Imposte

Legittimo trasferire con la fusione il debito sulla società operativa

L’Agenzia riconosce libertà di scelta tra cessione di azienda e partecipazioni

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di Alessandro Germani

Via libera delle Entrate ad un interpello disapplicativo per il riporto di posizioni soggettive in una fusione, antiabuso in una cessione d’azienda e disapplicativo in un’ipotesi di cambio di attività, con le risposte a interpello 211, 213 e 214 delle Entrate.

Nella prima viene confermata la possibilità di riporto degli interessi indeducibili da Rol in una fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (Lbo: leveraged buyout). È stata effettuata una fusione inversa dopo una serie di complesse operazioni di riorganizzazione. Il passaggio precedente ha visto una scissione parziale proporzionale con cui è stato trasferito un rilevante debito bancario alla beneficiaria Alfa holding. Che è stata poi incorporata da Alfa, l’operativa per la cui acquisizione il debito era stato contratto in origine. Quindi la holding incorporata, essendo di nuova costituzione, non supera né il vitality test né il limite patrimoniale; nessun problema invece per l’operativa. La fusione serve ad avvicinare il debito alla generazione dei flussi di cassa secondo il classico schema dell’Lbo. Le Entrate danno il via libera in quanto le operazioni sono servite a trasferire l’indebitamento bancario in capo all’operativa Alfa. Il passaggio “transitorio” degli interessi passivi in capo alla holding, nata al solo scopo di consentire l’operazione ed essere poi fusa nell’operativa, è legittimo.

La risposta 213 riguarda un gruppo mondiale articolato in realtà produttive, distributive e di ricerca e sviluppo in vari paesi. La società italiana Alfa (Ias adopter) cede a Beta (soggetto Oic) un ramo d’azienda nell’ambito di una riorganizzazione, con un’operazione plusvalente. Alfa è in un consolidato orizzontale con cospicue perdite, oltre ad eccedenze di interessi e di Ace, che abbatteranno le plusvalenze. Non ci sono vantaggi fiscali perché Beta non può beneficiare delle posizioni soggettive del consolidato di Alfa; le operazioni alternative di conferimento d’azienda e successiva cessione in Pex della partecipazione o di scissione parziale sarebbero neutrali e comunque meno onerose. Le Entrate ricordano che la cessione d’azienda e quella di partecipazioni hanno pari dignità fiscale e la scelta è liberamente rimessa al contribuente. Costui potrà impattare la plusvalenza con posizioni soggettive legittimamente costituite e maturate.

Nella risposta 214 Alfa, costituita per la costruzione e gestione di un parcheggio che ha prodotto perdite, ha affidato lo stesso a Gamma con un contratto di affitto d’azienda. L’articolo 84, comma 3, del Tuir vuole evitare il riporto perdite in presenza di un cambio dell’attività principale. Il passaggio da una gestione attiva ad una passiva (affitto) non è tale e le perdite, dunque, possono continuarsi ad utilizzare.

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