Adempimenti

Legge Semplificazioni e Digitalizzazione 2025: disposizioni per imprese e cittadini
Legge 2 dicembre 2025, n. 182 ( GU 3 dicembre 2025, n. 281)

La legge, in vigore dal 18 dicembre 2025, è composta di 74 articoli con contenuto variegato e mira a ridurre la burocrazia e a semplificare gli adempimenti per imprese e cittadini in vari settori.

Di seguito si segnalano le disposizioni principali:

1) termini per le dichiarazioni di assenza e di morte presunta della persona: vengono dimezzati i termini, previsti dagli articoli 49 e 58 del Codice civile, per le relative dichiarazioni. Pertanto, coloro che abbiano interesse (i presunti successori legittimi o chiunque creda di avere diritti sui beni del soggetto scomparso) possono domandare al tribunale competente che ne sia dichiarata l'assenza quando è trascorso un anno (non più 2) dall'allontanamento della persona dal luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza e non se ne hanno notizie. Detti soggetti potranno, quindi, domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni, potendo goderne e amministrarli (anche se non di disporne). Analogamente, se non si hanno notizie da 5 anni (non più 10), è possibile ottenere una sentenza che dichiari la morte presunta dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia, con l'effetto che si aprirà la successione, salvo l'obbligo di procedere all'inventario dei beni. Resta ferma la disposizione secondo la quale la sentenza dichiarativa di morte presunta non possa essere pronunziata se non sono trascorsi 9 anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente (comma 2 dell'articolo 58 del Codice civile) e i termini speciali per la dichiarazione di morte presunta fissati dall'articolo 60 del Codice civile;

2) viene prevista la possibilità di trascrivere, nei pubblici registri immobiliari (articolo 2648 del Codice civile), un atto notorio attestante l'accettazione tacita o presunta dell'eredità. In questo modo i chiamati all'eredità, che abbiano accettato l'eredità in modo tacito di cui all'articolo 476 del Codice civile (in forza del compimento di un atto che presuppone necessariamente la loro volontà di accettare e che non avrebbero il diritto di fare se non nella qualità di erede, come ad esempio l'essere entrati in possesso dei beni del defunto non accompagnato dalla redazione dell'inventario entro 3 mesi dall'apertura della successione, ai sensi dell'articolo 485 del Codice civile), potranno ottenere la trascrizione dell'acquisto mortis causa di diritti immobiliari nei pubblici registri. Per ottenere la trascrizione, il soggetto interessato (l'erede legittimo o il suo successore) dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata attestante l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità;

3) viene soppresso il diritto dei legittimari lesi di chiedere ai terzi acquirenti la restituzione degli immobili donati, ossia quelli che il donatario del de cuius ha trasferito loro. Le modifiche riguardano gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del Codice civile, con lo scopo di permettere la circolazione degli immobili donati. Pertanto, i legittimari, che siano stati esclusi dalla successione o che non abbiano ottenuto la quota loro riservata per insufficienza del patrimonio del de cuius, non hanno più il diritto (sancito dal precedente articolo 563 citato) di chiedere ai terzi acquirenti la restituzione del bene che il donatario del de cuius ha trasferito loro. Potranno, invece, limitarsi a chiedere al donatario la restituzione dell'immobile o, se questo è stato alienato, una somma di denaro quale compensazione (quest'obbligo ricade altresì su eventuali terzi che hanno, a loro volta, ricevuto a titolo gratuito l'immobile dal donatario, ma non anche sui terzi che abbiano acquistato il bene a titolo oneroso). Questa novità si applica a partire dalle successioni aperte dal 18 dicembre 2025; per quelle precedenti i legittimari possono proporre azione di restituzione nei confronti degli aventi causa dai donatari, a condizione che, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, notifichino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione (articolo 563, comma 4) o l'abbiano già fatto. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, si applicano le precedenti disposizioni anche alle successioni aperte in data anteriore al 18 dicembre 2025, decorsi 6 mesi da quest'ultima data;

4) canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Le esenzioni dal pagamento del canone sono estese, oltre alle insegne di esercizio, anche alle targhe di attività commerciali e di produzione di beni o servizi o di cantieri ove si svolga l'attività. Resta ferma la superficie complessiva esente pari a 5 metri quadrati (modifica dell'articolo 1, comma 833, lettera l), legge 160/2019). In precedenza, l'esenzione si riferiva alle sole insegne collocate presso la sede dell'attività, senza includere targhe o cantieri;

5) ammortamento di beni delle imprese. Vengono prorogate le disposizioni contenute nell'articolo 60, comma 7-bis, Dl 104/2020 che ha consentito, per gli anni in corso al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023, ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (OIC adopter) di non effettuare fino al 100% della quota di ammortamento annuo relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il valore contabile dei cespiti invariato e rinviando la quota non ammortizzata all'esercizio successivo e prolungando di un anno il piano di ammortamento originario. La nuova legge estende questa possibilità anche all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (per il quale i termini di approvazione del bilancio sono già ampiamente scaduti, e senza che siano state apportate modifiche al modello di dichiarazione dei redditi, già presentata, al fine di consentire la deduzione dell'ammortamento non iscritto a Conto economico), offrendo ulteriore flessibilità alle imprese che necessitano di rafforzare la propria posizione economico-finanziaria;

6) semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo. Per sostenere l'offerta di alloggi destinati ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, viene integrata la disciplina dell'articolo 14, commi 1-4, Dl 95/2025. Le principali novità riguardano: a) l'applicazione della disciplina semplificata (prevista dall'articolo 10, comma 7-ter, Dl 76/2020, utilizzata per le infrastrutture sociali) per interventi edilizi di ristrutturazione urbanistica o edilizia ovvero di demolizione e ricostruzione, avviati entro il 31 dicembre 2026, e finalizzati alla realizzazione o riqualificazione degli alloggi destinati ai lavoratori; b) il vincolo decennale di destinazione d'uso, prevedendo che gli immobili oggetto di interventi agevolati siano soggetti a un vincolo di destinazione d'uso di 10 anni, a garanzia della finalità sociale dell'agevolazione; c) il mutamento di destinazione d'uso delle singole unità immobiliari, funzionale alle finalità dei commi 1-4 dell'articolo 14, Dl 95/2025 (in particolare si applica l'iter semplificato di cui all'articolo 23-ter, Dpr 380/2001);

7) fatture elettroniche nei settori con Commissioni uniche nazionali. Nell'articolo 3, Dl 63/2024 viene introdotto il comma 7-bis al fine di aumentare la trasparenza nelle filiere agricole e agroalimentari soggette a Commissioni uniche nazionali (Cun). In particolare: a) fino al 31 dicembre 2026 le fatture elettroniche relative ai prodotti regolati dalle Cun dovranno riportare un codice identificativo univoco per ogni prodotto transato; b) i dati delle transazioni saranno trasmessi, in forma anonima e aggregata, alle Segreterie tecniche delle Cun; c) tali dati saranno utilizzati per i report informativi previsti dal regolamento di cui al Dm 31 marzo 2017, n. 72. Un provvedimento dell'agenzia delle Entrate, da emanare entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, definirà le modalità applicative;

8) viene prorogata fino al 30 giugno 2027 la validità dei titoli ottenuti per l'installazione di dehors ai sensi della normativa emergenziale Covid;

9) credito d'imposta previsto dalla legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023) nell'ambito delle fusioni tra Fondazioni bancarie. Le Fondazioni bancarie incorporanti devono trasmettere all'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio italiane (Acri) le delibere di impegno a effettuare le erogazioni previste dalla legge, il progetto di fusione e l'atto pubblico di fusione entro il 31 dicembre di ciascun anno dal 2025 al 2027. Non rileva più l'ordine cronologico di presentazione delle delibere, ma l'ordine temporale di stipula dell'atto di fusione. Inoltre, non viene più richiesta l'indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è avvenuto il riconoscimento né in quelle relative ai periodi d'imposta successivi, nei quali il credito è utilizzato, mentre per l'utilizzo in compensazione viene stabilito che il via libera avvenga a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'Acri ha trasmesso all'agenzia delle Entrate l'elenco delle Fondazioni che hanno effettuato le erogazioni.

Iva

Franchigia Iva per le piccole imprese: nuove regole
Provvedimento agenzia delle Entrate 4 dicembre 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 4 dicembre 2025)

Il provvedimento modifica il precedente (provvedimento agenzia delle Entrate 30 dicembre 2024), il quale aveva fissato le regole operative a fronte degli obblighi imposti dalla direttiva Ue 2020/285 in materia di regime speciale di franchigia Iva per le piccole imprese (la norma di recepimento nazionale è contenuta nel Dlgs 180/2024).

Soggetti interessati sono quelli che intendono avvalersi del regime di franchigia Iva in uno Stato di esenzione, i quali sono tenuti a trasmettere all'agenzia delle Entrate apposita comunicazione. Il provvedimento del 2024 aveva definito, inoltre, il processo di attribuzione, da parte dell'agenzia, al soggetto passivo del codice identificativo utilizzabile per effettuare in esenzione le operazioni in altri Stati Ue (suffisso EX).

In particolare, ora con il provvedimento in esame:

- viene modificato il punto 7.4 del provvedimento del 2024, al fine di chiarire che il termine di 35 giorni lavorativi per la gestione della comunicazione preventiva e l'attribuzione del numero identificativo EX (articolo 70-noviesdecies, comma 1, Dpr 633/1972) decorre dalla ricezione della comunicazione preventiva da parte dell'agenzia delle Entrate (non dalla trasmissione agli Stati di esenzione). In questo modo viene reso più certo e tracciabile il momento a partire dal quale decorrono i termini previsti per la gestione delle richieste;

- viene pubblicato il testo coordinato del provvedimento del 2024, al fine di agevolare la consultazione da parte degli operatori, in conformità con lo Statuto dei diritti del contribuente (articolo 5, comma 1, legge 212/2000).

Si ricorda che:

a) il regime speciale di franchigia transfrontaliero consente alle piccole imprese la non applicazione dell'Iva in Stati membri diversi da quello di stabilimento;

b) il regime di franchigia si rivolge a piccole imprese stabilite nell'Unione europea il cui volume d'affari non supera la soglia di 100.000 euro di volume d'affari Ue nell'anno precedente e in quello in corso (articolo 70-duodevicies, Dpr 633/1972) ovvero le soglie previste dallo Stato di esenzione nei rispettivi periodi di osservazione (ad esempio, in Italia il regime è riconosciuto solo per le persone fisiche e in relazione ad un volume d'affari realizzato nel singolo Stato membro non superiore a 85.000 euro);

c) l'adesione è facoltativa e subordinata all'invio telematico – da parte del soggetto stabilito nel territorio nazionale – di una comunicazione preventiva all'agenzia delle Entrate (la quale contiene, tra l'altro, l'ammontare dei volumi d'affari per settore negli Stati Ue e gli eventuali altri numeri identificativi ai fini Iva attribuiti da altri Stati membri). A seguito della richiesta (e dei controlli effettuati dalle Amministrazioni finanziarie italiana e degli altri Stati membri ai quali la comunicazione viene inviata) viene attribuito un codice identificativo Iva a cui fa seguito il suffisso EX, che consente l'operatività in regime di esenzione in altri Stati Ue. È possibile correggere eventuali errori entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione, mentre le variazioni dei dati richiedono un aggiornamento della comunicazione preventiva nei casi previsti;

d) in caso di perdita dei requisiti fissati dalla direttiva, il soggetto richiedente incorre nell'automatica esclusione dal regime di franchigia delle piccole imprese nello Stato di esenzione, con automatico annullamento del numero identificativo EX (articolo 70-duovicies, Dpr 633/1972).

Accise

Versamento della tassa per le immissioni in consumo nel periodo 1-15 dicembre
Dm 19 novembre 2025 ( GU 28 novembre 2025, n. 277)

Il Mef ha stabilito – come disposto dall'articolo 3, comma 4, Dlgs 504/1992 – le modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti (alcole etilico, bevande alcoliche e prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke), relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2025. Nello specifico, vengono fissati:

- al 18 dicembre 2025 il termine per i pagamenti eseguiti tramite modello F24, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;

- al 27 dicembre 2025 il termine per i pagamenti eseguiti direttamente presso la Tesoreria dello Stato ovvero tramite conto corrente postale o bonifico, bancario o postale, in favore della medesima Tesoreria, o tramite la piattaforma PagoPA.

Non sono interessati dal decreto in esame alcuni prodotti quali:

- energia elettrica, per la quale continua ad applicarsi la disciplina ordinaria;

- gas naturale, combustibili solidi (carbone, lignite, coke), oli lubrificanti e bitumi di petrolio, come pure emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto, per i quali opera un diverso regime che fissa il pagamento, tramite modello F24, entro il 27 dicembre 2025 (articolo 28, legge 388/2000).

Cripto-attività

Mercato delle cripto attività: versamento del contributo di vigilanza 2025
Delibera Consob 15 ottobre 2025 ( GU 1° dicembre 2025, n. 279)

La delibera introduce un contributo di vigilanza per i soggetti operanti nel mercato delle cripto-attività. La misura mira a finanziare l'attività di controllo della Consob, ai sensi dell'articolo 40, legge 724/1994, su una categoria contributiva recentemente emersa.

Sono obbligati al versamento: i prestatori di servizi per le cripto-attività (Casp), i soggetti sottoposti a vigilanza sui white paper per le cripto-attività other than e i soggetti sottoposti a vigilanza sui white paper per gli asset-referenced tokens.

Il contributo dev'essere versato al momento della richiesta di autorizzazione o, per istanze già presentate, entro il 15 dicembre 2025, tramite la piattaforma PagoPA.

Agevolazioni

Tax credit videogiochi e produzioni cinematografiche: riconoscimento delle opere
Ddmm Cultura 27 novembre 2025, 28 novembre 2025 e 1° dicembre 2025

I decreti – emanati dalla Direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura – riconoscono i crediti d'imposta o i relativi requisiti per produzioni videoludiche (produzione di videogiochi), cinematografiche e investimenti nelle sale.

Lo scopo è quello di fornire benefici fiscali volti a favorire l'innovazione tecnologica e la valorizzazione culturale.

Agevolazioni

Fondazioni bancarie: misura del credito d'imposta 2025
Provvedimento agenzia delle Entrate 3 dicembre 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 3 dicembre 2025)

Il Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017), per assicurare il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato, all'articolo 62, comma 1, ha previsto un Fondo unico nazionale (Fun), alimentato da contributi annuali delle Fondazioni di origine bancaria (Fob), di cui al Dlgs 153/1999, e amministrato dall'Organismo nazionale di controllo (Onc; trattasi di una Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con Dm Lavoro 19 gennaio 2018; cfr. articolo 64, Dlgs 117/2017).

Il comma 6 del citato articolo 62 riconosce alle Fob, dal 2018, un credito d'imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al Fun (Dm 4 maggio 2018), da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, fino a un massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per gli anni successivi.

Il Dm Lavoro e Mef 4 maggio 2018 stabilisce che, ai fini della determinazione del credito d'imposta, contano i versamenti effettuati al Fun entro il 31 ottobre di ciascun anno. Lo stesso Dm stabilisce che l'Onc trasmette all'agenzia delle Entrate l'elenco delle Fob che hanno effettuato i versamenti al Fun, con i relativi codici fiscali e importi. Successivamente l'agenzia, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'importo complessivo dei versamenti effettuati dalle Fob al Fun, con apposito provvedimento, rende nota la percentuale in base alla quale è determinato l'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascuna Fondazione.

Quindi, tenuto conto dell'ammontare complessivo dei versamenti effettuati al Fun entro il 31 ottobre 2025 (54.950.226,09 euro) e delle risorse disponibili (10 milioni di euro), la percentuale di credito spettante per l'anno 2025 alle Fob è pari al 18,1982%.

Riscossione

Pagamento rateale dei debiti contributivi: decreto attuativo
Dm Lavoro e Politiche sociali 24 ottobre 2025 ( GU 29 novembre 2025, n. 278)

Il decreto rende operativa la rateizzazione lunga dei debiti contributivi contratti con Inps e Inail: fino a 60 mesi per crediti non ancora affidati alla riscossione, collegando tale dilazione a difficoltà economico-finanziarie. L'obiettivo è favorire la regolarizzazione e la riscossione.

Nello specifico, viene stabilito che Inps e Inail possano consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino a un massimo di 60 rate mensili, nei seguenti casi:

a) dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili;

b) dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi da 500.001 euro per un massimo di 60 rate mensili.

In presenza di un piano di dilazione in corso, gli Istituti possono concedere una seconda dilazione. In particolare, relativamente alle domande di rateazione presentate a partire dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della legge 203/2024 – Collegato Lavoro), ai sensi dell'articolo 2, comma 11-bis, Dl 338/1989, viene stabilito che il numero delle rate potrà essere rideterminato, su istanza del debitore.

Si ricorda che la nuova possibilità è stata offerta dall'articolo 23, comma 1, legge 203/2024.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in esame, gli Istituti sono tenuti a individuare i requisiti, i criteri e le modalità, anche di accesso e di pagamento della dilazione, compresi quelli relativi alla seconda dilazione, e i casi di revoca.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica. Quanto alla decorrenza, i nuovi criteri e modalità si applicano alle domande di rateazione presentate a partire dal 30° giorno successivo all'adozione dei rispettivi atti da parte di Inps e Inail.

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