Contabilità

LE PAROLE DEL NON PROFIT/Attribuzione semplificata della personalità in attesa del Registro unico

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di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Con la riforma del Terzo settore ormai entrata nel vivo bisogna fare i conti con i risvolti operativi della nuova disciplina sui singoli enti, soprattutto per quanto riguarda la fase transitoria di applicazione delle norme in attesa della costituzione del Registro unico (Run) e della autorizzazione della Commissione europea su alcune disposizioni cardine.

Uno degli aspetti più innovativi della riforma è la nuova procedura per il riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni. Sono circa il 64% gli enti del Terzo settore (Ets) privi di questa caratteristica e molti di questi sono realtà di piccole dimensioni, per le quali gli adempimenti per ottenere il riconoscimento risultano inutilmente onerosi.

Proprio per questi enti, l’articolo 22 del Codice del terzo settore (Cts) ha previsto un percorso semplificato, che consente di acquistare la personalità giuridica contestualmente all’iscrizione al Run, senza passare per gli adempimenti richiesti dal Dpr 361/2000. Niente più controllo preventivo delle prefetture, quindi; ove l’Ets ne faccia richiesta, la mera iscrizione al Registro comporterà anche l’attribuzione della personalità giuridica e il conseguente esonero degli associati/fondatori dalla responsabilità diretta per le obbligazioni assunte dall’ente (il quale risponderà con il proprio patrimonio).

L’unica verifica che rimane è quella notarile. Il notaio che riceverà l’atto costitutivo dell’associazione/fondazione dovrà accertare che sussistano le condizioni previste per la costituzione dell’ente e per assumere la qualifica di Ets (ad esempio l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale, i requisiti per l’ammissione di nuovi associati), nonché il patrimonio minimo richiesto dal Codice per il riconoscimento (15mila euro per le associazioni, 30 mila euro per le fondazioni).

La nuova procedura sarà utilizzabile dal momento in cui verrà reso operativo il Registro unico. Fino a quella data continuerà ad applicarsi la normativa attuale ma, come chiarito dal ministero del Lavoro (nella circolare dello scorso dicembre), i limiti patrimoniali fissati dall’articolo 22 del Cts potranno costituire un parametro di valutazione per l’organo competente sull’adeguatezza patrimoniale dell’ente.

Dopo l’attuazione del Run, le associazioni che vorranno assumere la qualifica di Ets avranno invece due strade: iscriversi al Registro e chiedere il riconoscimento della personalità giuridica, beneficiando della nuova procedura semplificata; oppure iscriversi tra gli enti del Terzo settore come associazione non riconosciuta. Come chiarito in occasione di Telefisco 2018, infatti, la richiesta di iscrizione al Run non comporta automaticamente l’assunzione della personalità, ben potendo l’associazione scegliere di iscriversi al registro senza chiedere il riconoscimento (del resto le associazioni non riconosciute rientrano tra gli Ets ai sensi dell’articolo 4 del Cts). Il vecchio regime per il riconoscimento, invece, rimarrà in vigore per tutte quelle associazioni/fondazioni che non vorranno assumere la qualifica di Ets.

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