Controlli e liti

Cartelle rateizzate senza tolleranza per lievi ritardi

Scatta la decadenza anche con ritardo di 7giorni. Non c’è obbligo formale di notifica della decadenza al debitore

di Luigi Lovecchio

Nessuna tolleranza per i ritardati pagamenti delle rate delle dilazioni con l’agente della riscossione. Sembra questa l’indicazione tranciante ricavabile dalle risposte fornite dall’amministrazione finanziaria il 27 gennaio scorso a Telefisco 2022.

Il quesito rivolto alle Entrate riguardava l’applicabilità della tolleranza del lieve ritardo di sette giorni nel pagamento delle rate relative ad una dilazione con l’agente della riscossione. Al riguardo, si ricorda come tale previsione sia contenuta nell’articolo 15-ter del Dpr 602/1973, che tuttavia non è letteralmente riferibile ai pagamenti con agenzia delle Entrate-Riscossione ma esclusivamente a quelli con l’agenzia delle Entrate. Si tratta, tra gli altri, dei versamenti derivanti da comunicazioni di irregolarità, da accertamento con adesione o da mediazioni tributarie.

Si è chiesto pertanto se il medesimo margine di ritardo potesse trovare applicazione, in via interpretativa, anche con riguardo alle rateazioni, di cui all’articolo 19 del Dpr 602/1973. Esemplificando la casistica interessata dal quesito, si supponga un contribuente con piano di rientro pendente all’8 marzo 2020 che non abbia pagato complessivamente 17 rate di quelle dovute. Si evidenzia che, per effetto delle modifiche apportate dal Dl 146/2021, per tali fattispecie la causa di decadenza è stata elevata a 18 rate complessivamente non pagate, a condizione che il debitore sia rientrato in tale tetto massimo con pagamento effettuato entro il 31 ottobre 2021.

Si supponga ancora che, alla fine del 2021, il soggetto interessato abbia maturato un totale di 17 rate non pagate e che abbia in scadenza la rata successiva al 31 gennaio 2022. Ci si interroga su cosa accade se il pagamento della quota di fine gennaio viene effettuato ad esempio il 3 febbraio.

Le Entrate hanno rilevato che il lieve ritardo, per come regolato dal citato articolo 15-ter del Dpr 602/1973, non riguarda le dilazioni con l’agente della riscossione. La conseguenza implicita di tale affermazione sembra essere quella secondo cui, nell’ipotesi sopra prospettata, il piano di rientro deve considerarsi decaduto, malgrado il versamento della rata che ha determinato il superamento della soglia ammessa (18 rate non pagate) sia avvenuto con pochi giorni di ritardo. La risposta è tecnicamente ineccepibile anche se ci si augurava una dimostrazione di maggiore “elasticità” da parte del Fisco. Prendendo atto di quanto asserito a Telefisco, dunque, occorre prestare attenzione al rispetto delle scadenze della rateazione e alla corretta individuazione della clausola di caducazione della stessa.

In proposito, si ricorda pertanto che le dilazioni vanno distinte in tre categorie. La prima riguarda quelle pendenti all’8 marzo 2020, per le quali, come innanzi evidenziato, la condizione di decadenza è di 18 rate non pagate.

L’altra categoria attiene alle istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di accoglimento delle stesse, che può anche intervenire nel corso del 2022. In tale ipotesi, il venir meno del beneficio del termine è collegato al mancato pagamento di 10 rate.

Da ultimo, vi sono le domande presentare dal 1° gennaio di quest’anno, per le quali si è tornati alla regola delle 5 rate non pagate.

Va peraltro segnalato che, a rigore, l’agente della riscossione non è obbligato a notificare un formale provvedimento di decadenza dal piano di rientro, che si verifica con la mera sussistenza in fatto dei presupposti di legge. Ne consegue che il debitore potrebbe anche essere ignaro della perdita del beneficio del termine. Da qui, l’importanza di seguire con attenzione le vicende dei pagamenti dei piani di rientro.

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