Imposte

LE PAROLE DEL NON PROFIT/Per il Terzo settore la chance dei beni pubblici in comodato

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di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio


Tra le agevolazioni per gli enti del Terzo settore (Ets) anche la possibilità di ricevere beni pubblici in comodato. Si tratta di una prassi già diffusa in molte realtà locali, con cui la Pa contribuisce a sostenere gli enti non profit mettendo a disposizione i propri beni mobili o immobili, spesso inutilizzati. Con la riforma, tale misura fa il suo ingresso anche nel Terzo settore: Stato, regioni, province autonome ed enti locali potranno concedere beni pubblici a favore degli Ets, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali (articolo 71 del Dlgs 117/2017).

Tra i beneficiari, sono escluse espressamente le imprese sociali, in ragione della specificità di questa tipologia di Ets e per evitare situazioni distorsive della concorrenza con le altre tipologie di imprese (come si legge nella relazione illustrativa al decreto). Tale circostanza impone tuttavia una riflessione per le cooperative sociali, che con la riforma assumono di diritto la qualifica di impresa sociale e che quindi rimarrebbero escluse da tale disposizione, a differenza di quanto avviene per altre misure agevolative previste dal Dlgs 117/2017 (è il caso, ad esempio, delle agevolazioni in materia di imposte indirette all'articolo 82 che si applicano agli Ets comprese le coop sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società).

Molte coop sociali operano sul territorio in via sussidiaria rispetto al settore pubblico, offrendo servizi fondamentali come l'assistenza sociale e sanitaria. Diventa quindi importante verificare se per tali enti residui una qualche possibilità di ricevere beni pubblici per altre vie.

Al riguardo, va evidenziato che l'articolo 71 del Dlgs 117/2017 non è l'unica norma sulla concessione di tali beni. La materia trova già una sua compiuta disciplina nel Dpr 296/2005, che individua criteri e modalità per destinare beni pubblici a soggetti terzi e che continuerà a trovare applicazione anche dopo la riforma (non essendo stato abrogato dal Dlgs 117/2017).
Tale decreto, in particolare, prevede la concessione/locazione di beni immobili pubblici a canone agevolato, a favore di particolari categorie di enti, tra cui figurano le Onlus (articolo 11 del Dpr 296/2005). Proprio questo riferimento dovrebbe consentire alle cooperative sociali di rientrare dalla finestra, come possibili destinatari dei beni.

Nella fase transitoria (ossia fino al periodo di imposta successivo a quello in cui sarà attivato il Registro unico e verranno autorizzate le misure fiscali al vaglio della Commissione europea) le stesse continuano a mantenere la qualifica di Onlus di diritto (come confermato dall'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2018) e, quindi, ad applicare il citato articolo 11. A regime, vige la regola generale che tutte le disposizioni normative relative alle Onlus si intenderanno riferite agli Ets all'articolo 82, comma 1, del Dlgs 117/2017, tra i quali rientrano espressamente anche le coop sociali. Per cui sembrerebbe restare ferma la possibilità di ricevere beni pubblici con la forma agevolata prevista dal Dpr 296/2005.

Sotto il profilo operativo, per la concessione dei beni il decreto prevede che la Pa esperisca una procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto, che si conclude di regola entro 30 giorni con un provvedimento di concessione/stipula del contratto di locazione; con spese di manutenzione a carico del concessionario o locatario. Nessun procedimento specifico, viceversa, è presente nel Codice del Terzo settore per i beni in comodato a favore degli Ets (di cui al citato articolo 71), salva la durata massima (30 anni) e l'imputazione delle spese di manutenzione al comodatario.

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