Controlli e liti

«Limitare la discrezionalità del fisco sui conti bancari»

La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia. Violati tre principi della Convenzione: di legalità sostanziale, di proporzionalità e il diritto a un ricorso effettivo

di Valerio Vallefuoco

Ispezioni fiscali e diritti fondamentali: la Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia e impone misure generali. Con la sentenza Ferrieri e Bonassisa contro Italia, pubblicata l’8 gennaio sul sito ufficiale della Corte, Strasburgo compie un ulteriore e decisivo passo nella costruzione di un sistema di garanzie effettive contro le ispezioni fiscali invasive. Non si tratta di una pronuncia isolata né di una decisione limitata al caso concreto: la Corte qualifica espressamente la sentenza come misura generale in base a quanto previsto dall’articolo 46 della Convenzione, riconoscendo l’esistenza di un problema strutturale dell’ordinamento italiano.

Il caso riguarda l’accesso e l’esame dei dati bancari dei contribuenti da parte dell’agenzia delle Entrate, effettuati sulla base di autorizzazioni interne, prive di motivazione sostanziale e sottratte a qualsiasi controllo giurisdizionale effettivo. Secondo la Corte, il quadro normativo italiano «conferiva alle autorità nazionali una discrezionalità illimitata per quanto riguarda la portata e le condizioni delle misure contestate» e non offriva «garanzie procedurali sufficienti a proteggere i contribuenti da abusi o arbitrarietà», con la conseguenza che l’ingerenza non poteva dirsi «conforme alla legge» in base all’articolo 8 della Convenzione.

La violazione accertata investe tre principi cardine dello Stato di diritto convenzionale. In primo luogo, il principio di legalità sostanziale, poiché la legge nazionale non delimita in modo chiaro né le condizioni né l’estensione del potere ispettivo, lasciandolo a una valutazione sostanzialmente libera dell’amministrazione. In secondo luogo, il principio di proporzionalità, in quanto l’accesso ai dati bancari può essere disposto senza una verifica concreta della necessità e dell’idoneità della misura rispetto allo scopo perseguito. Infine, risulta compromesso il diritto a un ricorso effettivo, dal momento che il contribuente non dispone di strumenti tempestivi e adeguati per contestare l’ingerenza.

Particolarmente netta è la censura della Corte sui rimedi interni. L’autorizzazione all’accesso ai dati bancari è qualificata dal diritto vivente come atto meramente endoprocedimentale e, come tale, non impugnabile autonomamente. La possibilità di far valere l’illegittimità della misura davanti al giudice tributario è subordinata all’eventuale emissione di un avviso di accertamento, che può intervenire anche a distanza di anni e che, secondo la giurisprudenza nazionale, non viene comunque invalidato dalla mancanza o dall’assenza di motivazione dell’autorizzazione. Un rimedio, dunque, incerto, differito e privo di reale capacità correttiva. Né vale invocare il Garante del contribuente, le cui determinazioni non hanno carattere vincolante e non soddisfano i requisiti di indipendenza ed effettività richiesti dalla Convenzione.

Dopo la sentenza Italgomme, l’Italia (con il Dl 84/2025) ha modificato lo statuto del contribuente introducendo l’obbligo di motivazione degli accessi fiscali (obbligo che vale solo per gli accessi successivi) e non ha previsto per i contribuenti la facoltà di un ricorso effettivo per il vaglio di un giudice su tale motivazione.

È su queste basi che la Corte attiva l’articolo 46 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e impone allo Stato italiano l’adozione di misure generali, indicando con chiarezza la direzione da seguire: occorrono norme che definiscano in modo preciso quando e come l’amministrazione può accedere ai dati bancari, che impongano obblighi motivazionali stringenti e che prevedano un controllo giurisdizionale o indipendente effettivo, non subordinato all’esito dell’accertamento fiscale.

La sentenza si inserisce in una linea giurisprudenziale ormai consolidata, avviata con Italgomme e proseguita con Agrisud, entrambe patrocinate – come quest’ultimo caso – dagli avvocati Ornella Bonassisa e Carlo Stasi, che hanno svolto un ruolo determinante nell’emersione del deficit sistemico italiano in materia di ispezioni fiscali e amministrative.

Se il legislatore non interverrà in modo organico, recependo i principi affermati dalla Corte, si apre inevitabilmente una nuova stagione di ricorsi: per le ispezioni in corso, per quelle già effettuate e non ancora coperte da giudicato e, soprattutto, per quelle future. Perché, come insegna Strasburgo, un potere ispettivo privo di limiti e controlli non rafforza l’efficienza dell’amministrazione, ma ne mina la legittimità costituzionale ed europea.

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