Controlli e liti

Lettere di compliance sul quadro RW: sotto la lente i dati dei mandati fiduciari

Dopo i primi invii sotto verifica per alcune criticità sulle informazioni a disposizione del Fisco. Il ravvedimento spontaneo sana la posizione tributaria e anche quella penale

di Marco Croce e Valerio Vallefuoco

Stanno arrivando nelle mani di molti contribuenti, da parte dell’agenzia delle Entrate, lettere di compliance con le quali si richiedono chiarimenti sui dati che presentano discordanze od omissioni tra i dati in possesso dell’amministrazione e quelle indicate nel quadro RW del modello Redditi persone fisiche 2018. Per alcuni contribuenti, questo rappresenterà solo il primo stadio di un processo che li porterà a fronteggiare un accertamento più esteso che, facilmente, coinvolgerà tutte le annualità ancora accertabili.

Tutto nasce con il provvedimento 6 novembre 2020 dell’agenzia delle Entrate che ha di fatto dato il via alla nuova campagna di promozione della compliance, indirizzata a tutti i cittadini residenti in Italia, detentori di attività finanziarie fuori confine (si veda anche l’articolo di Giovanni Parente e Marco Piazza). Una volta formate le liste selettive dei contribuenti, sulla base dei dati ricevuti dalle amministrazioni fiscali estere mediante lo scambio automatico di informazioni, è stato possibile per le Entrate inviare le preannunziate lettere di compliance.

Dalle comunicazioni pervenute in questi giorni, l’Agenzia ha mostrato di poter individuare con estrema precisione alcuni dati rilevanti, tra i quali l’istituto finanziario, il numero di conto, il saldo e la valuta, nonché una serie di dati reddituali come i dividendi, gli interessi ed i proventi lordi.

Allo stesso modo, però, stanno emergendo alcune criticità negli elaborati dell’Agenzia. Fra tutti, si segnala la presenza di numerose comunicazioni relative ad attività correttamente conferite dai contribuenti in un mandato fiduciario. Più precisamente, da una prima analisi, sembrerebbe che l’amministrazione finanziaria non riesca ad incrociare correttamente i dati, in modo da individuare le attività estere conferite dai contribuenti in un mandato di amministrazione fiduciaria senza intestazione (il cosiddetto Masi). Questo potrebbe portare ad un inoltro massiccio di comunicazioni le quali, però, non avranno alcuna ripercussione positiva per le casse dell’Erario, ma che, di converso, graveranno il contribuente dell’onere di chiarire una posizione che, paradossalmente, era stata conferita in un mandato fiduciario proprio allo scopo di demandare la gestione, anche e soprattutto delle incombenze fiscali, a terzi intermediari specializzati.

Per quanto riguarda i riflessi penali del ravvedimento operoso effettuato a seguito di ricevimento delle lettere di compliance del Fisco bisogna richiamare l’applicazione del comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 74 del 2000 così come da ultimo modificato dalla legge 157 del 2019, che prevede la non punibilità dei reati tributari di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione ma anche di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e frode fiscale a seguito di adempimento spontaneo da parte del contribuente prima di qualsiasi accertamento.

Sia la relazione illustrativa del Governo all’introduzione della causa di non punibilità nel decreto, sia le linee interpretative espresse dall’ufficio del massimario della Corte di cassazione hanno chiarito che si tratta in questo caso di situazioni nelle quali la spontaneità della resipiscenza del contribuente, in uno con l’estinzione tempestiva dei debiti, giustifica senza bisogno di ulteriori sanzioni la rinuncia alla pena da parte dello Stato. Il carattere della spontaneità degli adempimenti a queste lettere di compliance tramite ravvedimento è stato chiarito nella legge di Stabilità del 2015 che ha introdotto l’istituto e nei successivi provvedimenti attuativi del direttore dell’agenzia delle Entrate.

Pertanto il contribuente che si ravvede attraverso l'invito alla compliance non sarà più punibile neanche penalmente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©