Limite di 800mila euro per la cancellazione dell’Irap: il Governo lavora per alzarlo a 3 milioni
Question time del Mef: preso atto che il tetto agli aiuti di Stato si applica a livello di gruppo, si lavora all’estensione
C’è uno spiraglio per innalzare il limite europeo alla cancellazione dell’Irap. Il tetto agli aiuti di Stato previsto dal Temporary framework (Tf) va calcolato sul gruppo, ma con riferimento allo stralcio del saldo Irap 2019 e primo acconto Irap 2020 (articolo 24 del Dl 34/2020), il Governo sta lavorando alla possibilità di far rientrare la misura nell’ambito del punto 3.12. del Tf con conseguente applicazione del limite maggiorato di 3 milioni di euro. È questa la risposta fornita il 18 novembre dal sottosegretario all’Economia, Alessio Villarosa, durante un question time in commissione Finanze alla Camera, che evidenzia la volontà del Governo di trovare una soluzione dopo la pubblicazione della circolare del dipartimento delle Politiche comunitarie datata 18 giugno 2020 che ha confermato che i limiti comunitari sugli aiuti di stato introdotti nell’ambito del Tf sono da calcolare sul gruppo.
Il tetto di 800mila euro a livello di gruppo
La Commissione europea con il Tf (modificato da ultimo il 13 ottobre 2020) ha fornito un quadro temporaneo di riferimento utilizzabile dai singoli Stati membri per introdurre nelle proprie legislazioni, con un procedimento molto più veloce rispetto all’ordinario, delle misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19. Rispetto alle eventuali sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento introdotte dai singoli Stati, il Tf al punto 3.1. precisa che tali misure saranno ritenute compatibili con il mercato interno, a condizione che il valore nominale delle stesse rimanga al di sotto del massimale di 800mila euro per impresa (120mila euro per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura e 100mila euro per le imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli). Inoltre, in data 13 ottobre 2020 è stata introdotta nel Tf una nuova categoria di aiuti ammissibili sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti a causa della crisi economica innescata dall’emergenza sanitaria che possono essere considerati compatibili con l’articolo 107 del Tfue, in subordine al rispetto di determinate condizioni, nel limite di importo complessivo dell’aiuto di 3 milioni di euro per impresa (sezione 3.12).
Il legislatore italiano nel corso degli ultimi mesi ha fatto ampio utilizzo dello strumento del Tf ed ha introdotto diverse misure di interesse per l’imprese tra le quali lo stralcio del saldo Irap 2019 e primo acconto 2020, il contributo a fondo perduto, il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili, tutte misure fatte generalmente rientrare nell’ambito del punto 3.1. del Tf e quindi con il limite degli aiuti fissato a 800mila euro per impresa. Sul calcolo di tale limite si è venuta a creare da subito una situazione di incertezza, in quanto a livello comunitario si è da sempre reso applicabile un concetto di impresa più ampio di quello nazionale, finalizzato a valorizzare nel calcolo dei limiti per gli aiuti di Stato l’unità economica consistente nel gruppo di imprese soggetto a controllo giuridico e economico.
La questione è stata da ultimo affrontata dal dipartimento delle Politiche comunitarie che con una circolare datata 18 giugno 2020 ma resa pubblica solo qualche settimana fa, ha espressamente affermato che il limite degli 800mila euro indicato nel Tf deve essere calcolato in relazione al concetto comunitario di impresa con la conclusione che per le misure di cui al punto 3.1. se si è in presenza di diverse entità legali che fanno tutte parte di uno stesso gruppo è il gruppo che deve essere considerato “impresa” al fine della soglia massima di 800mila euro del sostegno.
I limiti della soluzione allo studio
Nella risposta al question time il Governo ha preso atto del fatto che il limite degli aiuti di Stato introdotti nell’ambito del Tf sia da calcolare sul gruppo, ma informa che ha in corso delle interlocuzioni con la Commissione europea al fine di far rientrare la misura dello stralcio del saldo Irap 2019 e primo acconto 2020 tra quelle previste nel punto 3.12. del Tf con la conseguente applicazione, in relazione a tale misura del limite di 3 milioni.
Resta il fatto che le misure previste nel punto 3.12. del Tf sembrano riferirsi a fattispecie totalmente differenti rispetto alle agevolazioni fiscali e comunque richiedono per la loro applicazione che il beneficiario abbia subìto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto al periodo 2019 (condizione non prevista per lo stralcio del saldo Irap).
Il problema dei versamenti
È chiaro che in questa situazione si trova in forte difficoltà chi è chiamato a fare i calcoli per l'Irap attualmente in scadenza il 30 novembre prossimo.
Resta la “salvaguardia” prevista dall’articolo 42-bis del Dl 104/2020, secondo cui chi fosse chiamato a dover versare la maggiore imposta non pagata a suo tempo per effetto dell’errata applicazione delle misure del Tf può evitare sanzioni e interessi se versa entro lo stesso 30 novembre. Termine, quest’ultimo, che andrebbe evidentemente prolungato in attesa che si chiarisca la soglia di 800mila o 3 milioni di euro.
Monica Greco
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