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Leasing, con il riscatto anticipato il risconto attivo incrementa il valore del bene

Ingresso nel risultato d’esercizio come quota parte dell’ammortamento

di Tommaso Landi

La domanda

Una società srl ha stipulato un contratto di leasing immobiliare che prevede un canone alla stipula (maxicanone), 142 rate mensili e un ultimo canone pari al 19% della copertura finanziaria prevista e poi un opzione d’acquisto (riscatto) del bene pari all’1%. Come può essere considerato dal punto di vista contabile e fiscale questo ultimo canone, pari al 19%: come una sorta di maxicanone finale, quindi, da riscontare per l’intera durata del leasing, o come un valore da aggiungere a quanto definito contrattualmente come riscatto (1%) ?

In risposta al quesito, due potrebbero essere i comportamenti contabili corretti.
Il primo prevederebbe di imputare nel conto economico dell’anno in cui avviene il riscatto l’intero ammontare residuo, pari al 19% del risconto attivo relativo al maxicanone finale, il secondo di capitalizzare ad incremento del prezzo di riscatto del bene il residuo importo del risconto attivo, imputandolo, così, a conto economico sotto forma di quote di ammortamento. Ad avviso dello scrivente, però, questa seconda ipotesi dovrebbe essere la più corretta, come peraltro stabilito, in passato, dal principio contabile dell’organismo italiano di contabilità, Oic 18 (dedicato ai ratei e risconti, nella versione pubblicata nel 2014), che prevedeva come «nell’ipotesi di riscatto anticipato del bene, l’ammontare del risconto attivo relativo al maxicanone è capitalizzato nel valore del cespite; tale valore si aggiunge al costo storico del bene pari al valore di riscatto». La scelta di chi scrive, quindi, nell’ipotesi prospettata cadrebbe sulla seconda modalità esposta, poiché essa pare più aderente al principio della competenza economica, visto che esclude l’inquinamento del risultato civilistico dell’anno del riscatto che inevitabilmente si avrebbe in caso di imputazione dell’intero importo residuo del maxicanone in un’unica soluzione. Pertanto, nell’ipotesi in cui il contratto di leasing preveda un maxi canone finale prima del riscatto, analogamente al caso in cui il bene locato venga riscattato in anticipo, l’ammontare residuo del risconto attivo relativo al maxicanone (iniziale o finale che sia) va capitalizzato nel valore del cespite, aggiungendosi al costo sostenuto per riscattare il bene e concorrendo al risultato d’esercizio come quota parte dell’ammortamento.

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