Le sanatorie viaggiano insieme se riguardano lo stesso ruolo
La formulazione definitiva della manovra correttiva ha soppresso il rapporto di pregiudizialità generalizzata della sanatoria delle liti alla definizione degli affidamenti a Equitalia. Si dispone però che se il contribuente si è già avvalso della sanatoria dei ruoli allora la fruizione della sanatoria delle liti pendenti è possibile «solo unitamente» alla prima. Sembra che il legislatore abbia voluto sancire che la definizione della lite afferente alla medesima vicenda controversa oggetto della rottamazione dei ruoli è ammessa solo se quest’ultima va a buon fine. Ne consegue che se la seconda non si perfeziona, neppure la prima è efficace. Per comprendere meglio si faccia l’esempio di una rottamazione di ruolo derivante da una sentenza di Ctp sfavorevole al contribuente. In questa eventualità, il soggetto passivo ha presentato domanda per un importo pari a due terzi dell’accertato. Secondo quanto precisato dall’agenzia delle Entrate nella circolare n. 2 del 2017, la lite prosegue per la porzione non rottamata. Se ora il medesimo soggetto intende avvalersi della chiusura delle liti pendenti, con riferimento alla suddetta quota di un terzo, può farlo a condizione che la rottamazione precedente abbia esito positivo. Ciò, si ricorda, si verifica solo con il puntuale e integrale versamento degli importi dovuti.
E questo ci porta al problema della conciliazione della diversa tempistica delle due sanatorie. La rateazione della rottamazione dei ruoli arriva sino a 5 rate, l’ultima delle quali scade a settembre 2018. Invece, la chiusura delle liti si perfeziona con il pagamento della prima rata che scade a fine settembre prossimo. Ci si chiede quindi cosa accade se il contribuente paga la rata riferita alle liti pendenti e non versa ad esempio le ultime due rate della definizione dei ruoli. La risposta corretta dovrebbe essere l’invalidazione “postuma” della sanatoria del contenzioso. Se così fosse però, l’eventuale diniego di definizione dell’agenzia delle Entrate non potrà essere notificato entro la fine di luglio 2018, poiché a tale data la definizione dei ruoli potrebbe non essersi perfezionata.
Potrebbe inoltre darsi il caso della combinazione della rottamazione dei ruoli e della chiusura liti con un affidamento pari ai due terzi di una pretesa avente ad oggetto sanzioni formali. Si dovrebbe avere l’azzeramento della parte affidata e il pagamento del 40% del terzo residuo.
Resta invece fermo che il contribuente che abbia presentato istanza di rottamazione dei ruoli in contenzioso non è obbligato ad aderire alla chiusura delle liti per la quota non rottamata.