Adempimenti

Leasing, la trappola dei contributi cofinanziati

Le agevolazioni sui canoni solo per la durata fissata dal bando

di Roberto Lenzi

Trappola leasing per le imprese che richiedono i contributi cofinanziati dall'Unione Europea, che sono la maggior parte di quelli concessi dalle regioni. I bandi consentono generalmente alle imprese di effettuare le acquisizione tramite locazione finanziaria, ma in questo caso le agevolazioni ammettono alle spese solo i canoni pagati per la durata dell'intervento fissata dal bando.

Ne consegue che spesso l’investimento si riduce a una forbice variabile dal 20% al 60% dell’importo del bene acquistato.

La stessa sorte segue il contributo. La sconcertante norma è stata introdotta dal Dpr 22/18 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (Sie) per il periodo di programmazione 2014/2020».

Ritorna ora in primo piano con l’uscita dei numerosi bandi regionali propiziata dalla rimodulazione dei piani operativi per l'utilizzo del cofinanziamento europeo e dall'introduzione del quadro temporaneo per gli aiuti alle imprese. Il Dpr 22/18, in teoria, riduce la convenienza alla scelta del leasing all'ipotetico caso di bandi che prevedono una durata progettuale di almeno cinque anni, periodo medio di durata del leasing. Nella pratica, non sembrano molti i bandi che concedono una durata progettuale tanto lunga, anche per l'esigenza di spendere in fretta i fondi ed evitare il disimpegno degli stessi. È l’articolo 19 del regolamento a normare il rapporto della locazione finanziaria con i fondi cofinanziati, specificando che la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento in maniera differenziata a seconda che l’aiuto sia richiesto dal concedente o dall’utilizzatore.

L’aiuto al concedente

In questo caso, il contributo è ammesso dal regolamento se è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria. Il regolamento richiede che i contratti di locazione finanziaria contengano una clausola di riacquisto oppure prevedano una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto. Inoltre, in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di fine durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo.

Nel caso di aiuto al concedente, l’acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L’importo massimo ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione.

L’aiuto all'utilizzatore

Le condizioni cambiano nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l’utilizzatore; questa casistica è quella preponderante.

In questo caso, il leasing è ammissibile se i canoni pagati dall’utilizzatore al concedente sono comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente. Nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l’importo massimo ammissibile non può mai superare il valore di mercato del bene. Ma il punto cruciale è quello che stabilisce come l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria sia versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Il regolamento indica quindi come riferimento i canoni pagati, non il valore del bene pagato dalla società di leasing al fornitore del macchinario. A chiarire i dubbi, il regolamento prevede che, se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell’intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall’utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell’intervento.

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