Imposte

Limite di 800mila euro da verificare per la società

Vanno conteggiati i crediti concessi ai soci ed eventuali aiuti di Stato per il Covid-19

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di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

Il decreto Rilancio (sempre all’articolo 26, commi 8 e seguenti) disciplina anche il credito di imposta per le società che hanno subìto perdite nel 2020. I requisiti per essere ammessi al beneficio sono riepilogati nella tabella, mentre le modalità operative sono contenute nel decreto ministeriale dello scorso 10 agosto. Anche questo credito è subordinato alla completa esecuzione dell’aumento di capitale entro il prossimo 31 dicembre, e per la sua quantificazione è necessario procedere con l’approvazione del bilancio 2020. Se in questo bilancio le perdite superano il 10% del patrimonio netto (al lordo delle perdite stesse), il 50% dell’eccedenza diventa credito di imposta a favore della società. Il decreto di attuazione disciplina i passi operativi che si devono compiere.

La documentazione che la società deve acquisire e conservare consiste in:
- copia della delibera di aumento del capitale;
- dichiarazione da parte di ciascun socio conferente che comunica l’ammontare del credito da esso fruito (articolo 6, comma 2, del decreto).

Sulla base di queste informazioni la società deve verificare il rispetto del limite massimo di 800.000 euro, determinato tendo conto dei crediti riconosciuti ai soci nonché di altri aiuti di Stato connessi alla pandemia Covid concessi alla società.

Per quanto riguarda le perdite, non vanno documentate in qualche modo particolare, dato che esse risultano dal bilancio approvato dalla società e depositato al registro imprese.

Il passaggio successivo è la presentazione dell’istanza, i cui elementi essenziali sono i seguenti:
- ammontare delle perdite eccedenti;
- ammontare del credito di imposta richiesto;
- credito riconosciuto ai soci (con indicazione per ciascuno di essi del codice fiscale);
- dichiarazioni del legale rappresentante circa l’assenza di cause ostative.

I termini e le modalità di presentazione sono demandati, anche per le società, al provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, così come vale la regola dell’esame in ordine di presentazione.

Sono invariati anche gli altri aspetti, ovvero la risposta dell’Agenzia entro 30 giorni e le modalità di fruizione del credito.
Ricordiamo che i crediti non subiscono nessuna forma di tassazione successiva: sono infatti esenti da Ires e da Irap, e non rendono indeducibili quote di interessi passivi o di spese generali.

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