LE PAROLE DEL NON PROFIT/La coop sociale può continuare nell’assistenza ai migranti
Sotto la lente del ministero del Lavoro anche le attività delle cooperative sociali a seguito della riforma del Terzo settore. Tra i vari chiarimenti forniti, la nota dello scorso 22 febbraio si è soffermata sul rapporto tra le attività di interesse generale in cui operano le imprese sociali (articolo 2 del Dlgs 112/2017) e la disciplina speciale dettata per le cooperative sociali dalla legge 381/1991.
L’entrata in vigore del Dlgs 112/2017, infatti, ha portato a galla alcune questioni operative sulla disciplina concretamente applicabile a questi enti, legate soprattutto alla necessità di conciliare le nuove disposizioni sull'impresa sociale con la normativa propria delle cooperative. Queste ultime, in quanto «imprese sociali di diritto» applicano le norme introdotte dal decreto; tuttavia, mantengono anche la disciplina “specifica” contenuta nella legge 381/1991, in quanto compatibile con la riforma.
Proprio la coesistenza di diverse disposizioni ha richiesto uno sforzo interpretativo su temi specifici, tra i quali quello oggetto di risposta da parte del ministero. Si è chiesto, in particolare, di chiarire se l’attività di accoglienza e integrazione sociale dei migranti rientri ancora nella generica nozione di «gestione di servizi socio-sanitari ed educativi» contenuta nella legge 381/1991 (articolo 1, comma 1, lettera a). Il dubbio sorge dal coordinamento normativo svolto in occasione della riforma, che ha incluso tra le attività delle cooperative sociali alla lettera a) solo alcune delle possibili attività di interesse generale delle imprese sociali (quelle all’articolo 2, comma 1, lettere a, b, c, d, l, p, del Dlgs 112/2017), lasciando fuori altri settori contemplati dalla disposizione. È il caso, appunto, dell’attività di «accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti», citata alla lettera r) del decreto sull’impresa sociale e non espressamente richiamata tra le attività delle cooperative nella loro normativa specifica.
Sul punto, osserva il ministero, le cooperative sociali potranno continuare a operare nell’ambito dell’assistenza ai migranti anche dopo l’entrata in vigore della riforma: ora come in passato, l’attività rientra a pieno titolo nella nozione di «servizi socio-sanitari ed educativi» della norma e rispecchia appieno la definizione di «servizi sociali» a cui rimanda anche il decreto sull’impresa sociale (articolo 2, lettera a che richiama la legge 328/2000). Tali sono, nel senso più ampio, tutte le attività dirette a rimuovere/superare le situazioni di bisogno e difficoltà della persona umana, tra le quali certamente rientra l’accoglienza umanitaria.
Discorso analogo, del resto, vale anche per altre attività di interesse generale indicate nel Dlgs 112/2017 e non esplicitamente richiamate nella disciplina delle cooperative sociali. È il caso, ad esempio, dell’agricoltura sociale e dei beni confiscati alla criminalità organizzata (lettere t e v del Dlgs 112/2017), che rientrano nell’ambito delle attività che possono svolgere le cooperative sociali in virtù di espresse previsioni normative contenute nell’ordinamento.
Ministero del Lavoro, nota 2491/2018