Contabilità

Leasing ancora legato alla forma

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di Giacomo Albano e Annalisa Vergati

Le qualificazioni di bilancio ispirate al principio della prevalenza della sostanza sulla forma sono riconosciute anche ai fini fiscali, nei limiti in cui la rappresentazione sostanziale sia stata declinata dall’Oic nei principi contabili nazionali. È quanto chiarito dalla relazione illustrativa al decreto del Mef del 3 agosto che, di fatto, circoscrive l’applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma alle fattispecie individuate dall’Oic in sede di aggiornamento dei principi contabili nazionali. L’applicazione limitata del principio di prevalenza della sostanza sulla forma pone questioni delicate, se si considera che a oggi convivono nell’ordinamento principi contabili (prevalenti) improntati a un approccio economico-sostanziale con principi contabili (minoritari) che privilegiano un approccio giuridico formale. Si pensi al leasing, la cui contabilizzazione è rimasta immutata nell’ambito della revisione dei principi contabili, perché il legislatore ha ritenuto preferibile mantenere l’attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro internazionale. Dai bilanci 2019, infatti, entrerà in vigore per i soggetti Ias il nuovo standard contabile Ifrs 16 “Lease” per la contabilizzazione di tutte le operazioni di leasing, in sostituzione dell’attuale Ias 17; nel nuovo principio contabile internazionale, la contabilizzazione del leasing sarà informata al “right of use model” in base al quale il locatario – in presenza di qualsiasi contratto di locazione finanziaria, locazione operativa o noleggio - registrerà nell’attivo un intangibile rappresentato dal diritto d’uso del bene e corrispondentemente nel passivo la propria esposizione finanziaria nei confronti del locatore.

In tale ottica, lo standard setter nazionale non ha ritenuto di dover recepire la contabilizzazione sostanziale dell’operazione attualmente prevista dallo Ias 17, in quanto destinata a essere soppiantata in breve tempo. In attesa di sapere se, come e quando l’Oic recepirà le nuove modalità di contabilizzazione dell’operazione di leasing, per le imprese Oic la stessa resta ancorata ai criteri di contabilizzazione giuridico-formali previsti dagli attuali principi contabili (metodo patrimoniale). Pertanto, anche nell’ambito dei nuovi Oic, in presenza di un contratto di leasing finanziario l’utilizzatore non è tenuto a iscrivere il bene nel proprio bilancio, ma rileva i canoni di leasing secondo il criterio della competenza, ossia parametrando il costo del leasing lungo la durata del contratto. La contabilizzazione giuridico-formale dell’operazione è recepita anche ai fini fiscali, in virtù del principio di derivazione dal bilancio.

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