Imposte

LE PAROLE DEL NON PROFIT/Terzo settore, contabilità «light» se i ricavi non superano i 130mila euro

di Nicola Forte e Gabriele Sepio

Il codice del terzo settore, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri e ora all’esame del Parlamento per i pareri (atto Camera 417), contiene una serie di disposizioni volte ad uniformare la disciplina relativa agli obblighi fiscali di tenuta delle scritture contabili degli enti del terzo settore (Ets).
L’introduzione di “agevolazioni rafforzate” rispetto a quelle attualmente in essere assegnerà maggiori benefici agli enti no profit e per questa ragione gli adempimenti contabili, almeno nelle prime bozze e in attesa del successivo iter della riforma, dovranno essere osservati anche dagli Ets che svolgono solamente attività istituzionali. Per questi ultimi, fin quando la riforma non sarà stata approvata definitivamente, sarà ancora possibile procedere alla mera conservazione dei documenti (fatture, ricevute, eccetera), senza istituire alcuna scrittura contabile. Ciò a condizione che l’ente sia in grado almeno di predisporre il relativo rendiconto.
L’articolo 87 del codice, che disciplina gli adempimenti contabili, contiene regole uniformi per tutti gli enti del Terzo settore, fatta eccezione per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, le quali, se conseguono ricavi al di sotto di un determinato limite, hanno accesso ad un regime semplificato. In particolare, stando al testo approvato in via preliminare, gli enti sopra indicati, che non hanno conseguito più di 130 mila euro di ricavi annui, hanno solamente l’obbligo di conservare i documenti emessi e ricevuti mentre sono esonerati dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili.
Per la categoria generale degli Ets, le scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali dovranno essere tenute secondo regole diverse a seconda della natura dell’ente. Per quelli che svolgono esclusivamente attività istituzionali/non commerciali non è richiesta una scrittura contabile specifica. Il “sistema contabile” dovrà osservare i requisiti della cronologia e sistematicità con l’obbligo di rappresentare analiticamente le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, nonché la propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria in apposito documento da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Nel citato documento devono essere tenute distinte le attività di interesse generale, dalle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali. L’obbligo di tenuta e di conservazione della documentazione coincide con i termini previsti ai fini dell’attività di accertamento.
La norma prevede che i predetti obblighi contabili si considerano comunque osservati qualora la contabilità consti della tenuta del libro giornale e del libro degli inventari. Tuttavia la valutazione dell’osservanza dei predetti obblighi dovrà essere svolta caso per caso avendo anche riguardo all’elemento dimensionale dell’ente del Terzo settore. In talune ipotesi, per gli enti di modeste dimensioni, la tenuta della “prima nota di cassa” sarà sufficiente per considerare osservata la nuova disposizione normativa.
Gli Ets che svolgono attività commerciali sono obbligati al rispetto degli obblighi contabili previsti dall’articolo 18 del Dpr 600/1973. Devono essere istituiti i libri Iva integrati con i componenti reddituali ai fini delle imposte sui redditi. La tenuta dei soli registri Iva è consentita anche laddove l’ammontare dei ricavi superi i limiti previsti dal citato articolo 18 (400mila euro per i servizi e 700mila euro per le altre attività). La contabilità relativa all’attività commerciale deve essere separata rispetto alle prestazioni istituzionali.

Lo schema di Dlgs sul Codice del terzo settore

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