Adempimenti

LE PAROLE DEL NO PROFIT/Niente corrispettivi telematici per i biglietti di gare e tornei

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di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

I biglietti emessi da una società sportiva per assistere a gare e tornei non sono soggetti all’obbligo di certificazione telematica dei corrispettivi giornalieri. È quanto si legge nella risposta a interpello 7/2020, con la quale l’agenzia delle Entrate conferma l’orientamento espresso in due precedenti occasioni (risposte 506 e 535 del 2019).

Il quesito riguarda una società che si occupa, tra le altre cose, di promozione ed organizzazione di campionati sportivi a livello nazionale e internazionale, ai quali è possibile assistere dietro pagamento di un apposito titolo di accesso. In relazione agli incassi dei biglietti la società ritiene di essere esonerata dall’obbligo di trasmissione elettronica (articolo 2, comma 1, Dlgs 127/2015) in quanto l’attività rientra tra gli «spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono» i cui ricavi sono certificati ai sensi dell’articolo 74-quater del Dpr 633/1972. In tal caso, infatti, l’obbligo verrebbe assolto con il rilascio di un titolo di accesso (il biglietto appunto) emesso mediante apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

La risposta dell’Amministrazione è favorevole al contribuente. In linea generale l’attività svolta dalla società non è contemplata tra quelle espressamente esonerate dall’obbligo di trasmissione elettronica dei corrispettivi, in base a quanto previsto dal Dm 10 maggio 2019 (successivamente modificato dal Dm 24 dicembre 2019). Tuttavia, come osservato dall’istante e chiarito dalla stessa Amministrazione nei suoi precedenti, gli incassi derivanti dalla vendita di biglietti per assistere agli spettacoli devono ritenersi comunque esclusi dal citato adempimento in quanto i relativi dati sono già trasmessi alla Siae. Nel dettaglio, la società invia per ciascuna manifestazione o giornata di gara i dati contenuti in un documento riepilogativo giornaliero e, distintamente per ciascun mese, un riepilogo mensile. A voler ritenere diversamente, quindi, si creerebbe un’inutile e gravosa duplicazione di adempimenti, posto che la stessa Siae, una volta ricevuti i dati, provvede a metterli a disposizione dell’anagrafe tributaria.

Fermo restando quanto precede, deve precisarsi che questo particolare trattamento riguarda solo ed esclusivamente i corrispettivi derivanti dalla vendita dei biglietti. Come giustamente osservato dall’Agenzia delle entrate, l’esonero non si estende agli incassi relativi alle attività accessorie alle manifestazioni, come ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande o la vendita di merchandising. Tali operazioni, tradizionalmente documentate con scontrino o ricevuta fiscale, dovranno essere trasmesse quotidianamente per via elettronica.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 7/2020

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