Contabilità

Leasing, il bilancio mette alla prova il diritto d’uso

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di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Al più tardi a partire dal 2019 nei bilanci dei soggetti Ias adopter sarà iscritto il diritto di uso dei beni detenuti in forza di contratti di leasing, finanziari o operativi che siano.

Controllo, identificabilità e diritto di sostituzione
Il nuovo Ifrs 16 supera la distinzione contenuta nello Ias 17 tra beni in leasing finanziario, da iscriversi all’attivo nel bilancio del locatario, e beni in leasing operativo che restano iscritti in quello del locatore. Il nuovo principio, infatti, ragiona in termini di controllo e di identificabilità al fine di distinguere i contratti di leasing che generano un diritto d’uso da iscrivere in bilancio e quelli di servizio con riferimento ai quali si rileva solo un costo in conto economico.

Più in particolare, il controllo attiene alla capacità di determinare l’uso del bene e ottenere i benefici economici derivanti dal suo utilizzo, mentre l’identificabilità è la condizione che si verifica ogniqualvolta un asset può essere identificato in maniera univoca, a patto che non sia presente un diritto di sostituzione a favore del locatore, al quale è consentito continuare ad avere il controllo del bene.

Se la direzione sull’uso e l’ottenimento dei benefici economici dal bene oggetto del contratto (customer controls the use of an asset) sono nelle mani del locatario si è in presenza di un contratto di leasing, mentre quando non sono in suo potere, bensì del locatore che è anche titolare dell’eventuale diritto di sostituzione del bene (supplier controls the use of an asset), si è in presenza di un contratto di servizio.

Il locatario e il locatore
Secondo le regole dell’Ifrs 16, il locatario, non più tenuto a distinguere tra leasing operativo e finanziario, alla data di inizio del leasing deve rilevare l’attività derivante dal diritto di utilizzo del bene ad un valore pari a quello iniziale della passività più i costi e i canoni di locazione già pagati e un debito in misura pari al valore attuale dei canoni previsti per il contratto. Nel conto economico del locatario si rileva inoltre l’ammortamento del diritto d’uso, le eventuali svalutazioni e gli interessi passivi sul debito. Restano esclusi da questa rappresentazione contabile i contratti di leasing con durata uguale od inferiore ai 12 mesi (short term) e quelli con un valore basso (low value assets).

Per il locatore non si evidenziano particolari novità posto che il principio prevede che continui a classificare il contratto di leasing come operativo o come finanziario.

Gli effetti
Nonostante manchi circa un anno alle prime trimestrali in cui si vedranno gli effetti applicativi del principio, è bene che gli operatori inizino a fare i conti con le variazioni che subiranno i bilanci. È infatti ragionevole attendersi che aumentino i debiti per effetto dell’iscrizione dei diritti d’uso e delle relative passività anche in presenza di leasing fino ad oggi qualificati e contabilizzati come operativi. Non è da trascurare inoltre un possibile decremento del patrimonio netto in sede di Fta (First time adoption) derivante dal fatto, che salvo l’adozione di una facilitazione prevista nel principio, il diritto d’uso dovrebbe essere rilevato ad un valore inferiore a quello della relativa passività posto che il primo diminuisce per effetto dell’ammortamento in modo più accelerato della passività.

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