Contabilità

Leasing in bilancio, l’Oic spinge per il metodo finanziario

Pubblicato l’esito del questionario sulla contabilizzazione in bilancio dei beni detenuti in leasing

ADOBESTOCK

di Franco Roscini Vitali

L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato l’esito del questionario relativo alla contabilizzazione in bilancio dei beni detenuti in leasing che aveva la funzione di raccogliere l’opinione degli operatori per ottenere gli elementi necessari a promuovere una modifica legislativa per la contabilizzazione dei leasing.

Il decreto 139/15 non ha apportato cambiamenti alla vigente disciplina della contabilizzazione dei contratti di locazione: la relazione spiega che si è ritenuto preferibile mantenere l’impianto normativo in attesa che si definisse il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo.

Con l’entrata in vigore, dai bilanci 2019 del principio internazionale Ifrs 16, è stato poi definito il quadro regolatorio internazionale.

L’Oic ha ricevuto cento risposte. In estrema sintesi è emerso che secondo il 74% dei rispondenti il modello in vigore non ha dato problemi applicativi; tuttavia il 66% ritiene che il modello contabile basato sul metodo finanziario potrebbe dare una migliore rappresentazione.

Il metodo finanziario riguarda i leasing finanziari che trasferiscono al locatario la parte prevalente dei rischi e benefici inerenti i beni locati: i locatari devono rilevare i beni oggetto di locazione come se fossero stati acquistati, iscrivendoli nell’attivo dello stato patrimoniale (ammortizzandoli) e, in contropartita rilevare il debito per canoni futuri da pagare.

La locazione operativa non comporta tale trasferimento. Pertanto i canoni sono rilevati nel conto economico per maturazione: all’inizio del leasing non sono iscritte, nello stato patrimoniale, attività o passività. Al contrario, per il 64% dei rispondenti il modello contabile previsto dall'Ifrs 16, che supera la distinzione tra locazione finanziaria e operativa, non fornirebbe una migliore rappresentazione.

Anche i rispondenti che non hanno riscontrato problematiche operative con il modello contabile in vigore, ritengono auspicabile un cambiamento al fine di riflettere nello stato patrimoniale le operazioni di leasing. Coloro che hanno riscontrato problematiche con il modello attuale, ritengono che questo crei disparità di trattamento fra imprese che acquisiscono beni strumentali finanziando l’acquisto tramite mutui/finanziamenti e imprese che acquisiscono i medesimi beni in leasing.

Il modello attuale esonera dall’informativa le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese, generando sul punto una carenza. Inoltre, il modello, poco rappresentativo della sostanza delle operazione di leasing, genera disparità di trattamento con le imprese Ias adopter e tra bilanci di esercizio e bilanci consolidati per i quali l’Oic 17 raccomanda l'utilizzo del metodo finanziario.

Il 66% dei rispondenti ritiene che il modello contabile, basato sul metodo finanziario, possa portare a una migliore rappresentazione in bilancio dei contratti di locazione perché risulta aderente al postulato della prevalenza della sostanza sulla forma (articolo 2423-bis del Codice civile), ricalca sostanzialmente lo Ias 17 e non comporterebbe oneri rilevanti per le società, dal momento che l’articolo 2427 del Codice civile impone di evidenziare in nota integrativa gli effetti che sarebbero prodotti ove i contratti di locazione finanziaria fossero contabilizzati con la rilevazione in bilancio del bene e del debito nei confronti del locatore. Infine, il modello finanziario non richiederebbe semplificazioni per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, mentre in ogni caso sarebbero da escludere leasing di breve durata e beni di scarso valore.

Con riferimento al modello contabile ispirato all’Ifrs 16, il 64% dei rispondenti non ritiene possa portare a una migliore rappresentazione. L’applicazione di tale modello determinerebbe un forte gap costi-benefici in quanto le strutture amministrative delle piccole e medie imprese non sarebbero in grado di sopportare l'onere che si genererebbe dalla sua applicazione: l’esperienza maturata dai soggetti Ias adopter nel primo anno di applicazione dissuade dall'introdurre nell’ordinamento italiano regole simili.

Invece, le motivazioni di coloro che sono favorevoli al modello Ifrs 16 si fondano sull’allineamento alla prassi internazionale e sull'informativa completa della posizione finanziaria delle società.

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