LE PAROLE DEL NON PROFIT/La forma societaria fa variare la dichiarazione dell’impresa sociale
Con la riforma dell’impresa sociale cambia anche la dichiarazione dei redditi. Nei modelli di dichiarazione 2018 è già presente una casella «impresa sociale» che questi enti potranno barrare al fine di compilare i campi relativi alle nuove agevolazioni fiscali introdotte dalla riforma. Per la dichiarazione di quest’anno tale modifica sembra destinata a rimanere solo sulla carta: l’entrata in vigore del nuovo regime tributario dell’impresa sociale (articolo 18 del Dlgs 112/2017) è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, per cui fino a quel momento anche le nuove caselle dei modelli di dichiarazione non potranno essere flaggate.
Tuttavia, come osservato anche nel documento di ricerca diramato lo scorso 3 ottobre dalla Fondazione nazionale commercialisti, è importante per i professionisti che saranno materialmente chiamati a confezionare le dichiarazioni capire sin da subito come compilare i vari campi.
Per quanto riguarda il tipo di dichiarazione, ad autorizzazione rilasciata, le imprese sociali dovranno presentare il modello SP se costituite in forma di società di persone e quello SC se sono società di capitali, cooperative o enti equiparati (che svolgono in via principale attività commerciale). Adotteranno invece il modello Enc gli enti religiosi civilmente riconosciuti che dovessero scegliere di aprire un «ramo impresa sociale», in base all’articolo 1, comma 3, del Dlgs 112/2017.
Anche nei quadri reddituali vengono sostanzialmente recepite le novità introdotte dalla riforma per la determinazione del reddito degli enti che si qualificano impresa sociale. Si tratta in particolare della detassazione degli utili e avanzi di gestione che vengono reinvestiti nell’attività di interesse generale (confluendo in apposita riserva) e della deducibilità dei versamenti effettuati a favore dei Fondi per lo sviluppo e la promozione delle imprese sociali (articolo 16 del Dlgs 112/2017). I primi saranno indicati tra le variazioni in diminuzione del quadro RF (rigo RF50), nella colonna 3; i secondi, invece, andranno al rigo RF55 e saranno identificati col codice 70.
Non si dovrà compilare, invece, la colonna 4 del rigo RF50, che dovrebbe scomparire definitivamente dai modelli dichiarativi per l’anno 2019. Tale colonna era destinata ad indicare gli utili destinati ad aumento gratuito di capitale che nel testo originario del Dlgs 112/2017 erano detassati ma a seguito degli interventi in sede di decreto correttivo (Dlgs 95/2018) tali importi sono stati esclusi dall’agevolazione dell’articolo 18 e sono quindi imponibili.
Molto probabilmente questo non sarà il solo aggiornamento delle prossime versioni. Nei modelli di quest’anno l’Amministrazione finanziaria non ha contemplato alcun campo per indicare le detrazioni/deduzioni che spettano a chi effettua investimenti in imprese sociali (contenute all’articolo 18, commi 3 e 4, del Dlgs 112/2017 e subordinate sempre al vaglio europeo), limitandosi ad inserire solo quelli relativi a start up e Pmi innovative ex Dl 179/2012. In previsione dell’autorizzazione della Commissione europea, tale modifica sarà più che mai importante l’anno prossimo, per consentire agli investitori di usufruire degli incentivi messi loro a disposizione.
Cndcec e Fnc, documento sul regime fiscale dell’impresa sociale