L'esperto rispondeAdempimenti

Le risposte del Forum dell’Esperto risponde sul coronavirus

Possibile inviare i quesiti fino al 3 aprile

La domanda

Pubblichiamo delle risposte ai quesiti dei lettori arrivati al forum del Sole 24 Ore. Fino al 3 aprile è possibile inviare i quesiti a www.ilsole24ore.com/forum coronavirus (dove sono consultabili le risposte). Per comodità i quesiti sono divisi in: lavoro;  fisco; giustizia; famiglia ammortizzatori e imprese

IL VENTILATORE POLMONARE
Una società di capitali opera nel settore della moda e acquista un ventilatore polmonare al fine di donarlo a un ospedale per la cura dei malati Covid-19. L’articolo 66 del Decreto Cura Italia, richiama l’applicazione dell’articolo 27della legge 133/1999, che fa riferimento (comma 2) alla donazione di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa (articolo 53) oppure ai beni d’impresa (articolo 54). La donazione fatta dall’impresa è deducibile? Quale documentazione occorre predisporre (perizia)? Se all’acquisto non è stata detratta l’Iva, dalla cessione gratuita è esclusa l’Iva?

La donazione in natura è deducibile nei termini dell’articolo 66 comma 1. Qualora il bene abbia un valore superiore a 30.000 euro è necessario che il donatore acquisisca una perizia giurata di stima con data non anteriore a 90 giorni dal trasferimento del bene. Inoltre è necessaria: una dichiarazione scritta da parte del donatore con la descrizione dei beni donati, l’indicazione dei valori e la perizia di stima se prevista; una dichiarazione scritta dell’ente destinatario dell’erogazione contenente l’impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini Iva l’operazione è esclusa (articolo 2 n. 4 Dpr 633/72) poiché il bene non rientra nell’attività dell’impresa.

di Simona Lenzi

REDDITI ENTRO IL 30 GIUGNO

Il periodo d’imposta di una società di capitali termina il 30 aprile di ogni anno. La presentazione del modello Redditi e Irap del periodo d’imposta 2018-2019, il cui termine scade il 31 marzo 2020, rientra nella proroga degli adempimenti tributari prevista dal decreto “Cura Italia” e, quindi, il modello può essere presentato entro il 30 giugno 2020?

La risposta è affermativa. L’articolo 62, comma 1, del Dl 18/2020 stabilisce che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Una società che ha un esercizio chiuso al 30 aprile 2019 sarebbe tenuta (articolo 2 del Dpr 322/1998) a presentare la dichiarazione entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, o entro il 31 marzo 2020, ma beneficia del differimento in questione, potendo presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2020.

di Alessandro Germani

BONUS PRIMA CASA

Ho visto nel forum che l’argomento è già stato in parte trattato. Ancora non è certo se l’attuale stato di emergenza dovuto al Covid-19 possa configurarsi come “causa di forza maggiore” che sta ostacolando moltissimo ora e nei mesi a venire la possibilità di vendere l’attuale abitazione entro i 12 mesi dall’acquisto della nuova (avvenuto il 31 ottobre 2019) dove trasferirò la residenza (tra l’altro nello stesso Comune). È possibile fare un interpello all’agenzia delle Entrate o al ministero delle Finanze per capire se sono previste integrazioni al Dl Cura Italia con altre misure a tutela?

Si fa presente che, da ultimo il Mef, nelle risposte ai quesiti relativi alle norme del Dl 18/2020, ha anticipato che è allo studio un intervento legislativo per il prossimo Dl, proprio per sospendere i termini entro i quali occorre porre in essere gli adempimenti previsti dalla normativa sulle agevolazioni prima casa al fine di non perderne i benefici.

di Gabriele Ferlito

VENDITA DI CARTOLERIA

Un contribuente codice Ateco attività prevalente 47.62.10 rivendita giornali è tra le attività “aperte”. Domanda se può avendo altro codice Ateco 47.62.20 cartoleria vendere cartoleria o prestare servizi di fotocopiatura per i compiti ai ragazzi.

La questione è controversa. Però di recente si sono registrate alcune aperture: la Regione Piemonte con il decreto n. 35 del del 29 marzo scorso ha riaperto la possibilità di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio all’interno di vendita di generi alimentari o altre attività commerciali non soggette a chiusura. Sulla questione si poi è espressa l’associazione di categoria Federdistribuzione, ritenendo i prodotti di cancelleria per le scuole prodotti essenziali.

di Marisa Marraffino

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