sua applicazione generalizzata, sia necessario attendere la sola operatività del Registro e la conseguente iscrizione degli enti.
A voler ritenere diversamente, del resto, dovrebbe sostenersi che Odv e Aps costituite dopo l’istituzione del Runts, senza transitare dagli attuali registri del volontariato, non possano applicare le agevolazioni (stante la lettura dell’articolo 104, comma 2) a partire dalla operatività del registro ma debbano attendere necessariamente il nulla osta della Commissione europea alle nuove misure fiscali. Siffatta soluzione determinerebbe una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti dotati della medesima qualifica. Sul punto potrebbe essere opportuno un chiarimento di prassi prima della operatività del Runts prevista per il prossimo anno.