Contabilità

Le Srl devono nominare il revisore entro l’approvazione del bilancio

Obbligo se per gli esercizi 2018 e 2019 è superato almeno uno dei parametri ex articolo 2477 del Codice civile

Con la conversione in legge del Dl 162/2019 (il cosiddetto Milleproroghe, approvato definitivamente ieri dal Senato con 154 favorevoli e 96 contrari) diventa definitivo il termine per procedere alla nomina del revisore o dell’organo di controllo con revisione nelle Srl che per due esercizi consecutivi hanno superato almeno uno dei tre parametri indicati nell’articolo 2477 del Codice civile (totale attivo e ricavi: 4 milioni; dipendenti occupati in media: 20 unità).

TUTTE LE MISURE DEL MILLEPROROGHE (E QUELLE MANCATE)

A differenza del precedente termine che era fisso (il 16 dicembre 2019), la data per adempiere è ora legata ad un evento: l’approvazione del bilancio. In tal modo, i due esercizi da prendere in esame per la verifica del superamento dei limiti saranno 2018 e 2019 (in luogo del 2017 e 2018) e, di conseguenza, il primo bilancio da assoggettare a revisione sarà quello relativo all’esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2020. L’obbligo scatterà non prima del 29 aprile (quest’anno è bisestile e quindi i 120 giorni scadono appunto in questo giorno) ma, poiché, al pari dello scorso anno, potrebbero essere constatate le speciali ragioni di cui all’articolo 2364, comma 2, l’adempimento potrebbe essere posticipato fino al 28 giugno, salvo fare ricorso alla seconda convocazione ove prevista nello statuto. Insomma, tra proroga e spostamenti si rischia di arrivare a fine luglio!

Una volta contattato, il revisore svolge le procedure preliminari all’incarico che includono la verifica della sussistenza delle condizioni indispensabili per lo svolgimento della revisione e quindi verifica di essere indipendente dalla società e di non essere coinvolto nel suo processo decisionale. Ancor prima dell’avvio della revisione legale, dovrà documentare la propria indipendenza o, eventualmente, i possibili rischi ai quali potrebbe essere soggetto, con indicazione delle contromisure e delle risorse utilizzabili.

Se ritiene di poter procedere, redige e sottopone al cliente una proposta di contratto, la cosiddetta «lettera di incarico», che deve contenere le condizioni indispensabili per la revisione, l’obiettivo e la portata della revisione, le responsabilità del revisore e quelle della direzione, i criteri di determinazione dei corrispettivi, la modalità di fatturazione e la modalità di svolgimento della revisione.

Uno degli aspetti critici da includere nella lettera d’incarico è il criterio per la determinazione della remunerazione che dovrà essere tale da garantire la qualità e l’affidabilità del lavoro e non può essere subordinata ad alcuna condizione. In aggiunta, al fine di garantire la qualità e l’affidabilità, il revisore deve determinare risorse e ore da impiegare nell’incarico.

Occorre ricordare che, con le nuove regole, sono molte le realtà di ridotte dimensioni, che da quest’anno dovranno provvedere alla nomina di un “controllore” e, tra queste, anche le “nano-imprese”, così rubricate dal Cndcec nel documento «La revisione legale nelle nano-imprese», per indicare appunto le società di ridotte dimensioni, aventi non solo parametri di bilancio limitati, bensì anche particolari caratteristiche di struttura. Il documento, pubblicato lo scorso gennaio, è un utile strumento operativo per agevolare la revisione di soggetti poco strutturati.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©