Controlli e liti

Legittimo il trasferimento d’ufficio del domicilio fiscale dell’azienda

Secondo il Tar Lazio, le Entrate possono «ricollocare» la sede nel Comune in cui l’impresa ha gli stabilimenti

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di Andrea Taglioni

È legittimo il provvedimento dell’agenzia delle Entrate che ha disposto d’ufficio il trasferimento del domicilio fiscale della società nel luogo in cui sono ubicati gli immobili oggetto dell'attività d'impresa e, nello stesso luogo, ci sono anche gli uffici preposti all'’ttività amministrativa. Così ha deciso il Tar del Lazio con la sentenza 7466 del 1° luglio 2020.

Il caso

A seguito della delibera assembleare, una società, come le società del gruppo, provvedeva a trasferire la sede legale e, con essa, anche il domicilio fiscale, in un’altra Regione presso lo studio del proprio consulente. Emergeva, però, dalle indagini effettuate dalle agenzie fiscali competenti che, nonostante il cambio di sede e, visto che l'oggetto sociale della società era l'attività di locazione immobiliare, la sede amministrativa doveva individuarsi nel luogo in cui effettivamente veniva svolta l'attività.

Peraltro, sebbene il trasferimento della sede venisse giustificato per dare continuità all’assistenza fiscale alla società mediante il collaboratore di studio trasferitosi nel luogo ove la società avevano spostato la sede, l’agenzia delle Entrate, non ritenendo validi i motivi addotti, notificava il provvedimento con cui disponeva il trasferimento coattivo del domicilio fiscale.

Da qui l'impugnazione dell'atto con cui la società, tra i vari motivi di ricorso contestava, in sostanza, l'assenza dei presupposti per ritenere il domicilio fiscale diverso dalla sede legale. Come è noto, l’articolo 58 del Dpr 600/73 prevede che i soggetti diversi dalle persone fisiche abbiano il domicilio fiscale nel Comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa, ovvero, in assenza di questa o di altri luoghi, nel Comune in cui viene esercitata prevalentemente l'attività.

La deroga alla normativa generale

Tale regola generale subisce una deroga e l’amministrazione finanziaria può attribuire il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello della sede legale laddove l’effettivo esercizio dell’attività e la sede amministrativa risultano in un altro Comune. Sulla base della norma, i giudici hanno ritenuto legittimo il provvedimento impugnato. Ciò in considerazione dell’interesse generale, finalizzato a una più efficiente ed economica attività di controllo. Quest’ultima, infatti, risulterà tanto più efficace laddove l'unificazione delle competenze di controllo in un unico ufficio corrispondente a quello della sede effettiva o amministrativa individui in quest’ultima la sede dove viene svolta in via principale l’attività e sono tenuti i registri contabili e gli altri atti amministrativi rilevanti.

È chiaro che l’individuazione del domicilio fiscale dei soggetti diversi dalla persone fisiche non sempre può essere desunto nel luogo ove è stata messa la sede legale poiché lo stesso può essere individuato, anche d’ufficio, nel luogo in cui si concentra principalmente l'attività d'impresa.

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