Il mancato versamento del primo acconto Irap 2020 in conformità all’articolo 24 del Dl Rilancio costituisce un aiuto di Stato, nell’ambito del Quadro temporaneo “Covid-19” approvato dalla Commissione Ue e più volte aggiornato. Ciò ha due conseguenze.
In primo luogo, va compilato il prospetto previsto alla Sezione XVIII del modello Irap, riportando l’acconto cancellato, secondo modalità analoghe a quelle usate nel modello 2020 per il saldo 2019. L’ammontare da indicare è conforme a quanto previsto dalla circolare 27/E/2020 (si veda l’altro articolo). La compilazione serve a consentire il corretto inserimento dell’importo nel Registro nazionale aiuti di Stato (Rna) di cui all’articolo 52 della legge 234/2012, pur con i contemperamenti legati alla situazione contingente di cui all’articolo 31-octies del Dl 137/2020.
Il secondo aspetto da considerare è che le varie misure di aiuto “Covid-19” pertinenti al Quadro temporaneo (attualmente previste sino a fine anno) non devono superare i limiti previsti dalla Commissione Ue, come recentemente incrementati. In particolare, la Sezione 3.1, a cui dovrebbe essere riferita l’agevolazione Irap (assieme ai vari contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, eccetera), ha ottenuto un maggior plafond, passato da 800mila a 1,8 milioni di euro (per gruppo d’imprese). È stato anche confermato che gli aiuti di cui alla sezione 3.1 possono essere combinati con aiuti de minimis fino a 200mila euro per impresa nell’arco di tre esercizi finanziari, a patto che siano rispettati i requisiti stabiliti dal regolamento. Limiti inferiori valgono per il settore della pesca e quello dell’agricoltura. Ricordiamo che, per effetto dell’articolo 42-bis, comma 5, del Dl 104/2020, le imprese sono chiamate a versare l’eventuale importo eccedente di Irap (non assolta per effetto dell'articolo 24 del Dl Rilancio) entro il prossimo 30 aprile, senza sanzioni o interessi. Si attende conferma che, a questi fini, sia già operativo il nuovo e maggior plafond autorizzato dalla Commissione Ue.
Quanto all’informativa di bilancio, infine, per gli aiuti di Stato “contenuti” nel Rna, l’obbligo di trasparenza è semplificato, purché venga dichiarata in nota integrativa l’esistenza di aiuti oggetto dell’obbligo di pubblicazione (lo prevede l’articolo 1, comma 125-quinquies, della legge 124/2017).

