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Le rimanenze della società conferita non generano un costo per la conferitaria

Minus e plusvalenze

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di Gianluca Dan

La domanda

Una ditta individuale in contabilità in regime della “registrazione” viene conferita, in regime di neutralità, in una società di persone che opta per il semplificato. Come vanno trattate fiscalmente le eventuali rimanenze di magazzino che la ditta individuale conferisce nella società?
I valori contabili che determinando “disallineamento” dal punto di vista fiscale costituiscono una plusvalenza in capo alla ditta individuale?
D.M. Pisa

Partendo dal presupposto che a norma dell’articolo 176, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze e che il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, si ritiene che le rimanenze già dedotte dall'impresa individuale non possano essere considerate “costo” nella società conferitaria. Quest'ultima rileverà il relativo ricavo all’atto della cessione delle rimanenze (rectius all’atto dell’incasso del relativo corrispettivo). In altri termini, si ritiene che le rimanenze conferite non possono essere considerate come rimanenze iniziali per la conferitaria altrimenti il relativo costo verrebbe dedotto due volte.

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