Come fare perAdempimenti

Lettere di compliance, possibilità di definizione per e-fatture e corrispettivi in ritardo

di Alessandro Mastromatteo

  • Quando Entro il 31 ottobre 2023

  • Cosa scade Pagamento regolarizzazione di violazioni formali o prima rata

  • Per chi Soggetti che hanno trasmesso in ritardo e-fatture e corrispettivi

  • Come adempiere Versamento con F24

1In sintesi

Lettere di compliance con vista sulle moratorie che hanno legittimato l’invio dei dati al fisco oltre i termini ordinariamente previsti: una volta ricevuta la comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo sulla propria casella Pec, ovvero consultarla sull’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”, i contribuenti devono valutare attentamente la possibilità di definire le tardive, nonché le omesse, trasmissioni delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici, avvalendosi del ravvedimento operoso ordinario, oppure di quello speciale entro il prossimo 31 ottobre 2023 (termine prorogato a tale data rispetto all’originaria scadenza del 31 marzo 2023, dall’articolo 19 comma 1 del Dl 34 del 30 marzo 2023, c.d. decreto bollette).

Si dovrà infatti verificare se si ricade o meno in una delle casistiche particolari, che hanno legittimato il tardivo invio come nei casi di deroga ai termini ordinari di cui all’articolo 73 del Dpr 633/1972 (ad esempio per le operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie che non provvedono all’emissione diretta dei documenti), comunicando la circostanza al fisco.

Occorrerà inoltre analizzare, in carenza di espresse indicazioni nel provvedimento direttoriale 61196 del 6 marzo scorso, se il ritardo nella trasmissione non fosse già possibile in ragione delle moratorie a suo tempo previste.

2I termini di invio di fatture elettroniche..

La data di emissione di una fattura elettronica coincide con quella di trasmissione al Sistema di Interscambio, mentre la data di effettuazione dell’operazione è quella indicata nel campo «Data» della sezione “Dati Generali” del file.

Sino al 30 giugno 2019, l’invio per le fatture immediate doveva avvenire entro le 24 del giorno di effettuazione, mentre dal 1° luglio 2019 le fatture devono essere emesse entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Il termine di invio per la fattura differita coincide invece con il giorno 15 del mese successivo a quello di conclusione dell’operazione con riferimento al mese precedente.

In fase di prima applicazione, e quindi il primo semestre del periodo d’imposta 2019, sono state escluse sanzioni se la fattura risultava comunque trasmessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva.

Analogamente, per i contribuenti in regime di vantaggio o forfetario, tenuti dal 1° luglio 2022 all’obbligo di fatturazione elettronica, per il terzo trimestre del 2022 le sanzioni non trovano applicazione se l’invio è stato effettuato entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

3.. e corrispettivi telematici

In caso di certificazione dell’operazione con corrispettivi telematici, i relativi dati devono essere trasmessi al più tardi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Tuttavia, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400mila e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione Iva.

Per valutare la definizione proposta dal fisco occorrerà tenere conto anche dei periodi di malfunzionamento e guasti correlati all’assenza di collegamento internet, o a problemi di connettività o a guasti del registratore telematico o del Server RT: queste situazioni, che dovrebbero essere considerate nella eventuale lettera di compliance ricevuta, dovrebbero comunque essere state comunicate tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”.

4La regolarizzazione delle irregolarità formali

Come anticipato, con il decreto bollette è stato differito al 31 ottobre 2023, rispetto al 31 marzo 2023, il termine per aderire alla regolarizzazione delle irregolarità formali (di cui all’articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 197/2022, legge di Bilancio 2023).

Più nel dettaglio, è possibile regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale (di seguito anche solo violazioni formali), commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi.

Può avvalersi della regolarizzazione la generalità dei contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, in relazione alle violazioni formali, commesse in materia di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.

Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Sotto il profilo oggettivo, come indicato dalla circolare 2/E del 27 gennaio 2023, è possibile regolarizzare le violazioni formali (ad esempio le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale) commesse fino al 31 ottobre 2022, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’Iva, dell’Irap, delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta.

Si tratta di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Tale aspetto costituisce uno dei tratti che, generalmente, consente di distinguerle dalle cosiddette “violazioni sostanziali”, ovverosia quelle violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo. Si fa riferimento, in ogni caso, a inosservanze di formalità e adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale.

Tra le irregolarità sanabili, per espressa indicazione del documento di prassi citato, rientra anche la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (cfr. articolo 6, comma 1, del Dlgs 471/1997): per quanto di interesse, si tratta quindi anche della tardiva trasmissione delle fatture elettroniche e/o dei corrispettivi telematici.

La regolarizzazione si realizza mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Il pagamento della somma è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023 ed il 31 marzo 2024.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

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