Controlli e liti

Lecito imputare ai soci utili extracontabili

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di Laura Ambrosi

È legittima l'imputazione al socio di utili extracontabili, anche quando derivano da una presunzione dei verificatori desunta da un documento rinvenuto in sede di verifica presso una società terza.

A confermare questo orientamento è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24534, depositata ieri.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato ad un contribuente conseguente all’imputazione di utili extracontabili derivanti dalla rettifica del reddito della società partecipata. In particolare, secondo l’agenzia l’ente aveva conseguito una plusvalenza occulta che era stata distribuita all’unico socio. La rettifica era fondata sulla ricostruzione di un’operazione di leasing immobiliare che dopo diverse operazioni, quali riscatto, riacquisto, lease back, nuova cessione e spese di ristrutturazione, aveva generato secondo i verificatori, una plusvalenza occultata nel bilancio.

Nel corso di una verifica effettuata presso la società di leasing, era stata rinvenuta una nota interna con la quale si rilevava che il socio beneficiario della plusvalenza avrebbe dovuto valutare possibili soluzioni per ridurre la tassazione di tale reddito.

Da qui, l’Agenzia ha prima accertato la società e poi ha presuntivamente imputato il maggior dividendo all’unico socio.

Il contribuente proponeva ricorso dinanzi al giudice tributario che per entrambi i gradi di merito trovava accoglimento.

La Ctr, sul punto, riteneva che l’Ufficio avesse violato il divieto di doppia presunzione atteso che fosse dapprima stata presunta l’esistenza di una plusvalenza in capo alla società e poi che la stessa fosse stata distribuita al socio.

L’Agenzia ricorreva così in Cassazione lamentando, tra le diverse eccezioni, un’errata interpretazione della norma.

La Corte di Cassazione ha innanzitutto rilevato che l’articolo 2727 del Codice civile dispone che la prova di tipo presuntivo debba discendere da un fatto noto, escludendo così implicitamente che possa operare una doppia presunzione.

Nella specie, la rettifica in capo alla società dipendeva dal contenuto della nota interna rinvenuta e pertanto l’unica presunzione atteneva l’attribuzione degli utili extracontabili al socio.

La costante giurisprudenza di legittimità ha tuttavia affermato che per le società di capitali a ristretta base azionaria, quando sono accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione “pro quota” ai soci degli utili stessi. Opera pertanto l’inversione dell’onere della prova a carico dei soci, i quali devono dimostrare di non aver percepito le somme ovvero che le stesse siano state accantonate o reinvestite dall’ente.

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