Imposte

Limite degli aiuti di Stato da riscontrare con il nuovo plafond a 1,8 milioni

Le conseguenze della classificazione come aiuto di Stato del mancato versamento del primo acconto Irap 2020

di Giorgio Gavelli

Il mancato versamento del primo acconto Irap 2020 in conformità all’articolo 24 del Dl Rilancio costituisce un aiuto di Stato, nell’ambito del Quadro temporaneo “Covid-19” approvato dalla Commissione Ue e più volte aggiornato. Ciò ha due conseguenze.

In primo luogo, va compilato il prospetto previsto alla Sezione XVIII del modello Irap, riportando l’acconto cancellato, secondo modalità analoghe a quelle usate nel modello 2020 per il saldo 2019. L’ammontare da indicare è conforme a quanto previsto dalla circolare 27/E/2020 (si veda l’altro articolo). La compilazione serve a consentire il corretto inserimento dell’importo nel Registro nazionale aiuti di Stato (Rna) di cui all’articolo 52 della legge 234/2012, pur con i contemperamenti legati alla situazione contingente di cui all’articolo 31-octies del Dl 137/2020.

Il secondo aspetto da considerare è che le varie misure di aiuto “Covid-19” pertinenti al Quadro temporaneo (attualmente previste sino a fine anno) non devono superare i limiti previsti dalla Commissione Ue, come recentemente incrementati. In particolare, la Sezione 3.1, a cui dovrebbe essere riferita l’agevolazione Irap (assieme ai vari contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, eccetera), ha ottenuto un maggior plafond, passato da 800mila a 1,8 milioni di euro (per gruppo d’imprese). È stato anche confermato che gli aiuti di cui alla sezione 3.1 possono essere combinati con aiuti de minimis fino a 200mila euro per impresa nell’arco di tre esercizi finanziari, a patto che siano rispettati i requisiti stabiliti dal regolamento. Limiti inferiori valgono per il settore della pesca e quello dell’agricoltura. Ricordiamo che, per effetto dell’articolo 42-bis, comma 5, del Dl 104/2020, le imprese sono chiamate a versare l’eventuale importo eccedente di Irap (non assolta per effetto dell'articolo 24 del Dl Rilancio) entro il prossimo 30 aprile, senza sanzioni o interessi. Si attende conferma che, a questi fini, sia già operativo il nuovo e maggior plafond autorizzato dalla Commissione Ue.

Quanto all’informativa di bilancio, infine, per gli aiuti di Stato “contenuti” nel Rna, l’obbligo di trasparenza è semplificato, purché venga dichiarata in nota integrativa l’esistenza di aiuti oggetto dell’obbligo di pubblicazione (lo prevede l’articolo 1, comma 125-quinquies, della legge 124/2017).

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