Imposte

Le quote del disponente defunto sono soggette a imposta di successione

L’agenzia delle Entrate inverte la rotta: il patrimoni appartiene civilisticamente al trust

di Angelo Busani

Se muore il disponente di un trust ritenuto fiscalmente interposto ai fini delle imposte sui redditi, i beni apportati dal disponente nel trust sono considerati, dal punto di vista tributario, ancora di titolarità del disponente: con la conseguenza che essi fanno parte della massa da sottoporre a imposta di successione.

È quanto l’agenzia delle Entrate afferma nella risposta a interpello n. 176 del 31 gennaio 2023, in espressa revisione della risposta a interpello n. 359/2022 (si veda il Sole 24 Ore del 5 luglio 2022) ove era stata fatta l’affermazione esattamente contraria e cioè che se un trust è fiscalmente considerato interposto rispetto al suo disponente, il decesso di costui non comporta che il patrimonio del trust sia da tassare con l’imposta di successione in quanto si tratta di un patrimonio che, comunque, sotto il profilo civilistico, appartiene al trust e non al disponente.

In occasione della risposta n. 359/2022 era stato esaminato il caso di un trust non validamente operante sotto il profilo fiscale, con conseguente assoggettamento a tassazione in capo al disponente dei redditi prodotti dal trust (nel caso concreto era segregata in trust una quota di partecipazione di maggioranza in una società in accomandita semplice). L’Agenzia allora aveva affermato che il riconoscimento del trust come «non validamente operante sotto il profilo fiscale» ha impatto esclusivamente sotto il profilo dell’imputazione dei redditi conseguiti dal trust, comportando che i redditi formalmente prodotti dal trust devono essere assoggettati a tassazione in capo al disponente; al di fuori di questo ambito, secondo l’Agenzia, l’interposizione non avrebbe dovuto avere ulteriore rilevanza e in particolare non avrebbe potuto significare che il patrimonio apportato al trust non appartenga al trust, né sotto il profilo fiscale né sotto il profilo civilistico.

Ora, dunque, si svolta radicalmente, sulla base di quanto affermato dalle Entrate nella circolare n. 34/E del 20 ottobre 2023 (la quale, dunque, inizia a mietere le prime vittime) ove si legge che «tenuto conto della interposizione del trust tra i beni e i diritti che compongono l’attivo ereditario di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 346 del 1990 sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto».

Francamente, il ragionamento dell’Agenzia è assai difficilmente comprensibile: il presupposto dell’imposta di successione è incontrovertibilmente un dato civilistico, vale a dire l’appartenenza di un bene all’asse ereditario. Per comprendere nell’asse un bene non intestato al de cuius occorre una sentenza che dichiari la simulazione del trasferimento. In mancanza, da un’affermazione di interposizione proclamata ai fini delle imposte sul reddito, non si può proprio avere la conseguenza che il trust è come se non ci fosse dal punto di vista dell’imposta di successione e, quindi, ancor prima, sotto il profilo civilistico.

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