Imposte

Lettere d’intento in cerca della procedura corretta

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di Giampaolo Giuliani

In questi ultimi giorni del 2019, gli esportatori abituali si stanno domandando come devono gestire l’invio delle lettere d’intento ai propri fornitori per poter ricevere da questi le fatture non imponibili, senza interruzione di continuità anche per le prime forniture del 2020. Con la conversione del decreto crescita (Dl 34/2019) sono state introdotte dal 1° gennaio 2020 delle modifiche nelle procedure che l’esportatore abituale e il suo fornitore devono osservare nel gestire le lettere d’intento (articolo 12-septies, inserito dalla legge 58). Fino al 31 dicembre 2019, l’esportatore abituale deve:

- numerare la dichiarazione d’intento emessa annotandola, entro 15 giorni dall’emissione, in un apposito registro;

- trasmetterla telematicamente alle Entrate;

- consegnare la dichiarazione d’intento (solo la prima pagina) completa di ricevuta di presentazione al proprio fornitore.

Quest’ultimo, una volta in possesso della lettera d’intento e della ricevuta, dopo aver controllato telematicamente la correttezza della ricevuta rilasciata dalle Entrate, può emettere la fattura in regime di non imponibilità. Deve altresì annotare in un apposito registro tali documenti entro 15 giorni dal loro ricevimento.

Dal 1° gennaio, questa procedura dovrebbe essere modificata, poiché l’articolo 12-septies prevede che da tale data la dichiarazione non dovrà più essere annotata in alcun registro (né dal fornitore, né dal cliente) e non è più previsto l’obbligo di consegnare al fornitore la dichiarazione d’intento con ricevuta di presentazione. Inoltre, diversamente da oggi, gli estremi di ricezione da parte delle Entrate dovranno essere indicati sulle fatture emesse. Non è chiaro, però, come il fornitore possa venire a conoscenza di questa ricevuta né della lettera di intento dell’esportatore.

Ricordiamo che nelle fatture emesse va sempre indicato anche il regime di «operazione non imponibile» Iva, con l’eventuale riferimento alla norma (articolo 8, comma 1, lettera c) del Dpr 633/1972), come imposto dall’articolo 21, comma 6, lettera b) dello stesso Dpr 633/1972, oltre ad aggiungere nella fattura elettronica il codice natura N3. Tuttavia queste modifiche sono condizionate a un provvedimento del direttore delle Entrate che avrebbe dovuto essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per definire «le modalità operative per l’attuazione delle (nuove, ndr) disposizioni». Per come si esprime il legislatore, pare che in assenza delle modalità operative non si possa dare attuazione alle disposizioni e, pertanto, dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) continuare a operare le vecchie disposizioni. Diversamente e ipotizzando una entrata in vigore delle nuove disposizioni il 1° gennaio, ci si deve interrogare sulle modalità di compilazione della fatturazione elettronica e, in particolare, in quale campo annotare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione.

In assenza di prese di posizioni da parte del Fisco si deve ritenere che sia opportuno adottare prudentemente l’attuale procedura anche per le lettere d’intento e la dichiarazione che gli operatori stanno ricevendo in questi giorni ed, eventualmente, indicare nella fattura elettronica nel campo «descrizione» gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione. È chiaro, comunque, che servono al più presto indicazioni ufficiali, visto anche che sono previste specifiche sanzioni (più gravi) per il fornitore.

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