Imposte

Limiti al 110% per le coop sociali

Con l’interpello 517/2021 limitato il ricorso al superbonus per chi è senza redditi imponibili

di Giuseppe Latour

Superbonus limitato per le cooperative sociali. È questa la novità della risposta a interpello n. 517/2021, pubblicata ieri dall’agenzia delle Entrate.

Il documento analizza il caso di una cooperativa di produzione e lavoro, con ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci superiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti i costi, che intende effettuare lavori di ristrutturazione sull’immobile nel quale svolge la sua attività, facendolo ricadere nel perimetro del superbonus 110 per cento.

Per rispondere l’agenzia delle Entrate ricorda, anzitutto, che, con i diversi interventi di questi mesi, «è stato, inoltre, chiarito che il superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, peraltro, non possono esercitare neanche l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito».

Le cooperative iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio rientrano astrattamente nel perimetro del 110 per cento. Il caso delle cooperative di produzione e lavoro, però, è particolare, perché se l’ammontare delle retribuzioni versate ai soci supera la soglia del 50% dei costi, i loro redditi «sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall’imposta locale sui redditi», in base all’articolo 11 del Dpr 601/1973.

Non ci sono, insomma, redditi imponibili: per questo, la cooperativa «non potrà beneficiare del superbonus, né potrà esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito», regolata dall’articolo 121 del decreto Rilancio.

Non è il solo chiarimento arrivato ieri. Con la risposta n. 515 è stato ribadito un concetto già espresso con la risposta 114/2021: una convenzione tra un Comune e un’associazione sportiva dilettantistica «avente ad oggetto la manutenzione e custodia di impianti sportivi», sia pure in maniera non esclusiva, è un titolo idoneo a consentire all’associazione di accedere al superbonus. Perché, di fatto, garantisce la disponibilità giuridica e materiale dell’impianto sportivo. In un caso del genere sarà, allora, ammesso l’utilizzo del 110 per cento per interventi di efficientamento energetico, «ma solo per la parte adibita a spogliatoi», come previsto dalla legge.

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