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Le risposte delle Entrate a Speciale Telefisco del 19 settembre / Parte 1

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Applicazione del comma 5-bis, articolo 14, del decreto legislativo 472/1997

L’articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, ha modificato il comma 5-bis dell’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (rubricato: “Cessione di azienda”), stabil

endo che la responsabilità solidale del cessionario d’azienda, salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda acquistato, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, non si applichi nei casi di cessioni che avvengono nell’ambito della composizione negoziata della crisi o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza giudiziale di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

L’articolo 5 del citato decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 (rubricato: “Disposizioni transitorie e finali”) prevede che: “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”.

Il successivo articolo 7 (rubricato: “Entrata in vigore”) prevede che “Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.

Tanto premesso, si pone un problema di interpretazione dell’articolo 5 in relazione all’articolo 7, con specifico riferimento all’entrata in vigore dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997, come integrato dall’articolo 3, comma 1, lettera h); in altre parole, si chiede se la estensione dell’esonero dalla responsabilità del cessionario per debiti tributari prevista anche per le cessioni di azienda poste in essere nell’ambito delle procedure di composizione negoziata (alle condizioni previste dal citato articolo 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997) sia norma applicabile a tutte le cessioni successive all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 87 del 2024 (i.e., 29/06/2024).

RISPOSTA

L’articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 – recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario, in attuazione della legge-delega 9 agosto 2023, n. 111 – nello stabilire che: “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”, ha considerato rilevante, ai fini dell’individuazione del “dies a quo” per l’applicazione delle nuove disposizioni sanzionatorie amministrative tributarie, la data in cui la violazione è stata commessa.

Ciò posto, con riferimento al quesito formulato, si ricorda che il comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nel disciplinare il regime di responsabilità solidale del cessionario d’azienda, stabilisce che:

“Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”.

Il successivo comma 5-bis, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 87 del 2024, esclude la responsabilità solidale del cessionario d’azienda, come determinata ai sensi del citato comma 1 dell’articolo 14, “quando la cessione avviene nell’ambito della composizione negoziata della crisi o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza giudiziale di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”, con l’effetto di estendere la suddetta esclusione anche alle cessioni poste in essere nell’ambito di istituti non previsti in precedenza dall’articolo 14 [anteriormente alle modifiche di cui alla novella 2024, l’esclusione della responsabilità solidale era stabilita per le ipotesi in cui “la cessione avviene nell’ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio”].

Tanto premesso, considerato che:

  • l’articolo 5 del decreto legislativo n. 87 del 2024 stabilisce, tra l’altro, che le modifiche innanzi citate si applicano alle “violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”;
  • il comma 5-bis dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nel prevedere l’esclusione della responsabilità solidale del cessionario, richiama il precedente comma 1, il quale, a sua volta, circoscrive la responsabilità “alle violazioni commesse” in un determinato arco temporale, anteriore o successivo, alla data in cui è avvenuta la cessione;

si ritiene che l’estensione dell’esclusione dalla responsabilità alle cessioni di azienda o di ramo di azienda effettuate - a decorrere dal 29 giugno 2024 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 87 del 2024) - nell’ambito di istituti non contemplati in precedenza dall’articolo 14, di cui al novellato comma 5-bis, operi limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

I requisiti per le 120 rate

In caso di somme da rateizzare maggiori di 120.000 euro è prevista nella riforma dell’articolo 19, Dpr 602/1973, che il piano di dilazione può avere durata fino a un massimo di 120 rate mensili. Si chiede di sapere sulla base di quali requisiti si potrà fruire di tale durata massima.

RISPOSTA

L’articolo 13 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 modifica l’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di dilazione del pagamento, in coerenza con le indicazioni della legge delega (che pone l’obiettivo della «stabilizzazione a centoventi del numero massimo delle rate»).

Pertanto, per tutte le domande di dilazione presentate a partire dal 2025, è previsto il graduale aumento del numero delle rate conseguibili (da 72 a 120 e, quindi, una dilazione da 6 a 10 anni).

La norma, inoltre, introduce distinzioni sul numero delle rate concedibili a seconda che sia documentata o meno la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e in base alla data in cui viene presentata la domanda, tenuto conto altresì dell’importo da rateizzare.

In particolare, per le somme di importo superiore a 120.000 euro, è prevista la rateazione fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta, se l’istante documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata, avendo riguardo:

a) per le persone fisiche e per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;

b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all’indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Tuttavia, come previsto dalla norma, per le modalità di applicazione e di documentazione dei suddetti parametri, si dovrà attendere un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale saranno stabilite le modalità di applicazione e di documentazione dei parametri medesimi e saranno individuati:

a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata, in ogni caso, sussistente;

b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per i quali non è possibile applicare i parametri previsti dalla norma.

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