Imposte

Librerie, credito d’imposta misurato sulle imposte locali

Tax credit al massimo di 20mila euro per gli esercenti di librerie non ricomprese in gruppi editoriali

di Paolo Stella Monfredini

In vigore dal 25 marzo, la legge 15/2020 per la promozione e il sostegno della lettura introduce una vasta gamma di misure come l’adozione, ogni tre anni, del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura; l’istituzione del titolo di «Capitale italiana del libro» che sarà assegnato annualmente; la creazione della «Carta della cultura», una carta elettronica di importo di 100 euro utilizzabile entro un anno dal suo rilascio, nei pagamenti per l’acquisto di libri, anche digitali muniti di codice Isbn; l’istituzione dell’albo delle librerie di qualità (il marchio sarà concesso al punto di vendita).

Con la modifica alla legge 128/2011 si stabilisce che la vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e in qualsiasi modalità effettuata, è consentita con uno sconto fino al 5% del prezzo apposto, che può essere elevato fino al 15% per i libri adottati come testi scolastici. I limiti massimi di sconto si applicano anche nel caso di vendite effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet mentre non si applicano alle vendite di libri nelle biblioteche, purché i libri siano destinati all’uso dell’istituzione, restando esclusa la loro rivendita. Per un solo mese all’anno (escluso dicembre), per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri uno sconto maggiore, ma comunque non superiore al 20% del prezzo di copertina. In uno dei mesi individuati dal decreto del Mibact, una sola volta all’anno, anche i punti di vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento.

Infine la legge 15/2020 incrementa di 3,25 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020, la dotazione prevista per il ricorso al credito d’imposta per le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri. Si tratta di un credito d’imposta, introdotto dall’articolo 1, comma 319, della legge 205/2017, a favore degli esercenti attività di vendita al dettaglio di libri in esercizi con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1. Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Tari, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione e alle altre spese individuate con il Dm 23 aprile 2018. Il credito d’imposta è al massimo di 20mila euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10mila euro per gli altri operatori.

Gli esercenti, per poter accedere al credito di imposta, devono:
a) avere sede legale nello Spazio economico europeo;
b) essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale;
c) avere sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24. Tutte le disposizioni della legge si applicano dal 1° gennaio 2020.

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