Imposte

Le spese con il 110% vanno tenute distinte da quelle con gli altri bonus casa

Le spese devono essere chiaramente imputabili all’una o all’altra detrazione e si deve evincere dalla documentazione

di Alessandro Borgoglio

Uno temi che hanno tenuto banco in queste settimane di navigazione a vista in merito al superbonus del 110% è quello della combinazione degli interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali, quando soltanto alcuni di essi possono accedere al 110 per cento. Si pensi al caso di rifacimento dell’impianto termico e del bagno di un appartamento in un condominio che ha eseguito interventi trainanti - lettere a) e b) dell’articolo 119, comma 1, del Dl 34/2020 - ma anche di un edificio unifamiliare o una villetta a schiera, laddove la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale costituisce intervento trainante secondo quanto previsto dalla successiva lettera c): in questi casi, non tutti i lavori indicati sono automaticamente elevati al 110 per cento.

Come si desume dal primo caso pratico riportato nella guida delle Entrate rilasciata venerdì 24 luglio, infatti, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento (o della sola caldaia) è certamente agevolato al 110%, perché costituisce intervento (trainante o trainato) di efficienza energetica, ma i lavori relativi alla sistemazione dei servizi igienici, qualora si sostituiscano non solo pavimenti e sanitari, ma siano rifatti anche gli impianti, rientrano nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessivi, da ripartire in 10 anni.

Quando si realizzano interventi agevolabili secondo diverse detrazioni, quindi, ogni fattispecie agevola segue il suo percorso, anche se i lavori sono realizzati contestualmente e su un unico immobile; ogni detrazione richiede così gli specifici adempimenti che per essa sono stati previsti.

Anche se non ripreso dalle Entrate nella sua guida, dovrebbe tuttavia potersi applicare anche al superbonus del 110% il principio secondo cui «l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati», come ribadito ancora recentemente in materia di sismabonus (risposta 224/2020 e risoluzione 147/E/2017): tale principio si applica, quindi, solo in presenza di interventi collegati o correlati; mentre - per tornare al caso proposto - la sostituzione della caldaia e il rifacimento del bagno sono interventi indipendenti, per cui ognuno sconta la sua detrazione specifica, anche se eseguito sullo stesso immobile.

Nel caso in cui gli interventi appartenenti a diverse fattispecie agevolative siano contestuali e magari anche realizzati della stessa impresa, occorre che le spese siano chiaramente imputabili all’una o all’altra detrazione e ciò si possa evincere dalla documentazione: le Entrate hanno precisato a pagina 5 della guida che, qualora si realizzano più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. La via migliore per realizzare ciò forse può essere quella di ottenere fatture di spesa distinte, se l’impresa è unica per tutti i lavori; e comunque è sempre opportuno che su ogni fattura siano specificati adeguatamente gli interventi agevolabili a cui essa si riferisce.


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