Adempimenti

LE PAROLE DEL NO PROFIT/Compenso all’amministratore anche se l’ente riceve contributi pubblici

immagine non disponibile

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Legittima l’attribuzione di compensi agli amministratori di enti del Terzo settore, anche laddove ricevano contributi pubblici. È quanto emerge dalle disposizioni di coordinamento contenute nel Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o CTS). La tematica è oggetto di diverse normative, anche fiscali, alle quali si è aggiunta da ultimo la riforma. Per capire quindi il corretto trattamento retributivo degli amministratori occorre valutare la tipologia di ente di riferimento e il regime fiscale applicabile.

Enti fuori dal Terzo settore e che ricevono contributi pubblici

Per gli enti che decideranno di non iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e che ricevono contributi pubblici continuerà a trovare applicazione l’articolo 6, comma 2 del Dl 78/2010. In tal caso, la carica di amministratore è onorifica – così come quella dei componenti degli altri organi collegiali – essendo ammesso solo il rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Attualmente, la disposizione non si applica a specifiche categorie di enti, tra i quali Onlus e associazioni di promozione sociale. Con riferimento agli enti del Terzo settore, occorrerà fare riferimento alle disposizioni di coordinamento contenute nell’articolo 89 del Dlgs 117/2017, in base alle quali il termine Onlus dovrà intendersi riferito, a regime, agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1 del Cts. Pertanto – così come per le Onlus – nemmeno per gli Ets che ricevono contributi pubblici si applicherà il divieto di attribuire compensi agli amministratori, salvo i limiti che, come vedremo immediatamente, sono legati al rispetto del principio di proporzionalità e al divieto di distribuzione indiretta di utili.

Onlus

Per le Onlus trova applicazione, per il momento, l’articolo 10, comma 6 del Dlgs 460/1997, che prevede la possibilità di retribuire gli amministratori entro un limite annuo non superiore al compenso massimo previsto per il presidente del Collegio sindacale di società per azioni (Dpr 645/1994 e Dl 239/1995), pari a 95.577,70 euro.
La disposizione in questione è stata abrogata dal Cts seppure con efficacia differita alla completa attuazione della riforma, ossia a decorrere dal periodo di imposta successivo al rilascio dell’autorizzazione europea sulle nuove misure fiscali del Codice e, in ogni caso, dopo l’istituzione del Runts. In questa fase, quindi, gli enti dotati della qualifica di Onlus dovranno continuare a considerare il suddetto limite nell’attribuzione dei compensi, salvo poi applicare le nuove norme quando verrà meno il regime Onlus. Ciò, ovviamente, nel presupposto che l’ente abbia scelto di accedere al Terzo settore allineando lo statuto alle norme del Cts. Diversamente, una volta abrogata la disciplina Onlus, gli enti dotati di tale qualifica dovranno devolvere il patrimonio accumulato in costanza delle agevolazioni.

Ets

Per gli enti che si iscriveranno al Runts trova applicazione il principio generale previsto all’articolo 8, comma 3, del Cts, secondo il quale si considera distribuzione indiretta di utili – come tale vietata – «la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni». Come detto, si tratta di una disciplina più tollerante rispetto a quella prevista dalla normativa Onlus, in quanto non viene fissata una soglia annua da rispettare nei compensi. Tuttavia, sarà comunque necessario prevedere una retribuzione proporzionata e commisurata all’incarico svolto, onde evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria che, nei casi più gravi, potrebbero portare alla cancellazione dal Registro unico.
Inoltre, laddove l’amministratore sia inquadrato come lavoratore dipendente, bisognerà considerare anche l’ulteriore limite dell’articolo 16 del Cts, che prevede che la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti dell’ente non sia superiore al rapporto di uno ad otto, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda.

Enti fuori dal Terzo settore e che non ricevono contributi pubblici

Per gli enti non profit che non rientrano nelle categorie appena indicate (ad esempio, associazioni e fondazioni disciplinate dal Codice civile, prive della qualifica di Onlus e che non ricevono contributi pubblici) è legittima l’attribuzione di compensi agli amministratori. Come confermato dalla recente sentenza del Tar Lombardia (n. 88/2019), resa su parere del Consiglio di Stato (n. 1898/2018), in base alle disposizioni di legge vigenti non è possibile sostenere – come invece da molti prospettato – un principio di gratuità delle cariche amministrative di questi enti. Pertanto, è sicuramente ammessa la corresponsione di una retribuzione ai componenti degli organi sociali, seppure limitata in ragione della natura non lucrativa dell’ente. In tal caso, si legge nella sentenza del Tar, le indicazioni contenute nel Dlgs 117/2017 potranno essere sicuramente utilizzate come parametro per quantificare una retribuzione congrua.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©