Le variazioni intervenute obbligano alla dichiarazione Imu entro il 2 luglio
Il 2 luglio i contribuenti non saranno chiamati solo al pagamento del saldo e primo acconto delle imposte dirette, ma anche alla presentazione della dichiarazione Imu qualora nel corso del 2017 siano entrati in possesso di immobili o siano intervenute cause di variazione rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta municipale unica.
L’articolo 13 del 201/2011, infatti, dispone che «i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta», tale termine per il 2018 slitta al 2 luglio in quanto il 30 giugno cade di sabato.
Così come previsto per la vecchia Ici anche la dichiarazione Imu ha validità per gli anni successivi a quello di presentazione, generando un nuovo obbligo dichiarativo solo nel caso in cui siano intervenute “variazioni” sugli immobili:
•non evidenziate nella dichiarazione già presentata;
•non conoscibili dal Comune (ad esempio immobili concessi in locazione finanziaria; acquisto/cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge come l’usufrutto legale dei genitori);
•incidenti sull’ammontare dell’imposta dovuta a seguito, ad esempio, della riduzione dell’aliquota applicabile all’immobile per le sue caratteristichein base alle “nuove” caratteristiche dell’immobile (inagibili, fabbricati di interesse storico o artistico).
Il contribuente, al fine di adempiere a tale dovere, dovrà compilare il modello approvato con Dm del 30 ottobre 2012, composto dal:
•frontespizio, in cui saranno indicati i dati identificativi del contribuente, del dichiarante, nel caso in cui il modello sia presentato da un soggetto diverso dal contribuente (ad esempio rappresentante legale nel caso di società), o degli eventuali contitolari;
•quadro descrittivo dell’immobile in cui saranno riportati, principalmente, la tipologia di immobile, l’indirizzo, i dati catastali, il suo valore, la quota di possesso e l’eventuale esistenza di cause di riduzione o esenzione da Imu, la data da quando è iniziato o terminato il possesso dell’immobile o hanno avuto luogo le variazioni che hanno reso necessario la presentazione della dichiarazione.
Una volta compilata la dichiarazione dovrà essere presentata al Comune in cui insiste l’immobile (nel caso in cui lo stesso si trova a ridosso di più Comuni allora dovranno essere compilate tante dichiarazioni quanti sono i Comuni coinvolti indicando in ciascuna i dati relativi alla parte di immobile che interessa il singolo Comune destinatario), utilizzando una delle seguenti modalità:
•consegna “a mano”;
•raccomandata senza ricevuta di ritorno in busta chiusa riportando la dicitura «Dichiarazione Imu» con l’indicazione dell’anno di riferimento;
•telematica con posta certificata.