Limiti di fatturato e ubicazione dei negozi fanno scattare l’obbligo delle scritture ausiliarie di magazzino
Vendita al dettaglio, all’ingrosso e e-commerce
In base all’articolo 14 del Dpr 600/1973 e all’articolo 1, comma 1, del Dpr 695/1996, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino scatta dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l’ammontare dei ricavi e l’ammontare complessivo delle rimanenze siano superiori, rispettivamente, a 5.164.568,99 euro e a 1.032.913,80 euro.
L’obbligo viene meno dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano inferiori ai citati limiti. Sono previste però deroghe soggettive all’obbligo della tenuta della contabilità di magazzino a favore, fra l’altro, dei commercianti al minuto che effettuano le cessioni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante. Nel caso di svolgimento di attività di commercio sia al dettaglio sia all’ingrosso, esercitata nel medesimo locale, ai fini della verifica dell'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, prevalgono le regole previste per il commercio al dettaglio.
L’obbligo però sussiste ache per i cosiddetti dettaglianti come sopra descritti se gli stessi utilizzano magazzini centralizzati che servano uno o più negozi e a condizione che almeno uno di essi sia ubicato in un comune differente da quello in cui viene svolta l’attività.
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