I temi di NT+Agenda della settimana

Le scadenze fiscali e previdenziali dal 5 al 18 giugno 2023

I principali adempimenti fiscali e previdenziali dal 5 al 18 giugno

di Paolo Sardi


15 giugno 2023
Rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni

Per i soggetti proprietari o titolari di diritti reali su terreni e i soggetti che detengono partecipazioni, scade oggi il termine per la redazione e asseverazione della perizia e versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva (l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione è stata aumentata al 14% sia per le partecipazioni (qualificate e non) che per i terreni) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1 gennaio 2022 come previsto dal Dl 17/2022, conv. con Legge 34/2022 (c.d. Decreto Energia).

Modalità: il versamento va effettuato con il modello F24. Codici tributo: 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate.

Articolo 7, Legge 28 dicembre 2001, n. 448; articolo 4, comma 3, Dl 24 settembre 2002, n. 209; articolo 2, comma 2, Dl 24 dicembre 2002, n. 282; articolo 39, Dl 30 settembre 2003, n. 269; articolo 1, comma 376, Dl 30 dicembre 2004, n. 311; articolo 11-quaterdecies, comma 4, Dl 30 settembre 2005, n. 203; articolo 1, comma 91, Legge 24 dicembre 2007, n. 244; Dpcm 30 giugno 2008; articolo 4, comma 9-ter, Dl 3 giugno 2008, n. 97; articolo 2, commi 229-230, Dl 23/12/2009, n. 191; articolo 7, Dl 13/05/2011, n. 70; articolo 1, comma 473, Legge 24 dicembre 2012, n. 228; Cm 24 ottobre 2011, n. 47/E; art. 1, commi 997-999, Legge 205/2017; articolo 1, commi 1053-1054, Legge 145/2018; articolo 1, commi 693 e 694, Legge 160/2019; articolo 29, DL 17/2022

Associazioni sportive dilettantistiche, annotazione delle operazioni

Per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, con proventi commerciali nell'anno precedente non superiori a 400.000 euro, che abbiano optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 398/1991, scade oggi il termine per effettuare l'annotazione dell'ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese di maggio 2023.

Modalità: l'annotazione va effettuata sul modello approvato con Dm 11 febbraio 1997 opportunamente integrato.

FREQUENZA: MENSILE

Legge 16 dicembre 1991, n. 398; articolo 25, Legge 13 maggio 1999, n. 133; Dm 26 novembre 1999, n. 473; articolo 9, Dpr 30 dicembre 1999, n. 544; Legge 23 dicembre 2000, n. 388; Cm 5 marzo 2001, n. 20/E; Cm 24 aprile 2013, n. 9/E; articolo 10, Dl 119/2018; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E

Fatture di importo inferiore a 300 euro, documento riepilogativo

Scade oggi il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel corso del mese di maggio 2023. Dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti all'interno del territorio italiano. L'obbligo non modifica le disposizioni di cui all'articolo 6, Dpr 695/1996. Pertanto, è prevista la possibilità di emettere un documento riepilogativo contenente i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro.

Modalità: nel documento riepilogativo vanno indicati i numeri delle fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e dell'Iva, distinti secondo l'aliquota applicata.

FREQUENZA: MENSILE

Articoli 23, comma 1 e 25, Dpr 633/1972; articolo 6, Dpr 9 dicembre 1996, n. 695; articolo 7, Dl 70/2011; Rm 24 luglio 2012, n. 80/E; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E

Iva, fatturazione differita

Scade oggi il termine per effettuare l'emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di maggio 2023 e risultanti da documenti di trasporto o di consegna. L'articolo 15, Dl 119/2018, sostituendo l'articolo 4, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127, prevede che l'agenzia delle Entrate basandosi sui dati ricevuti dalla fatturazione elettronica, dalle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) e dalla comunicazione telematica dei corrispettivi mette a disposizione dei soggetti passivi:

› le bozze dei registri Iva delle fatture emesse e degli acquisti; › le liquidazioni periodiche Iva;

› la bozza della dichiarazione annuale Iva. Prevede inoltre che per i soggetti che confermano o integrano i registri Iva proposti dall'agenzia, questi assolvono all'obbligo di tenuta dei suddetti registri (fatta salva la necessità di adempiere agli obblighi previsti in materia di imposte dirette dall'articolo 18, Dpr 600/1973, per le imprese minori in contabilità semplificata).

Per le cessioni di beni la fatturazione differita può avvenire a condizione che l'operazione risulti da un documento di trasporto e contenente le seguenti informazioni individuate dal comma 3, Dpr 472/1996:

• numero progressivo attribuito (è consentito l'utilizzo di distinte serie di numerazioni in relazione a diversi punti – magazzini, stabilimenti ecc. – di emissione);

• data di consegna o spedizione della merce (che può essere successiva alla data di formazione del documento);

• generalità del cedente, del cessionario, nonché dell'impresa incaricata del trasporto;

• descrizione della natura, qualità e quantità (solo in cifre) dei beni ceduti;

• causale del trasporto quando sia diversa dalla vendita (ad esempio, lavorazione, comodato, conto visione, ecc.).

Il Ddt può accompagnare le merci durante il trasporto o, in alternativa, può essere spedito (a mezzo posta, corriere, strumenti elettronici) alla controparte entro le ore 24 del giorno di effettuazione del trasporto. L'eventuale lista contenente l'elenco delle prestazioni rese nel periodo di riferimento della fattura, come avviene con i documenti di trasporto nel caso di cessioni di beni, può non essere allegata al file Xml della fattura elettronica, ma deve essere conservata in modalità cartacea o elettronica.

Modalità: la fattura differita deve contenere numero e data del D.d.T., data dello scontrino, matricola del registratore di cassa. Queste fatture si annotano sul registro delle fatture emesse separatamente dagli altri tipi di fattura.

FREQUENZA: MENSILE

Articoli 21, comma 4 e 23, Dpr 633/1972, modif. dall'articolo 3, Dl 328/1997, conv. con Legge 410/1997; Cm 22 dicembre 1998, n. 288/E; Cm 24 giugno 2014, n. 18/E; articolo 15, Dl 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. con Legge 17 dicembre 2018, n. 136; Cm 14/E/2019; Risposta Interpello 24 settembre 2019, n. 389/E; Rm 21 gennaio 2020, n. 8/E; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E

Ravvedimento operoso Iva e ritenute alla fonte

Scade oggi il termine per l'eventuale versamento tardivo (entro 30 giorni dal termine ordinario):

- dell'Iva a debito dovuta per aprile 2023;

- delle ritenute alla fonte operate in aprile 2023;

non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 16 maggio 2023, pagando la sanzione ridotta e gli interessi moratori, calcolati con maturazione giornaliera.

Modalità di versamento: versamento delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali (con decorrenza 1 gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. è fissata al 5% in ragione d'anno - fino al 31 dicembre 2022 era pari allo 1,25% in ragione d'anno) con i relativi codici tributo, e della sanzione dell'1,5%, con il Modello F24 telematico. Per le sanzioni si utilizzano i codici tributo: 8904 Iva; 8906 ritenute.

Articolo 13, comma 1, lettera a), Dlgs 472/1997; provvedimento agenzia Entrate 16 febbraio 2006; articolo 16, Dl 185/2008, conv. con modif. con Legge 2/2009; Dm 7 dicembre 2010; articolo 1, comma 20, Legge 220/2010; Dm 12 dicembre 2019; articolo 10-bis, Dl 124/2019, conv. con modif. con Legge 157/2019

Ravvedimento operoso Irap enti pubblici

Scade oggi il termine per effettuare l'eventuale versamento tardivo (entro 30 giorni dal termine ordinario) dell'acconto Irap relativo alle retribuzioni ed ai compensi corrisposti nel mese di aprile 2023 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) da parte degli organi e delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che dovevano versare l'Irap mensilmente entro il 16 maggio 2023.

Modalità di versamento: versamento delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali (con decorrenza 1 gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. è fissata al 5% in ragione d'anno - fino al 31 dicembre 2022 era pari allo 1,25% in ragione d'anno), calcolati con maturazione giorno per giorno, e della sanzione (codice tributo 8907) dell'1,5%.

Articolo 13, comma 1, lettera a), Dlgs 472/1997; articolo 16, Dl 185/2008, conv. con modif. con Legge 2/2009; articolo 1, comma 20, Legge 220/2010

Ravvedimento operoso redditi di lavoro dipendente enti pubblici, ritenute alla fonte e addizionali Irpef

Scade oggi il termine per l'eventuale versamento tardivo delle ritenute operate nel mese di aprile 2023 e l'addizionale regionale Irpef, ed eventualmente l'addizionale comunale Irpef (ove deliberata), trattenute ai lavoratori dipendenti e assimilati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nel mese di aprile 2023 (e ai quali nello stesso mese sono stati corrisposti l'ultima retribuzione, gli eventuali arretrati, ecc.) o a seguito del conguaglio di fine anno, rispettivamente in un'unica soluzione o a rate, non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 16 maggio 2023.

Modalità di versamento: con il Modello F24 EP in via telematica per gli enti pubblici compresi nelle tabelle A e B allegate alla Legge 720/1984, con applicazione degli interessi legali (con decorrenza 1 gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. è fissata al 5% in ragione d'anno - fino al 31 dicembre 2022 era pari allo 1,25% in ragione d'anno), calcolati con maturazione giorno per giorno, e della sanzione dell'1,5%.

Codici tributo: 381E – Addizionale regionale Irpef; 384E – Addizionale comunale Irpef saldo; 385E – Addizionale comunale acconto.

Articolo 3, comma 1, Dlgs 56/2000; articolo 34, comma 3, Legge 388/2000; Cm 5 marzo 2001, n. 20/E; provvedimento agenzia Entrate 8 novembre 2007; Rm 12 dicembre 2007, n. 367/E; Rm 19 giugno 2008, n. 253/E

16 giugno 2023

Accise, versamento

Scade oggi il termine per il pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese di maggio 2023.

N.B.: restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (ad esempio gas metano).

Modalità di versamento: con il Modello F24 telematico.

FREQUENZA: MENSILE

Articolo 3, comma 4, Dlgs 504/ 1995; articolo 8bis, Dl 356/2001, conv. con modif. con Legge 418/2001; Dm 16 dicembre 2004; provvedimento agenzia Entrate 23 ottobre 2007; provvedimento agenzia Entrate 12 marzo 2012

Addizionali Irpef, redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per versare l'addizionale regionale ed eventualmente l'addizionale comunale Irpef (ove deliberata) trattenute ai lavoratori dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro nel mese di maggio 2023 e ai quali nello stesso mese sono stati corrisposti l'ultima retribuzione, gli eventuali arretrati, ecc. o la relativa rata dovuta a seguito del conguaglio di fine anno.

Codici tributo: 3802 addizionale regionale all'Irpef – sostituti d'imposta; 3848 addizionale comunale all'Irpef – sostituti d'imposta.

Modalità di versamento: con il Modello F24:

• on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;

• mediante l'home banking.

FREQUENZA: MENSILE

Articolo 50, Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446; articolo 1, Dlgs 360/1998, come modif. dall'articolo 12, comma 1, Legge 133/1999; Dm 20 dicembre 1999; articolo 3, comma 1, Dlgs 56/2000; Rm 12 dicembre 2007, n. 368/E

Detassazione premi di produttività - versamento dell'imposta sostitutiva

Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per il versamento in via telematica dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese.

Modalità di versamento: con il Modello F24 via telematica.

Codice tributo: 1053.

FREQUENZA: MENSILE

Articolo 2, comma 1, lettera c), Dl 93/2008, conv. con modif. con Legge 126/2008; articolo 5, Dl 185/2008, conv. con modif. con Legge 2/2009; articolo 2, commi 156-157, Legge 191/2009; articolo 11, comma 2, Dl 66/2014, conv. con modif. con Legge 89/2014

Gestione separata Inps associati in partecipazione, versamento dei contributi

Per gli associanti in partecipazione scade oggi il termine per versare i contributi dovuti sugli utili corrisposti nel mese di maggio 2023 agli associati d'opera tenuti all'iscrizione alla Gestione separata Inps (articolo 43, Legge 326/2003) nelle stesse misure previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps.

Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica.

FREQUENZA: MENSILE

Articolo 43, Dl 269/2003, conv. con modif. con Legge 326/2003, come modificato dall'articolo 1, comma 157, Legge 311/2004; Circolare Inps 3 febbraio 2020, n. 12

Gestione separata Inps collaboratori coordinati e venditori a domicilio, versamento dei contributi

Per i committenti di collaboratori coordinati e continuativi (enti pubblici) e di incaricati alle vendite a domicilio, scade oggi il termine per versare i contributi Inps sui compensi di competenza di maggio 2023.

N.B.: le aliquote contributive dovute alla gestione separata Inps, dall'1 gennaio 2023, risultano fissate:

› nel 24% per pensionati e per i soggetti iscritti presso un'altra copertura pensionistica obbligatoria di pensione diretta o indiretta;

› nel 26,23% per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

› nel 33% (più lo 0,72% per tutela maternità, assegni nucleo familiare, malattie, ecc.) per i lavoratori autonomi (non titolari di partita Iva) e parasubordinati in via esclusiva in assenza di altra copertura previdenziale.

Modalità di versamento: con il Modello F24:

• on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;

• mediante l'home banking.

FREQUENZA: MENSILE

Articolo 2, comma 26, Legge 8.8.1995, n. 335; Dm 2 maggio 1996, n. 281; articolo 19, Dlgs 114/1998; Dlgs 276/2003, come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92; articolo 2, comma 57, Legge 92/2012, come modificato dall'articolo 46-bis, comma 1, lettera g), Dl 83/2012, conv. con modif. con Legge 134/2012; articolo 1, comma 491 e 744, Legge 147/2013; Circolare Inps 5 febbraio 2015, n. 27; Circolare Inps 11 marzo 2015, n. 58; Dlgs 81/2015; articolo 1, commi 203-204, Legge 208/2015; Circolari Inps 29 gennaio 2016, nn. 13 e 15; articolo 1, comma 165, Legge 11 dicembre 2016, n. 232; Circolari Inps 31 gennaio 2017, nn. 21 e 22; articolo 7, Legge 22 maggio 2017, n. 81; Circolare Inps 28 luglio 2017, n. 122; Circolare Inps 3 febbraio 2020, n. 12; articolo 1, comma 398, Legge 178/2020; Circolare Inps 5 febbraio 2021, n. 12; Circolare Inps 8 febbraio 2022, n. 22; Circolare Inps 11 febbraio 2022, n. 25; Circolare Inps 1° febbraio 2023, n. 12

Lavoratori autonomi occasionali con reddito superiore a 5.000 euro iscritti alla gestione separata Inps, versamento dei contributi

Per i committenti dei soggetti che esercitano l'attività di lavoro autonomo occasionale, obbligati all'iscrizione alla Gestione separata Inps qualora il reddito annuo derivante da tale attività superi 5.000 euro (articolo 44, coomma 2, Dl 269/2003, conv. con modif. dalla Legge 326/2003), scade oggi il termine per versare i contributi dovuti per i compensi eccedenti 5.000 euro percepiti in maggio 2023. Le aliquote del contributo previdenziale e i codici tributo sono gli stessi previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.

Modalità di versamento: con il Modello F24:

• on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;

• mediante l'home banking.

FREQUENZA: MENSILE

Articolo 44, comma 2, Dl 269/2003, conv. con modif. con Legge 326/2003; Circolare Inps 3 febbraio 2020, n. 12; Circolare Inps 5 febbraio 2021, n. 12; Circolare Inps 8 febbraio 2022, n. 22; Circolare Inps 11 febbraio 2022, n. 25

Versamento dell'imposta sostitutiva sugli interessi

L'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche, S.p.a. quotate, Stato ed enti pubblici (cd. «grandi emittenti») va versata entro oggi dalle aziende di credito e dagli altri intermediari. L'imposta sostitutiva da versare risulta dal saldo del «conto unico» relativo al mese di maggio 2023. Dall'1 luglio 2000, l'imposta sostitutiva di cui al Dlgs 239/1996 si applica anche su titoli di emittenti esteri (articoli 2 e 12, Dlgs 239/1996, come modif. dall'articolo 6, Dlgs 505/1999).

Modalità di versamento: alla Tesoreria provinciale dello Stato, on-line direttamente o tramite un intermediario abilita-to, nonché mediante l'home banking con il Modello F24, ad eccezione dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali di cui all'articolo 35, Legge 724/1994. Codice tributo: 1239.

FREQUENZA: MENSILE

Articolo 35, Legge 23 dicembre 1994, n. 724; articoli 1-4, Dlgs 1 aprile 1996, n. 239; articolo 1, Dm 6 dicembre 1996; Dlgs 21 novembre 1997, n. 461; Cm 24 giugno 1998, n. 165/E

Risparmio amministrato, versamento dell'imposta sostitutiva

Scade oggi il termine per il versamento da parte degli intermediari dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze e sugli altri redditi conseguiti entro il secondo mese precedente (aprile 2023) per le operazioni effettuate in regime di risparmio amministrato.

Modalità di versamento: on-line direttamente, tramite un intermediario abilitato o mediante l'home banking, con il Modello F24, oppure alla Tesoreria provinciale dello Stato. Codice tributo: 1102.

Articolo 14, comma 1, Dlgs 461/1997; Dm 23 luglio 1998, modif. dal Dm 6 agosto 1998

Risparmio gestito, versamento dell'imposta sostitutiva in caso di revoca del mandato

Per le banche, S.I.M. ed altri intermediari autorizzati scade oggi il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva in caso di revoca da parte del contribuente del mandato di gestione nel secondo mese precedente (aprile 2023).

Modalità di versamento: con il Modello F24:

• on-line direttamente o tramite un intermediario;

• mediante l'home banking, oppure alla Tesoreria provinciale dello Stato.

Codice tributo: 1103.

Articolo 7, comma 11, Dlgs 461/1997, modif. dall'articolo 5, Dlgs 505/1999; Cm 16 luglio 1998, n. 188/E; Dm 23 luglio 1998, modif. dal Dm 6 agosto 1998

Imposta municipale propria (Imu), versamento prima rata per il 2023

Scade oggi il termine per il versamento della prima rata (acconto) della nuova imposta municipale propria (Imu), pari al 50% dell'imposta dovuta (se al momento del versamento dell'acconto risulta che il comune già abbia pubblicato sul sito www.finanze.gov.it, le aliquote IMU applicabili nel 2023, il contribuente può determinare l'imposta applicando le nuove aliquote pubblicate (circolare 1/DF/2020, par. 1). La seconda rata a saldo, va versata entro il 18 dicembre 2023, calcolata sulla base delle aliquote 2023 con conguaglio sulla prima rata. Entro oggi è possibile anche pagare l'intero importo in un'unica soluzione.

Di seguito alcune caratteristiche dell'Imu:

• è confermato l'esonero Imu per l'abitazione principale e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per i fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per la casa coniugale assegnata a seguito di separazione, per le abitazioni principali del personale del comparto sicurezza;

• i Comuni possono assimilare all'abitazione principale gli immobili posseduti da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero;

• rimane la detrazione di 200 euro per le abitazioni principali classificate A/1, A/8 e A/9 e per gli alloggi assegnati dagli Iacp o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica;

• per applicare l'esenzione Imu per i terreni agricoli, è necessario che detti terreni, posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola, siano concessi in affitto o comodato ad altrettanti Iap e Cd, sempre iscritti alla previdenza agricola;

• la nuova Imu si applica anche ai fabbricati rurali ad uso strumentale ed ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, c.d. beni merce (aliquota base dello 0,1% che il singolo Comune può diminuire fino all'azzeramento).

In ordine al sisma del 2016, il comma 750 della Legge 197/2022 proroga al 31 dicembre 2023 l'esenzione dall'applicazione dell'Imu per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

In merito al sisma del 2012, il comma 768 della Legge 197/2022 ha prorogato al 31 dicembre 2023 l'esenzione dall'Imu per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto parzialmente o totalmente inagibili a causa del terremoto di maggio 2012, avvenuto in Emilia- Romagna.

Per il sisma del 2009 che ha colpito L'Aquila non è, invece, previsto alcun termine (l'articolo 6, del Dl 39/2009, prevede, per i fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero perché inagibili totalmente o parzialmente, l'esenzione dall'Imu «fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi»).

La Provincia Autonoma di Bolzano con la L.P. 23 aprile 2014, n. 3, ha istituito l'Imi, che sostituisce l'Imu e la Tasi. La Provincia Autonoma di Trento con la LeggeP. 30 dicembre 2014, n. 14 ha istituito l'Imis (Imposta Immobiliare semplice) in sostituzione dell'Imu e della Tasi.

Modalità di versamento: con il Modello F24 o bollettino di c/c/p. Dal 2020 è possibile effettuare il versamento tramite la piattaforma PagoPA (è necessario attendere l'emanazione di un apposito Decreto).Codici tributo: 3912 «Imu su abitazione principale e pertinenze – articolo 13, comma 7, D.Legge 201/2011 – Comune»; 3913 «Imu per fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune»; 3914 «Imu per i terreni – Comune»; 3915 «Imu per i terreni – Stato»; 3916 «Imu per le aree fabbricabili – Comune»; 3917 «Imu per le aree fabbricabili – Stato»; 3918 «Imu per gli altri fabbricati – Comune»; 3919 «Imu per gli altri fabbricati – Stato»; 3923 «Imu – interessi da accertamento – Comune»; 3924 «Imu – sanzioni da accertamento – Comune»; 3925 – «Imu per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato»; 3930 – «Imu per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune»; 3939 - «fabbricati c.d. beni merce».

FREQUENZA: ANNUALE

Articolo 8, Dlgs 14 marzo 2011, n. 23; articolo 13, Dl 201/2011, conv. con modif. con Legge 214/2011; Rm 12 aprile 2012, n. 35/E; provvedimento agenzia Entrate 12 aprile 2012, n. 53909; articolo 4, Dl 16/2012, conv. con modif. con Legge 44/2012; Cm 18 maggio 2012, n. 3/DF; Dl 54/2013, conv. con modif. con Legge 85/2013; Rm 21 maggio 2013, n. 33/E; Cm 23 maggio 2013, n. 2/DF; Dl 102/2013, conv. con modif. con Legge 124/2013; Dl 133/2013, conv. con modif. con Legge 5/2014; Legge 27 dicembre 2013, n. 147; Dl 16/2014, conv. con modif. con Legge 68/2014; articolo 22, Dl 24 aprile 2014, n. 66; Dm 28 novembre 2014; Dl 4/2015, conv. con modif. con Legge 34/2015; Rm 3 febbraio 2015, n. 2/DF; Dm 25 marzo 2015; Legge 208/2015; Risoluzione Mef 22 marzo 2016, n. 2/DF; Nota Mef 23 maggio 2016, n. 20535; Dm 14 aprile 2017; articolo 1, commi da 738 a 783, Legge 160/2019; articolo 177, Dl 34/2020; Circolare Mef 18 marzo 2020, n. 1/DF; News Ifel 21 maggio 2020; provvedimento agenzia Entrate 26 maggio 2020; Rm 29 maggio 2020, n. 29/E; Risoluzione 23 febbraio 2023, n. 10/E

Attività di intrattenimento a carattere continuativo

Per i soggetti che esercitano in modo continuativo le attività di intrattenimento elencate nella Tariffa allegata al Dpr 640/1972, scade oggi il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, introdotta dal Dlgs 60/1999, dovuta per il mese precedente (maggio 2023).

Modalità di versamento: con il Modello F24:

• on-line;

• con l'home banking.

Codice tributo: 6728.

FREQUENZA: MENSILE

Tariffa allegata al Dpr 640/1972, come sostituita dall'articolo 22, comma 2, Dlgs 26 febbraio 1999, n. 60; articolo 6, comma 1, lettera a), Dpr 544/1999

Liquidazione e versamento Iva mensile

Per i contribuenti Iva mensili scade oggi il termine per liquidare e versare l'imposta a debito dovuta per il mese di maggio 2023 se superiore a 25,82 euro.

N.B.: i contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi, e ne abbiano dato comunicazione alle Entrate, possono fare riferimento all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (aprile 2023).

Modalità di versamento: con Modello F24:

• on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;

• mediante l'home banking.

Codice tributo: 6005.

FREQUENZA: MENSILE

Articolo 27, commi 1 e 2, Dpr 633/1972, abrogati dall'articolo. 2, comma 1, Dpr 23 marzo 1998, n. 100; articolo 1, Dpr 100/1998, come modif. dall'articolo 2, Dpr 542/1999 e dall'articolo 11, Dpr 435/2001

Casagit, versamento dei contributi dovuti per giornalisti

Scade oggi il termine per versare alla Casagit (Cassa autonoma per le prestazioni integrative dei giornalisti) i contributi dovuti per giornalisti e praticanti relativi al periodo di paga scaduto nel mese di maggio 2023. Entro oggi va anche effettuata la presentazione in via telematica della denuncia contributiva tramite l'applicativo DAMS.

Modalità di versamento: versamento mediante bonifico bancario IBAN IT06F0200805365000400802826 (Unicredit S.p.a.) intestato a Casagit, Via Marocco, 61 - 00144 Roma.

FREQUENZA: MENSILE

Articolo 1, Legge 12/1979; Circolare Inpgi n. 3/2006; Circolare Inpgi n. 6/2020

Editori di quotidiani/periodici e agenzie di stampa, versamento dei contributi dovuti all'Inpgi

Scade oggi il termine per versare i contributi dovuti all'Inpgi per giornalisti dipendenti relativi ai compensi erogati in maggio 2023 e per presentare on-line la relativa denuncia contributiva con la procedura DASM.

Ex articolo 1, comma 103, Legge 234/2021 la funzione previdenziale svolta dall'Inpgi, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'INPS dall'1 luglio 2022 (Messaggio Inps 4 maggio 2022, n. 1886).

Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica. Codici tributo: C001 - Contributi obbligatori, FA01 - Addizionale Fondo Integrativo, FR01 - Contributi Fondo Integrativo - Gruppo RAI, F001 - Contributi Fondo Integrativo.

FREQUENZA: MENSILE

Delibera Inpgi 207/2004; Dm 18 luglio 2005; Circolare Inpgi 24 gennaio 2006, n. 2; Circolare Inpgi 16 gennaio 2017, n. 1; Circolare Inpgi 30 gennaio 2020, n. 1; Circolare Inpgi 30 gennaio 2020, n. 2; Circolare Inpgi n. 6/2020; Circolare Inpgi 3 febbraio 2022, n. 3

Pescatori autonomi, versamento contributi

Per i pescatori autonomi scade oggi il termine per effettuare il versamento dei contributi Inps dovuti per il mese di maggio 2023.

Codice tributo: PESC - Versamenti dei pescatori autonomi.

Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica.

FREQUENZA: MENSILE

R.D. 30 marzo 1942, n. 327; articolo 115 del Codice Navigazione; Circolare Inps 10 marzo 2015, n. 55; Circolare Inps 9 febbraio 2016, n. 24; Circolare Inps 15 febbraio 2019, n. 31; Circolare Inps 13 febbraio 2020, n. 24

Datori di lavoro, versamento dei contributi Inps

Per i datori di lavoro scade oggi il termine per effettuare il versamento dei contributi relativi ai compensi di competenza del mese di maggio 2023.

Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica.

FREQUENZA: MENSILE

Articoli 17-25, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241; Circolare Inps 8 aprile 1998, n. 79; Circolare Inps 10 dicembre 1998, n. 259; provvedimento agenzia Entrate 14 novembre 2001

Inps settore agricolo, versamento trimestrale dei contributi della manodopera

Per i datori di lavoro agricoli scade oggi il termine per effettuare il versamento dei contributi dovuti per la manodopera agricola relativi al quarto trimestre 2022.

Modalità di versamento: il versamento va effettuato tramite il modello F24.

FREQUENZA: TRIMESTRALE

Articolo 5, Dlgs 375/1993; Circolare Inps 153/2002; L. 81/2006; Circolare Inps 115/2006; articolo 10, comma 4bis, Legge 8/2020; Circolare Inps 8 aprile 2020, n. 51

Ritenuteversamento delle ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.

Per i soggetti incaricati del pagamento di proventi o della negoziazione delle quote relative a Organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) in valori mobiliari di diritto estero, scade oggi il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese di maggio 2023 sui proventi derivanti da O.I.C.R. Codici tributo: 1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero; 1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti; 1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti.

Modalità di versamento: con il Modello F24:

• presso la Tesoreria provinciale dello Stato;

• on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;

• mediante l'home banking.

FREQUENZA: MENSILE

Articolo 10-ter, Legge 23 marzo 1983, n. 77, agg. dall'articolo 13, comma 2, Dlgs 83/1992; Dm 10 dicembre 1992; articolo 14, Dlgs 461/1997; Cm 24 novembre 2000, n. 213/E

Redditi di capitale, versamento delle ritenute

Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2023 relative ad obbligazioni e titoli similari non soggetti ad imposta sostitutiva, interessi di obbligazioni ed altri titoli (codici tributo 1025, 1029, 1031, 1243, 1245), premi (ad es. lotterie) e vincite (codici tributo 1046, 1047, 1048), cessioni di titoli (codice tributo 1032) e valute estere (codice tributo 1058), proventi indicati sulle cambiali (codice tributo 1024), redditi di capitale diversi dai dividendi (codice tributo 1030).

Modalità di versamento: con il Modello F24:

• on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;

• mediante l'home banking.

FREQUENZA: MENSILE

Articoli 26 e 30, Dpr 600/1973; articoli 3 e 8, Dpr 602/1973; Dlgs 461/1997, modif. dal Dlgs 505/1999

Redditi di lavoro, versamento delle ritenute

Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2023 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati compresi i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto (codici tributo 1001, 1002, 1004, 1012), rendite avs (codice tributo 1001), redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040, anche per le associazioni sportive dilettantistiche), provvigioni relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038), indennità per cessazione di rapporti di agenzia e collaborazione coordinata e continuativa (codice tributo 1040), indennità per la perdita di avviamento commerciale (codice tributo 1040), riscatti su polizze vita (codice tributo 1050), contributi corrisposti da enti pubblici (codice tributo 1045), premi e contributi corrisposti da Unire e Fise (codice tributo 1051), indennità di esproprio ed occupazione di aree (codice tributo 1052), redditi da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno, ecc.

Modalità di versamento: con il Modello F24:

• on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;

• mediante l'home banking.

FREQUENZA: MENSILE

Articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, Dpr 29 settembre 1973, n. 600; articoli 3 e 8, Dpr 29 settembre 1973, n. 602; articolo 5, Dl 30 dicembre 1991, n. 417, conv. con Legge 6 febbraio 1992, n. 66; Dm 30 marzo 1998; Dm 26 novembre 1999, n. 473; articolo 34, Legge 342/2000; articoli 37, comma 1 e 49, Dl 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. con Legge 4 agosto 2006, n. 248

Tobin tax, versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie

Per le banche, gli intermediari non residenti, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18, Dlgs 58/1998, scade oggi il termine per il versamento con il Modello F24 dell'imposta sulle transazioni finanziarie (cd. «Tobin tax») di cui all'articolo 1, comma 491, 492 e 495, Legge 228/2012 sui trasferimenti di proprietà/operazioni su strumenti finanziari derivati effettuati nel mese di maggio 2023.

N.B.: nel caso in cui siano tenuti al versamento soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia, non potendo eseguire il pagamento con il Modello F24, questi devo-no effettuare il versamento mediante bonifico in euro a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.

Modalità di versamento: con il Modello F24 esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 4058 – azioni e strumenti partecipativi; 4059 – derivati su equity; 4060 – negoziazioni ad alta frequen-za di azioni e strumenti partecipativi.

FREQUENZA: MENSILE

Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf); articolo 1, commi 491-500, Legge 24 dicembre 2012, n. 228; Dm 21 febbraio 2013; provvedimento agenzia Entrate 1 marzo 2013; articolo 56, Dl 21 giugno 2013, n. 69, conv. con modif. con Legge 9 agosto 2013, n. 98; provvedimento agenzia Entrate 18 luglio 2013; Dm 16 settembre 2013; Rm 4 ottobre 2013, n. 62/E; provvedimento agenzia Entrate 4 gennaio 2017; provvedimento agenzia Entrate 9 marzo 2017; provvedimento agenzia Entrate 15 dicembre 2017


Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell'articolo 6, comma 8, Dl 330/1994, conv. con Legge 473/1994, dell'articolo 18, Dlgs 241/1997 e dell'articolo 7, comma 1, lettera h), Dl 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. con Legge 12 luglio 2011, n. 106.