Imposte

Lepri, pernici grigie e fagiani destinati al ripopolamento: l’Iva è al 22%

La risposta a interpello 392 nega l’applicazione dell’aliquota agevolata al 10%

di Gian Paolo Tosoni

Le cessioni di lepri, pernici grigie e fagiani destinati al ripopolamento è soggetta ad aliquota Iva del 22% e non, invece, a quella ridotta del 10 per cento. Lo precisa l’agenzia delle Entrate con la risposta 392 ad una istanza di interpello, chiarendo un dubbio sorto a seguito di una pronuncia giurisprudenziale della Ctp di Piacenza.

L’interpello veniva presentato da un ente avente finalità pubblica, al quale era affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell’esercizio venatorio in forma programmata; l’ente era interessato a conoscere quale aliquota Iva dovesse essere applicata agli acquisti di fagiani, starne e lepri destinati al ripopolamento del territorio agro-silvo-pastorale di sua competenza.

Il dubbio nasceva dalle conclusioni della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Piacenza n. 125/2019 secondo cui la cessione di animali delle specie avicole destinati al ripopolamento di un istituto faunistico era soggetta ad Iva nella misura ridotta del 10% e non nella misura ordinaria del 22 per cento. Nella sentenza veniva osservato che i fagiani sono animali normalmente destinati all’alimentazione umana dato che un differente uso non rientra nei canoni della normalità.

L’istante pertanto riteneva che, sebbene i fagiani siano venduti per la pratica della caccia, dopo l’abbattimento, trattandosi di carni di pregio, vengono destinati alla alimentazione umana e questa ne costituisce l’unica ed effettiva destinazione finale. Per questo motivo, riteneva corretta l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta in luogo di quella ordinaria.
Non di questa opinione l’agenzia delle Entrate la quale si sofferma sul fato letterale della norma che richiede, ai fini dell’applicazione della aliquota ridotta, la destinazione all’alimentazione umana.

Nel caso interpellante, gli acquisti di fagiani, pernici grigie e lepri erano destinati al ripopolamento, come previsto esplicitamente dallo Statuto dell’ente. A nulla quindi, vale secondo l’agenzia delle Entrate la circostanza che, dopo l’abbattimento, gli stessi possano essere destinati all’alimentazione umana.

Ai fini Iva, a tali cessioni non può essere applicato il regime speciale di cui all’articolo 34 del Dpr 633/1972, non essendo espressamente previste nella Tabella A, parte I allegata al decreto Iva. Il punto 4) della citata tabella che contiene l’elenco dei beni che possono essere ceduti applicando le percentuali di compensazione include, infatti, «conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all’alimentazione umana, api e bachi da seta». L’Iva, quindi, è determinata in maniera analitica e non in base alle percentuali di compensazione.

Pertanto, nel caso in cui un contribuente effettui sia cessioni di queste specie animali destinate all’alimentazione umana od altre attività agricole che per le quali risulta conveniente applicare il regime speciale Iva di cui all’articolo 34 del decreto Iva, che cessioni di animali destinate al ripopolamento, ha convenienza a separare le attività ai sensi dell’articolo 36, in quanto per quest’ultima attività la detrazione Iva si applica nei modi ordinari.

Si ricorda che, invece, ai fini delle imposte dirette, l’attività di allevamento di animali da ripopolamento è inquadrata nel reddito agrario di cui all’articolo 32 Tuir.


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